Legge regionale 26 luglio 1994, n. 20


LEGGE REGIONALE n.20 del 26 Luglio 1994

Date di vigenza

18/08/1994 entrata in vigore mostra documento vigente dal 18/08/1994
08/07/1999 modifica mostra documento vigente dal 08/07/1999
09/11/2004 abrogazione mostra documento vigente dal 09/11/2004

Documento vigente dal 08/07/1999

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 Luglio 1994 ,n. 20
Istituzione del Comitato consultivo regionale per il territorio.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 33 del 03/08/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Comitato consultivo regionale per il territorio

1. La Commissione regionale tecnico - amministrativa di cui al titolo III della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 e le sottocommissioni provinciali di cui all' art. 3 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , sono sostituite dal Comitato consultivo regionale per il territorio (CCRT), come disciplinato dalla presente legge.

Art. 2

Competenze ed attribuzioni del CCTR

1. Il CCTR esprime pareri in via esclusiva al Consiglio ed alla Giunta regionale, ai sensi della legge urbanistica vigente, in materia di pianificazione territoriale e paesistica, urbanistica, beni ambientali e parchi, edilizia ed opere pubbliche di interesse regionali.

1 bis. I pareri di cui al comma 1 devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si procede ai sensi del comma 2 dell?art. 16 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. [5]

2. Il CCTR esercita la funzione di tutela dei beni ambientali, di cui all' art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 .

3. Il consiglio e la Giunta regionale possono avvalersi del parere del CCTR anche per materie non espressamente previste ai commi 1 e 2.

4. Il CCTR esprime pareri agli enti locali che lo richiedano e ad altri soggetti eventualmente indicati dalla legge.

Art. 3

Composizione del CCTR e nomina dei componenti

1. Il CCTR è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e si compone dei seguenti 11 membri:

a) cinque docenti universitari esperti in: pianificazione territoriale ed urbanistica, economia, storia dell'arte, ecologia e scienze ambientali, diritto urbanistico. Ciascuno è scelto nell'ambito di una terna di nominativi indicati dall'Università di Perugia. Qualora tali esperti non siano ivi presenti possono essere richiesti ad altre Università ;

b) due architetti, scelti nell'ambito di due terne, indicate dagli ordini professionali provinciali di appartenenza;

c) due ingegneri, scelti nell'ambito di due terne, indicate dagli ordini professionali provinciali di appartenenza;

d) un geologo, scelto nell'ambito di una terna, indicata dall'ordine professionale regionale di appartenenza;

e) un agronomo, esperto anche in forestazione, scelto nell'ambito di una terna, indicata dagli ordini professionali provinciali di appartenenza.

2. Il CCRT elegge nel proprio seno il presidente.

3. I membri di cui al comma 1 , esperti nelle materie proprie del CCRT di cui all' art. 2 , sono designati dalla Giunta regionale in modo da garantire la pluralità delle specializzazioni scientifiche sulla base dei curricula proposti. E'garantita altresì , all'interno del CCRT, la presenza di esperti nelle discipline geotecniche ed impiantistiche.

4. Le terne dei nominativi di cui al comma 1 sono richieste dalla Giunta regionale entro 20 giorni dal suo insediamento e devono pervenire entro i successivi 20 giorni. Decorso inutilmente tale termine, alle designazioni provvede il Presidente della Giunta regionale.

5. Per quanto non disposto espressamente dalla presente legge, si fa rinvio alla normativa in materia di designazione e nomine di competenza regionale.

6. Nei casi in cui il CCRT esercita le funzioni di cui all' art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , esso è integrato, con diritto di voto, dal sindaco e dal presidente della Provincia, nelle cui competenze territoriali ricade la proposta di vincolo, nonchè dal Soprintendente regionale per i beni ambientali, architettonici e storico artistici e dal Soprintendente regionale per i beni archeologici, o da un loro delegato.

7. Nei casi in cui il CCRT esercita le funzioni di cui alla legge 6i dicembre 1991, n. 394, esso è integrato da due docenti universitari esperti in antropologia culturale, flora e fauna. Ciascuno di essi è scelto con i criteri e le modalità di cui al comma 1 , punto a).

8. Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 50 .

9. Sono invitati alle sedute del CCRT per l'esame degli strumenti urbanistici, senza diritto di voto, i componenti della competente commissione consiliare permanente della Regione.

10. Le funzioni di segretario del CCRT sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore all'ottavo, individuato dalla Giunta regionale fra i dipendenti in servizio presso l'ufficio competente.

Art. 4

Durata in carica e decadenza dei componenti

1. I componenti del CCRT durano in carica per la durata della legislatura regionale.

2. I componenti del CCRT decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive, In tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dall' art. 3 .

3. I componenti di cui al comma 1 dell'art. 3 , possono ricoprire l'incarico una sola volta.

4. Si applicano al CCRT le norme in materia di proroga degli organi amministrativi.

Art. 5

Funzionamento e procedure

1. Il presidente del CCRT redige l'ordine del giorno, e designa, tra i componenti del CCRT uno o più relatori per ogni argomento.

2. Partecipano alle sedute del CCRT senza diritto di voto, il dirigente dell'ufficio responsabile del procedimento istruttorio ed i dirigenti facenti parte dell'Area o delle Aree operative o funzionali, alla cui competenza sono affidati gli argomenti posti all'ordine del giorno. I suddetti dirigenti forniscono tutti gli elementi conoscitivi utili all'esame del Comitato, anche al fine di valutare la compatibilità degli argomenti in discussione con gli strumenti vigenti di programmazione e pianificazione urbanistica e territoriale della Regione.

3. Il CCRT, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, invita i rappresentanti delle amministrazioni interessate, i quali partecipano alla discussione senza diritto di voto, con le modalità stabilite dal regolamento. I pareri sono validamente espressi anche in assenza dei predetti soggetti.

4. Il CCRT può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, studiosi e tecnici particolarmente esperti negli specifici argomenti da trattare.

5. Il CCRT con proprio regolamento disciplina le specifiche modalità di funzionamento. Il regolamento è adottato dal CCRT nella prima seduta successiva all'insediamento ed è approvato dalla Giunta regionale.

6. Il regolamento disciplina altresì le modalità di presa visione ed estrazione di copie degli atti del CCRT.

Art. 6

Validità delle sedute

1. Le sedute del CCRT sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I pareri sono validamente espressi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Dalle riunioni del CCRT è redatto apposito verbale, approvato dai componenti, riportante altresì il testo delle proposte di parere, degli eventuali emendamenti e del parere finale, con l'indicazione delle votazioni effettuate e delle motivazioni dei voti contrari.

Art. 7

Incompatibilità

1. I componenti del CCRT hanno l'obbligo di non presenziare alla discussione e votazione delle questioni poste all'ordine del giorno, per le quali abbiano un interesse personale o professionale, dichiarando tempestivamente tale circostanza.

2. Nell'ipotesi di non ottemperanza all'obbligo di cui al comma 1 , la Giunta regionale dichiara la decadenza dall'incarico e la non validità della votazione.

3. Per le altre eventuali cause di incompatibilità si rinvia alla normativa di disciplina delle designazioni e delle norme di competenza regionale.

Art. 8

Indennità di presenza e rimborso spese

1. Ai componenti del CCRT è corrisposta una indennità di presenza di lire 250.000, al netto delle ritenute di legge, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato.

2. Ai componenti del CCRT residenti fuori del territorio comunale sede del CCRT, compete, altresì, il rimborso delle spese, documentare mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo e per il vitto. Compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità stabilite per il trattamento di missione dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

3. Di norma le sedute del CCRT sono settimanali.

Art. 9

Abrogazione

1. Sono abrogati la legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 , nonchè l' articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1980 n. 14 .

2. Nelle vigenti leggi della Regione dell'Umbria, alla dizione " Commissione regionale tecnico - amministrativa di cui alla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 ", ovvero " Commissioni provinciali di cui alla legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 " è sostituita quella di " Comitato consultivo regionale per il territorio ", di cui alla presente legge.

Art. 10

Norme transitorie

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede a costituire il CCRT entro il 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'insediamento del CCRT le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle attuali commissioni già previste dalla legge regionale 9 maggio 1977, n. 20 e dalla legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 .

3. I componenti del CCRT nominati in sede di prima applicazione della presente legge, possono essere rinominati anche nella successiva legislatura, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 4, comma 3 .

Art. 11

Norma finanziaria

1. Al finanziamento dell'onere relativo al funzionamento del Comitato consultivo regionale per il territorio, di cui alla presente legge, si farà fronte con quota dello stanziamento dell'esistente capitolo 560 dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 1994, il bilancio pluriennale 1061081.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 luglio 1994

Carnieri

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