ARTICOLO 1
Oggetto.
1.
Con la presente legge la Regione fissa i criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, ai sensi dell'
art. 3, comma 6, lettera d), della L. 25 agosto 1991, n. 287
.
2.
Agli effetti della presente legge per " sagre" si intendono le feste ed altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.
3.
La prevalenza dell'attività congiunta di trattenimento e svago su quella di somministrazione di alimenti e bevande, prevista dall'
art. 3, comma 6, lettera d) della legge n. 287 del 1991
, sussiste nell'ipotesi in cui la maggioranza della superficie complessiva a disposizione è riservata alla prima.
ARTICOLO 2
Tipologia delle sagre.
1.
Le manifestazioni, ai fini della presente legge, si distinguono nelle seguenti tipologie:
a)
sagre caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale o a singole zone dello stesso;
b)
sagre organizzate esclusivamente o prevalentemente per finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose e sportive.
ARTICOLO 3
Disciplina comunale.
1.
In attuazione della presente legge i comuni stabiliscono le condizioni per il rilascio da parte del sindaco delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre con particolare riferimento alla garanzia del rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
2.
I Comuni formulano il calendario delle sagre sentiti i promotori delle manifestazioni, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'U.M.P.L.I. previa analisi riconoscitiva in sede tecnica delle caratteristiche storiche e naturali del territorio e delle sue tradizioni civili, religiose, folcloristiche in genere, nonché delle sagre svoltesi nell'ultimo biennio.
3.
La disciplina comunale delle sagre:
a)
stabilisce, per la tipologia " A", i prodotti oggetto di somministrazione, con riferimento al grado di tipicità in rapporto al territorio;
b)
fissa le caratteristiche minime per l'attribuzione della qualifica della tipologia " B";
c)
stabilisce eventuali limitazioni alla somministrazione dei prodotti;
d)
contiene i criteri di priorità per l'accoglimento delle istanze di somministrazione di alimenti e bevande;
e)
fissa il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili.
4.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, le sagre, in ambito comunale sono distribuite nel corso dell'anno in modo da evitare di norma la loro concomitanza e hanno un limite massimo di durata di dieci giorni consecutivi salvo quelle che per consolidata tradizione hanno una durata superiore.
ARTICOLO 4
Istanze.
1.
Le istanze volte ad ottenere l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre devono essere inoltrate entro il 30 aprile di ogni anno.
2.
Nelle istanze a pena di irricevibilità devono essere indicati:
a)
denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;
b)
generalità del presidente legale o rappresentante;
c)
generalità del soggetto iscritto al REC per la somministrazione, delegato dal legale rappresentante del soggetto promotore della sagra;
d)
area di svolgimento della sagra;
e)
strutture di servizio, quali parcheggi auto, servizi igienici ed altri;
f)
numero di eventuali posteggi riservati per l'esercizio del commercio, ai sensi dell'
art. 1, comma 2, della L. 28 marzo 1991, n. 112
.
3.
Le istanze devono inoltre contenere in allegato:
a)
relazione illustrativa della manifestazione da svolgere, del menù proposto e di ogni altro elemento eventualmente indicato nella disciplina comunale;
b)
relazione illustrativa sullo sviluppo della ultima edizione della manifestazione, nei casi di reiterazione;
c)
limitatamente alle sagre di tipologia " B", documentazione atta a provare i presupposti per l'attribuzione di detta tipologia.
ARTICOLO 5
Spostamento di luogo e di data.
1.
Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di una sagra, per la quale sia stata autorizzata la somministrazione di alimenti e di bevande, vanno autorizzati dal sindaco, su istanza motivata del soggetto promotore od organizzatore, solo per motivi gravi ed eccezionali che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione.
ARTICOLO 6
Sanzioni amministrative
1.
Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'
art. 10 della L. 25 agosto 1991, n. 287
, chiunque esercita attività di somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre in violazione delle norme della presente legge e/o della relativa disciplina comunale è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 comminata dal sindaco.
ARTICOLO 7
Norme transitorie.
1.
Gli effetti della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1999.