Art. 2
1.
L'
art. 4 della legge regionale 22 giugno 1989, n.19
è sostituito dal seguente:
"
ARTICOLO 4.
(Requisiti di ammissione all'esame di abilitazione)
1. Chi intende conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di organizzatore di congressi deve possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi della
Legge 6 marzo 1998, n. 40
;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) età non inferiore agli anni diciotto;
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma conseguito all'estero, per il quale sia stata valutata l'equipollenza
".
Art. 3
1.
L
'
art. 7 della legge regionale 22 giugno 1989, n. 19
è sostituito dal seguente:
"
ARTICOLO 7.
(Elenco regionale)
1. L'esercizio della professione di organizzatore professionale di congressi è subordinato all'iscrizione nell'elenco regionale, istituito ai sensi del comma 2.
2. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco degli Organizzatori professionali di congressi operanti nella Regione dell'Umbria. Nell'elenco sono iscritti a domanda:
a) coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale ai sensi dell'art. 3;
b) coloro che hanno conseguito analoga abilitazione presso altra regione;
c) i cittadini di Stati membri dell'Unione europea che documentino il possesso delle conoscenze e attitudini generali e professionali richieste per l'abilitazione all'esercizio della professione mediante certificazione dell'effettivo svolgimento in uno Stato membro, dell'attività di organizzatore professionale di congressi in analogia a quanto disposto dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del
decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392
.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità per la documentazione dei requisiti di cui al comma 2, lett. a) e b).
"
Art. 4
Norma transitoria.
1.
All'elenco di cui all'
art. 3
sono iscritti:
a)
d'ufficio, gli organizzatori professionali di congressi già iscritti all'albo istituito ai sensi dell'abrogato
art. 7 della L.R. 22 giugno 1989, n. 19
;
b)
a domanda, i cittadini italiani che alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto, in qualità di titolari di imprese congressuali regolarmente operanti o di dirigenti o dipendenti delle stesse con regolare rapporto di lavoro, attività debitamente documentata di organizzatore congressuale, con espletamento di mansioni organizzative e gestionali a tempo pieno, per un periodo di almeno cinque anni.