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Legge regionale 9 giugno 1999, n. 12


LEGGE REGIONALE n.12 del 9 giugno 1999

Date di vigenza

01/07/1999 entrata in vigore mostra documento vigente dal 01/07/1999
19/02/2009 abrogazione mostra documento vigente dal 19/02/2009

Documento vigente dal 01/07/1999

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 9 giugno 1999 , n. 12
Politiche pubbliche a favore delle piccole e medie imprese in materia di promozione industriale, servizi finanziari, promozione e diffusione dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico - Definizione indirizzi - Modificazione ed integrazione della L.R. 26 febbraio 1973, n. 14 , come modificata dalla L.R. 27 gennaio 1995, n. 2 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 35 del 16/06/1999

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Sostituzione dell' art. 2 della Legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 come già modificato dall' art. 1 della L.R. 27 gennaio 1995, n. 2 .

1. L' art. 2 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 , così come modificato dall' art. 1 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2 è sostituito dal seguente:
 
" 1. Il programma di attività della società ha valenza triennale e viene rielaborato dalla società stessa sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
 
2. La società trasmette alla Giunta regionale il programma di attività di cui al precedente comma; la Giunta regionale, previa verifica della compatibilità del programma con gli indirizzi disposti dal Consiglio regionale, ne determina la copertura finanziaria triennale e delibera l'erogazione della prima annualità trasmettendo la stessa alla competente Commissione Consiliare.
 
3. L'erogazione dei contributi relativi alle successive annualità è deliberata dalla Giunta regionale a seguito di esame del rendiconto dell'attività della Società con riferimento all'anno precedente e del programma operativo annuale dell'anno successivo.
 
4. Qualora la Giunta faccia rilievi con atto motivato sull'attività svolta dalla Sviluppumbria in ordine all'attuazione del programma ovvero ritenga di dover richiedere modifiche al programma medesimo, l'erogazione del contributo è sospesa sino a quando la Società non abbia fornito, entro 45 giorni, i chiarimenti necessari o apportato le modifiche richieste.
 
5. Qualora la Giunta regionale ritenga necessaria una modifica o un aggiornamento degli indirizzi deve sottoporre una nuova proposta al Consiglio regionale, i nuovi indirizzi avranno durata triennale.
"

ARTICOLO 2

1. Dopo l' art. 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2 sono aggiunti i seguenti articoli: "
 
ARTICOLO 2 bis.
 
1. L'atto del Consiglio regionale di cui al precedente articolo deve contenere, con la stessa valenza triennale, gli indirizzi che la Giunta regionale deve seguire nell'attribuzione di compiti e attività alle strutture da essa promosse in materia di servizi finanziari e di innovazione tecnologica; tali indirizzi vengono emanati su proposta della Giunta regionale.
 
2. Sulla base di tali indirizzi la Giunta regionale definisce i programmi e le attività da realizzare attraverso tali strutture con specifiche convenzioni che debbono contenere un programma triennale di attuazione comprensivo delle risorse necessarie, delle modalità di erogazione del contributo relativo alla prima annualità nonché delle modalità di controllo.
 
3. L'erogazione dei contributi relativi alle annualità successive alla prima e l'eventuale revisione dei programmi e degli indirizzi avvengono con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo.
 
4. La Regione assicura alla struttura regionale da essa promossa, nel rispetto della delibera del Consiglio regionale n. 358 del 2 giugno 1997, con l'incarico di diffondere l'innovazione tecnologica, un contributo annuale da erogare sulla base di un budget, relativo ad un programma di attività promozionale i cui costi non sono coperti da servizi resi sul mercato o da progetti specifici oggetto delle convenzioni di cui al comma 2.
 
ARTICOLO 2 ter.
 
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati della gestione dei programmi approvati e di quelli convenzionati.
 
ARTICOLO 2 quater.
 
1. Al comma 8 dell'art. 3, legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 così come modificato dall' art. 2, legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2 , è abrogata l'ultima frase da "tale utilizzo"
a "medesimi" . Il bilancio di Sviluppumbria deve rispettare i principi di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 358 del 2 giugno 1997. "

ARTICOLO 3

Norma finanziaria.

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 4, della presente legge è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di L. 400.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 9503 di nuova istituzione denominato " Interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica".

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità che sarà prelevata, in termini di competenza e di cassa, dal fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1999.

3. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, - è autorizzata ad apportare al bilancio medesimo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 2000 e seguenti l'entità della spesa sarà annualmente stabilita, a norma dell'art. 5 legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, con legge di bilancio.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 9 giugno 1999

Bracalente

[1]