Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46


LEGGE REGIONALE n.46 del 10 dicembre 1998

Date di vigenza

01/01/1999 entrata in vigore mostra documento vigente dal 01/01/1999
12/02/2015 modifica mostra documento vigente dal 12/02/2015

Documento vigente dal 01/01/1999

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1998 , n. 46
Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 75 del 16/12/1998

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto.

1. Con la presente legge la Regione fissa i criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, ai sensi dell' art. 3, comma 6, lettera d), della L. 25 agosto 1991, n. 287 .

2. Agli effetti della presente legge per " sagre" si intendono le feste ed altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.

3. La prevalenza dell'attività congiunta di trattenimento e svago su quella di somministrazione di alimenti e bevande, prevista dall' art. 3, comma 6, lettera d) della legge n. 287 del 1991 , sussiste nell'ipotesi in cui la maggioranza della superficie complessiva a disposizione è riservata alla prima.

ARTICOLO 2

Tipologia delle sagre.

1. Le manifestazioni, ai fini della presente legge, si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) sagre caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale o a singole zone dello stesso;

b) sagre organizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose e sportive.

ARTICOLO 3

Disciplina comunale.

1. In attuazione della presente legge i comuni stabiliscono le condizioni per il rilascio da parte del sindaco delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre con particolare riferimento alla garanzia del rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

2. I Comuni formulano il calendario delle sagre sentiti i promotori delle manifestazioni, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'U.M.P.L.I. previa analisi riconoscitiva in sede tecnica delle caratteristiche storiche e naturali del territorio e delle sue tradizioni civili, religiose, folcloristiche in genere, nonché delle sagre svoltesi nell'ultimo biennio.

3. La disciplina comunale delle sagre:

a) stabilisce, per la tipologia " A", i prodotti oggetto di somministrazione, con riferimento al grado di tipicità in rapporto al territorio;

b) fissa le caratteristiche minime per l'attribuzione della qualifica della tipologia " B";

c) stabilisce eventuali limitazioni alla somministrazione dei prodotti;

d) contiene i criteri di priorità per l'accoglimento delle istanze di somministrazione di alimenti e bevande;

e) fissa il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, le sagre, in ambito comunale sono distribuite nel corso dell'anno in modo da evitare di norma la loro concomitanza e hanno un limite massimo di durata di dieci giorni consecutivi salvo quelle che per consolidata tradizione hanno una durata superiore.

ARTICOLO 4

Istanze.

1. Le istanze volte ad ottenere l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre devono essere inoltrate entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Nelle istanze a pena di irricevibilità devono essere indicati:

a) denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;

b) generalità del presidente legale o rappresentante;

c) generalità del soggetto iscritto al REC per la somministrazione, delegato dal legale rappresentante del soggetto promotore della sagra;

d) area di svolgimento della sagra;

e) strutture di servizio, quali parcheggi auto, servizi igienici ed altri;

f) numero di eventuali posteggi riservati per l'esercizio del commercio, ai sensi dell' art. 1, comma 2, della L. 28 marzo 1991, n. 112 .

3. Le istanze devono inoltre contenere in allegato:

a) relazione illustrativa della manifestazione da svolgere, del menù proposto e di ogni altro elemento eventualmente indicato nella disciplina comunale;

b) relazione illustrativa sullo sviluppo della ultima edizione della manifestazione, nei casi di reiterazione;

c) limitatamente alle sagre di tipologia " B", documentazione atta a provare i presupposti per l'attribuzione di detta tipologia.

ARTICOLO 5

Spostamento di luogo e di data.

1. Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di una sagra, per la quale sia stata autorizzata la somministrazione di alimenti e di bevande, vanno autorizzati dal sindaco, su istanza motivata del soggetto promotore od organizzatore, solo per motivi gravi ed eccezionali che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione.

ARTICOLO 6

Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall' art. 10 della L. 25 agosto 1991, n. 287 , chiunque esercita attività di somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre in violazione delle norme della presente legge e/o della relativa disciplina comunale è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 comminata dal sindaco.

ARTICOLO 7

Norme transitorie.

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1999.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 10 dicembre 1998

Bracalente

[1]

Note della redazione

(1) - 

Per le sagre e le festa popolari che alla data di entrata in vigore (12/2/2015) della legge 21 gennaio 2015, n. 2 sono iscritte nei calendari comunali formulati ai sensi dell' articolo 3 della presente legge, per il relativo anno di iscrizione nel calendario stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla presente legge ancorché abrogata. (Vedi art. 12, comma 1 L.R. 2/2/2015).