Legge regionale 15 aprile 1999, n. 9


LEGGE REGIONALE n.9 del 15 aprile 1999

Date di vigenza

06/05/1999 entrata in vigore mostra documento vigente dal 06/05/1999
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 06/05/1999

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 aprile 1999 , n. 9
Ulteriore modificazione della L.R. 2 settembre 1974, n. 53 e interpretazione autentica delle disposizioni di cui ai commi 7 e 9 dell' art. 8 della L.R. 2 settembre 1974, n. 53 , come sostituito dall' art. 34 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 22 del 21/04/1999

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al comma 2 dell'art. 8 della L.R. 2 settembre 1974, n. 53 , così come sostituito dal comma 1 dell'art. 34 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 , la parola " marzo " è sostituita dalla parola " dicembre ".

ARTICOLO 2

Norma interpretativa.

1. Le disposizioni di cui, rispettivamente, ai commi 7 e 9 dell' art. 8 della L.R. 2 settembre 1974, n. 53 , come sostituito dall' art. 34, della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 , sono da interpretare nel senso che gli interventi ivi consentiti sono quelli relativi alle costruzioni esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 15 aprile 1999

Bracalente

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