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Legge regionale 5 marzo 1999, n. 6


LEGGE REGIONALE n.6 del 5 marzo 1999

Date di vigenza

01/04/1999 entrata in vigore mostra documento vigente dal 01/04/1999
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 01/04/1999

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 5 marzo 1999 , n. 6
Modificazioni della L.R. 22 giugno 1989, n. 19 - Norme per la disciplina dell'attività di organizzatore professionale di congressi. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 16 del 17/03/1999

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. L' art. 3 della legge regionale 22 giugno 1989, n. 19 è sostituito dal seguente:
 
" ARTICOLO 3.
 
(Abilitazione professionale).
 
1. L'attestato di abilitazione professionale di organizzatore di congressi viene rilasciato dalla Regione, previo superamento di apposito esame indetto ai sensi della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21 .
 
2. La Regione può organizzare, anche mediante convenzioni con istituti, enti ed associazioni, corsi di formazione e di preparazione all'esame di cui al comma 1
."

Art. 2

1. L' art. 4 della legge regionale 22 giugno 1989, n.19 è sostituito dal seguente:
 
" ARTICOLO 4.
 
(Requisiti di ammissione all'esame di abilitazione)
 
1. Chi intende conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di organizzatore di congressi deve possedere i seguenti requisiti:
 
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 ;
 
b) godimento dei diritti civili e politici;
 
c) età non inferiore agli anni diciotto;
 
d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma conseguito all'estero, per il quale sia stata valutata l'equipollenza
".

Art. 3

1. L ' art. 7 della legge regionale 22 giugno 1989, n. 19 è sostituito dal seguente:
 
" ARTICOLO 7.
 
(Elenco regionale)
 
1. L'esercizio della professione di organizzatore professionale di congressi è subordinato all'iscrizione nell'elenco regionale, istituito ai sensi del comma 2.
 
2. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco degli Organizzatori professionali di congressi operanti nella Regione dell'Umbria. Nell'elenco sono iscritti a domanda:
 
a) coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale ai sensi dell'art. 3;
 
b) coloro che hanno conseguito analoga abilitazione presso altra regione;
 
c) i cittadini di Stati membri dell'Unione europea che documentino il possesso delle conoscenze e attitudini generali e professionali richieste per l'abilitazione all'esercizio della professione mediante certificazione dell'effettivo svolgimento in uno Stato membro, dell'attività di organizzatore professionale di congressi in analogia a quanto disposto dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392 .
 
3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità per la documentazione dei requisiti di cui al comma 2, lett. a) e b).
"

Art. 4

Norma transitoria.

1. All'elenco di cui all' art. 3 sono iscritti:

a) d'ufficio, gli organizzatori professionali di congressi già iscritti all'albo istituito ai sensi dell'abrogato art. 7 della L.R. 22 giugno 1989, n. 19 ;

b) a domanda, i cittadini italiani che alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto, in qualità di titolari di imprese congressuali regolarmente operanti o di dirigenti o dipendenti delle stesse con regolare rapporto di lavoro, attività debitamente documentata di organizzatore congressuale, con espletamento di mansioni organizzative e gestionali a tempo pieno, per un periodo di almeno cinque anni.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 5 marzo 1999

Bracalente

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. mmm) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13