link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 5 marzo 1999, n. 5


LEGGE REGIONALE n.5 del 5 marzo 1999

Date di vigenza

01/04/1999 entrata in vigore mostra documento vigente dal 01/04/1999
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 01/04/1999

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 5 marzo 1999 , n. 5
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 4 luglio 1988, n. 19 - Norme generali per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 16 del 17/03/1999

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 è sostituito dal seguente:
 
" 1. La commissione esaminatrice è così composta:
 
a) un dirigente dell'Ufficio turismo-industria alberghiera che la presiede;
 
b) un esperto di legislazione turistica;
 
c) due esperti delle materie in esame proprie della figura professionale di cui trattasi;
 
d) un rappresentante della categoria professionale interessata;
 
e) membri aggiunti esperti nelle lingue estere, che partecipano ai lavori della Commissione limitatamente alle sedute concernenti le prove di esame, scritto e orali, nella lingua di competenza. Funge da segretario della Commissione un dipendente regionale di livello non inferiore al sesto
."

Art. 2

1. All' art. 5 della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 , come sostituito dall' art. 29 della legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5 è aggiunto il seguente comma: " 3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata ricevuta del versamento della somma di L. 150.000 a titolo di concorso alle spese di effettuazione degli esami. "


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 5 marzo 1999

Bracalente

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. lll) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13