TITOLO II
Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa
Sezione I
Programmazione rete distributiva
ARTICOLO 5
Indirizzi generali e obiettivi.
1.
Gli indirizzi generali e gli obiettivi per l'insediamento delle attività commerciali, oltre a quelli fissati dall'art. 1 del decreto e fermo restando le finalità generali ivi previste, sono definiti come segue:
a)
promuovere la gradualità e fluidità del passaggio dal sistema normativo ed economico attuale al nuovo assetto previsto dal decreto, anche attraverso il recupero delle iniziative presenti, in conformità con le previsioni della presente legge e dei provvedimenti attuativi;
b)
favorire la realizzazione di una rete distributiva regionale che, integrata con gli altri comparti del terziario pubblico e privato, assicuri la migliore produttività del sistema;
c)
stimolare l'integrazione della distribuzione regionale con la produzione umbra, per la penetrazione dei prodotti sui mercati locali ed extraregionali, anche mediante il sostegno alla creazione
di centrali distributive umbre con forte capacità di espansione oltre i confini regionali;
d)
rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni sulle funzioni territoriali e valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano;
e)
operare un più stretto raccordo tra la programmazione economico-commerciale e la programmazione urbanistica del fenomeno distributivo, specie relativamente alle iniziative di maggiori dimensioni e rilevanza economica, uniformando a livello regionale i criteri di individuazione delle aree da destinare agli insediamenti e le condizioni cui gli stessi sono sottoposti;
f)
favorire il recupero urbano dei quartieri periferici mediante operazioni di marketing urbano che vedano il terziario di mercato leva protagonista;
g)
concorrere alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale regionale e, in special modo, alla conservazione e rivitalizzazione della funzione tipica dei centri storici dei comuni, anche sotto il profilo della distribuzione commerciale;
h)
promuovere ed assecondare i processi di elevazione qualitativa del servizio distributivo, sia attraverso l'associazionismo economico tra dettaglianti e tra dettaglianti e grossisti, sia attraverso
la specializzazione e la valorizzazione delle produzioni tipiche umbre[30]
;
i)
coordinare l'attività edilizia volta alla valorizzazione dei suoli e al recupero delle aree industriali dismesse con le esigenze di equilibrato dimensionamento delle forme distributive;
j)
promuovere l'integrazione delle varie forme di commercio e, in particolare, dell'attività commerciale in sede fissa su area privata e di quella su area pubblica;
k)
favorire l'elevazione qualitativa e l'uniformità a livello regionale dell'attività formativa regionale in materia di commercio di cui all'art. 5 del decreto;
l)
promuovere una programmazione articolata di tutti i pubblici poteri, ciascuno per le proprie competenze, per la semplificazione del procedimento amministrativo e per un sistema decisionale coordinato e condiviso.
2.
La Regione ed i comuni, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si attivano affinché il perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1
possa avvenire in forma coordinata e contestuale.
[28]
ARTICOLO 6
Ripartizione del territorio regionale.
1.
Ai fini della presente legge e secondo quanto disposto all'art. 6, comma 3, lettera b) del decreto, il territorio della Regione dell'Umbria è suddiviso nelle seguenti otto aree sovracomunali, configurabili come unico bacino di utenza:
1)
Perugia;
2)
Terni;
3)
Foligno;
4)
Città di Castello;
5)
Spoleto;
6)
Gubbio;
7)
Orvieto;
8)
Castiglione del Lago.
[59]
2.
Sono inoltre individuate, ai fini di una più puntuale ed articolata programmazione, le seguenti zone ad alta densità commerciale:
- nell'ambito dell'area sovracomunale n. 1 - Perugia, la zona denominata 1 A Perugia ovest, comprendente il territorio dei comuni di
Magione,[62]
Corciano, Perugia e la zona denominata 1 B - Perugia sud-est, comprendente i comuni di Perugia, Torgiano e Deruta;
- nell'ambito dell'area sovracomunale n. 2 - Terni, la zona denominata n. 2 - Ternana, comprendente il territorio dei comuni di Terni e Narni;
- nell'ambito dell'area sovracomunale n. 3 - Foligno, la zona denominata n. 3 - Folignate, comprendente il territorio dei comuni di Spello, Trevi e Foligno.
[61]
3.
La specificazione dei comuni appartenenti alle singole aree sovracomunali è contenuta nell'allegato B alle presenti norme delle quali costituisce parte integrante.
[63]
ARTICOLO 7
Criteri.
1.
I comuni nella definizione degli indirizzi generali per le attività commerciali di cui all'
art. 5
, oltre agli obiettivi ivi indicati ed alla ripartizione del territorio regionale di cui all'
art. 6
, devono tenere presenti i seguenti criteri:
a)
promuovere l'integrazione degli interventi di programmazione e di indirizzo dell'apparato distributivo nell'ambito di progetti generali di valorizzazione del territorio o di sue parti ed operare attraverso un progetto di intervento, concepito unitariamente e quantificato nei tempi di realizzazione;
b)
favorire la nascita di nuove iniziative attraverso processi di riconversione controllata delle realtà distributive marginali o meno produttive anche favorendone l'associazionismo;
c)
curare una costante integrazione degli interventi pubblici con le iniziative private intraprese da operatori, consumatori, loro rappresentanze di categoria e centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto;
d)
predisporre un efficiente sistema di monitoraggio delle variabili locali che interessano la distribuzione commerciale, anche finalizzato al corretto ed efficiente funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'
art. 32
.
2.
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni, in attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 5, del decreto, provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali e attuativi nonché i regolamenti di polizia locale:
a)
alle disposizioni di urbanistica commerciale, dettate dalla Regione;
b)
a quanto disposto dalla presente legge.
3.
I comuni, inoltre, nei termini e secondo le modalità specificate negli articoli seguenti, provvedono a dotarsi di uno o più strumenti specifici di indirizzo dell'apparato distributivo, a seconda della propria ampiezza territoriale e demografica, delle problematiche presenti nel settore e delle scelte di intervento operate.
4.
I comuni, ferma restando la ripartizione del territorio predisposta per finalità di programmazione urbanistica, ai fini di garantire la migliore articolazione dell'offerta commerciale sul territorio e la migliore rispondenza delle tipologie di vendita alle diverse esigenze presenti nelle sue parti, possono suddividere il proprio territorio in aree o zone commerciali omogenee.
5.
Il Comune, anche qualora non intenda operare la ripartizione del territorio in zone commerciali omogenee, deve comunque individuare il centro storico.
6.
I comuni, ai fini dell'applicazione dei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) del decreto procedono all'individuazione delle località di particolare interesse artistico e naturale.
[65]
[64]
ARTICOLO 8
Programmazione urbanistica.
1.
I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale sono individuati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del decreto, come segue:
a)
L.R. 21 ottobre 1997, n. 31
; obbligo per i comuni di formulare, negli strumenti urbanistici, norme specifiche per il commercio e di individuare aree destinate ad insediamenti commerciali, in conformità agli strumenti di programmazione territoriale e di pianificazione urbanistica previsti dalla
L.R. 10 aprile 1995, n. 28
, come modificata dalla
b)
correlazione e contestualità dei procedimenti commerciale ed urbanistico, attraverso la preventiva acquisizione di autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita;
c)
conformità urbanistica, ai fini dell'inoltro delle istanze di rilascio delle autorizzazioni all'apertura, ampliamento e trasferimento di medie e grandi strutture di vendita, attestata dal Comune;
d)
finalizzazione di eventuali limiti per la tutela artistica, culturale e ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b) del decreto e parametri e standard minimi di cui alla
lettera c)
, al solo fine di tutela di interessi di natura urbanistica.
2.
La strumentazione urbanistica per l'insediamento in aree non esclusivamente commerciali può:
a)
individuare le attività da considerare compatibili, anche disponendo limitazioni di carattere merceologico;
b)
disporre limitazioni quantitative in relazione alla eventuale presenza in dette aree di attività commerciali ordinarie.
[66]
Sezione II
Attività di formazione
ARTICOLO 9
Principi e criteri.
1.
L'attività formativa di cui all'art. 5 del decreto è svolta in coerenza con le normative comunitarie, nazionali e regionali e si ispira ai seguenti principi generali:
a)
pluralismo dell'offerta formativa, mediante l'affidamento in gestione a più soggetti qualificati;
b)
contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa ed a categorie disagiate;
c)
distribuzione sul territorio e facilitazione alla partecipazione, mediante la previsione, per i corsi di cui all'art. 5, comma 5 del decreto, di sedi di esame in ciascuna provincia di cui all'
art. 6, comma 1
;
d)
elevata qualità della formazione;
e)
integrabilità dei programmi formativi di base e loro personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche delle aree regionali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici;
f)
garanzia di uniformità dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali;
g)
gradualità del progetto di elevazione del livello formativo generale.
2.
Gli strumenti di programmazione previsti dalla
L.R. 21 ottobre 1981, n. 69
, e successive modificazioni ed integrazioni contengono le previsioni attuative concernenti l'attività formativa relativa ai corsi qualificanti per il settore alimentare ed ai corsi di aggiornamento, previsti dall'
art. 5
, commi 5 e 9 del decreto, sulla base dei principi di cui al
comma 1
, ed in particolare:
a)
i soggetti, con le priorità previste dal decreto all'art. 5 comma 7, che possono svolgere i corsi, che non comprendono l'espletamento delle prove finali;
b)
le modalità di svolgimento delle prove finali, con i relativi riferimenti territoriali;
c)
le materie previste e le ore minime di insegnamento, eventualmente integrabili dai soggetti gestori dei corsi, curandone il livello qualitativo e la loro omogeneità nell'ambito regionale;
d)
gli incentivi per la partecipazione ai corsi;
e)
ogni altro aspetto organizzativo o regolamentare di cui all'
art. 5
, commi 7 e 9 del decreto.
3.
Per quanto attiene la ripartizione delle funzioni amministrative e dei compiti inerenti alla attività formativa tra Regione, province e comuni, nonché per gli aspetti generali si fa rinvio alla
L.R. 2 marzo 1999, n. 3
ed alla
L.R. 25 novembre 1998, n. 41
.
[67]
Sezione III
Disciplina dell'attività di vendita
ARTICOLO 10
Centri commerciali.
1.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) del decreto, i centri commerciali costituiti da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente sono classificati come un'unica media o grande struttura, a norma dell'
art. 4
. La necessità di apposita e distinta autorizzazione per il centro commerciale non esime dal rispetto di quanto disposto agli artt. 7, 8 e 9 del decreto, per l'attivazione dei singoli esercizi commerciali in esso inseriti.
2.
Per apertura di un centro commerciale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, lettera g), 8 e 9 del decreto, si intende non solo l'attivazione di un complesso commerciale concepito e realizzato sulla base di apposito progetto, ma anche l'attivazione, in un complesso immobiliare unitario, di un centro realizzato mediante più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali in un arco di tempo inferiore a 18 mesi, e pertanto da considerarsi contestuali, quando vengano superati i limiti dimensionali previsti per le medie e grandi strutture di vendita.
3.
Nell'ipotesi di cui al
comma 2
, la domanda di autorizzazione per il centro, complessivamente considerato, deve essere inoltrata dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del centro o, in mancanza, dal titolare dell'esercizio che, con il proprio ingresso nel centro, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti.
[70]
ARTICOLO 11
Compatibilità territoriale delle medie e grandi strutture di vendita.
1.
L'apertura di grandi e medie strutture di vendita di cui alla
Sezione IV
, può avvenire solo nel territorio di comuni, la cui classe di appartenenza, ai sensi dell'
art. 3
, risulti compatibile con la categoria e tipologia dell'esercizio, secondo quanto indicato nella tabella che segue:
Classe del Comune I. oltre 50.000 abitanti Tipologie incompatibili Nessuna
Classe del Comune II. 10.000 - 50.000 Tipologie incompatibili G2/A
Classe del Comune III. 3.000 - 10.000 Tipologie incompatibili G2 e G1/A
Classe del Comune IV. meno di 3.0000 Tipologie incompatibili G2, G1, M2/A
2.
I vincoli di cui al
comma 1
, non trovano applicazione per i comuni compresi nelle zone ad alta densità commerciale di cui all'
art. 6, comma 2
, né qualora la media o grande struttura di vendita si collochi a non oltre 2 km. in linea d'aria da una delle seguenti vie di comunicazione di interesse regionale:
- Autostrada Al e relativi raccordi autostradali Perugia-Bettolle e Terni-Orte;
- S.S. E45; - S.S. 75;
- S.S. n. 3 Flaminia.
Sezione IV
Programmazione regionale delle grandi strutture di vendita
ARTICOLO 12
Disponibilità per il rilascio di nuove autorizzazioni per grandi strutture di vendita.
1.
Il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuove grandi strutture di vendita è consentito in conformità a quanto stabilito nella tabella di cui all'allegato A.
2.
Con cadenza biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri numerici in essa contenuti e, in particolare, le disponibilità per l'apertura di grandi strutture di vendita, previste all'allegato A, vengono sottoposte a verifica, aggiornamento e adeguamento da parte del Consiglio regionale. L'eventuale modificazione dei parametri è legata all'evoluzione degli indicatori della rete distributiva regionale, ai mutamenti intervenuti nel mercato, nella situazione socio-economica regionale o in altri fattori influenti sulla distribuzione commerciale. L'aggiornamento è effettuato con deliberazione del Consiglio regionale rispetto delle procedure previste dall'art. 6, comma 4, del decreto.
[84]
ARTICOLO 13
Apertura di grandi strutture di vendita: presupposti.
1.
Il rilascio di autorizzazioni all'apertura di grandi strutture di vendita è subordinato alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
a)
rispetto delle disposizioni in materia di urbanistica, dettate dalla Regione e dal Comune;
b)
sussistenza del requisito di compatibilità territoriale dell'insediamento in relazione alla classe cui appartiene il Comune, di cui all'
art. 3
;
c)
compatibilità con le previsioni di possibilità di insediamento contenute
nella tabella di cui all'allegato A[90]
;
d)
positivo riscontro delle caratteristiche qualitative minime dell'insediamento previste nel regolamento di cui all'
art. 49
;
e)
articolazione in forma di centro commerciale delle grandi strutture di vendita di tipo G2;
f)
sussistenza di ogni altra condizione richiesta dalla presente legge.
2.
Costituiscono ipotesi di apertura di una grande struttura di vendita:
a)
la realizzazione ex novo di una grande struttura;
b)
l'ampliamento di una media struttura di vendita esistente oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture di vendita in relazione alla classe del Comune in cui la stessa insiste;
[92]
c)
l'ampliamento di una grande struttura di vendita di categoria inferiore (G1) che importi il superamento dei limiti dimensionali minimi previsti per le grandi strutture di vendita superiori (G2);
[94]
d)
l'aggiunta merceologica di un intero settore, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto, precedentemente non autorizzato;
e)
l'accorpamento di due o più esercizi commerciali in un'unica grande struttura di vendita;
f)
la rilocalizzazione, come definita dall'
art. 2, comma 1, lettera e)
.
[89]
ARTICOLO 14
Apertura di grandi strutture di vendita: priorità.
1.
Per domande concorrenti, ai sensi delle presenti disposizioni, si intendono quelle presentate al Comune competente nel corso del medesimo mese. Sono concorrenti anche le domande presentate nel medesimo mese in diversi comuni appartenenti allo stesso bacino di utenza od aree ad alta densità commerciale di cui all'
art. 6
, commi l e 2.
2.
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto, tra più domande concorrenti per l'apertura di nuove grandi strutture di vendita come definite all'
art. 13, comma 2
, è data priorità alle domande accompagnate da contestuale rinuncia, condizionata all'accoglimento della domanda stessa,
a due [97]
o più, medie o grandi strutture di vendita, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)
le strutture di vendita accorpate siano ubicate nel medesimo Comune o, trattandosi di rilocalizzazione nella medesima zona ad alta densità commerciale;
b)
tra le strutture di vendita rinunciate ve ne sia almeno una della medesima categoria dimensionale o della categoria dimensionale immediatamente inferiore a quella che si intende realizzare;
[99]
c)
la somma delle superfici di vendita delle strutture rinunciate sia almeno pari alla superficie richiesta per la nuova struttura, distintamente per i due settori merceologici alimentare e non alimentare, imputata sulla base dell'attività prevalente.
[101]
3.
In ogni caso la priorità di cui al
comma 2
può essere fatta valere solo qualora:
a)
trattandosi di struttura alimentare, la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego del personale;
b)
trattandosi di struttura non alimentare, la domanda sia inoltrata da chi abbia partecipato ai corsi di formazione, o comunque dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione.
4.
Tra domande concorrenti con titolo di priorità ai sensi del
comma 2
, così come tra domande prive di tale titolo, è data priorità, nell'ordine, in funzione dei seguenti criteri:
a)
trasferimento nell'ambito della stessa zona commerciale del Comune;
b)
trasferimento nell'ambito del Comune;
c)
rilocalizzazione nella medesima zona ad alta densità commerciale e, tra più domande di rilocalizzazione, maggiore superficie di vendita complessiva rilocalizzata;
d)
inserimento della struttura in un centro commerciale, insieme ad altri operatori di piccolo dettaglio;
e)
quantità di manodopera locale assorbita o riassorbita, in particolare già impiegata nel commercio;
f)
titolarità di altre grandi strutture di vendita nella Regione;
g)
impegno formalmente assunto all'applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.
[103]
[96]
ARTICOLO 15
Ampliamento di grandi strutture di vendita.
1.
L'ampliamento di superficie di grandi strutture di vendita della tipologia G1 è soggetto ad autorizzazione del Comune, su conforme parere della Conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma 3, del decreto.
2.
L'autorizzazione, fermo il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza e simili, è sempre concessa, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto, qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:
a)
che l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, già autorizzati ai sensi dell'
art. 24 della L. 11 giugno 1971, n. 426
per generi di largo e generale consumo, e conteggiati per il valore di 150 mq. o 250 mq. ciascuno, a seconda della classe di appartenenza del Comune, o per la superficie effettiva, se maggiore. Gli esercizi accorpati debbono provenire dal medesimo Comune ovvero, trattandosi di ampliamento di grandi strutture di tipologia G1 esistenti nelle zone di cui all'
art. 6, comma 2
, dalla medesima zona ad alta densità commerciale;
b)
che l'ampliamento delle grandi strutture di vendita della tipologia G1 non superi i limiti dimensionali massimi della categoria stessa, in relazione al Comune ove la struttura insiste;
c)
che la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego del personale già operante negli esercizi commerciali da concentrare o accorpare.
3.
Qualora tutti o parte degli esercizi concentrati o accorpati non siano autorizzati per generi di largo e generale consumo ovvero la domanda non sia accompagnata da impegno di reimpiego del personale, l'ampliamento può ugualmente essere concesso, ma il rilascio della relativa autorizzazione non costituisce atto dovuto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto, bensì sottoposto a puntuale valutazione.
4.
L'ampliamento delle superfici di vendita delle grandi strutture della tipologia G1, è in ogni caso sempre concesso per un ammontare massimo del 10 per cento della superficie, per una sola volta e sempre che l'esercizio ampliato permanga nei limiti della tipologia G1, qualora la domanda sia accompagnata da accordo sindacale per assorbimento nella struttura di lavoratori, autonomi o dipendenti, già operanti in esercizi di vicinato presenti nel raggio di due chilometri dalla grande struttura di vendita, in misura non inferiore ad una unità ogni 70 mq. di superficie aggiuntiva.
5.
Non è ammesso ampliamento di grandi strutture della tipologia G2.
[107]
ARTICOLO 16
Aggiunta di settore merceologico.
1.
L'aggiunta di un settore merceologico, in una grande struttura di vendita esistente e senza variazione della superficie complessiva è autorizzabile a condizione che vengano contestualmente rinunciate ed accorpate una o più medie strutture di vendita, già autorizzate per il nuovo settore richiesto. La somma delle superfici delle strutture rinunciate o accorpate non deve essere inferiore alla superficie che si intende destinare al nuovo settore.
2.
Qualora l'operazione di aggiunta di un settore merceologico mancante avvenga contestualmente all'ampliamento della superficie dell'altro settore già autorizzato, per tale ampliamento si applicano le disposizioni dell'
articolo 15
.
[109]
ARTICOLO 17
Trasferimento e rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita.
1.
Fuori dei casi di rilocalizzazione di cui al
comma 2
, il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita, nell'ambito del territorio comunale, è autorizzato dal Comune, previa valutazione da parte della Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del decreto degli effetti sul tessuto commerciale e di ogni altro aspetto di rilievo, a condizione che la nuova ubicazione prescelta sia conforme alle disposizioni regionali e locali in materia di urbanistica commerciale.
2.
La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita è ammessa alle seguenti condizioni cumulative:
a)
che essa avvenga tra comuni della medesima zona ad alta densità commerciale, di cui all'
art. 6, comma 2
;
b)
che
nella tabella di cui all'allegato A[112]
vi siano disponibilità per nuove grandi strutture di vendita.
[111]
3.
La rilocalizzazione in ogni caso assorbe una disponibilità per apertura di grandi strutture di vendita nella zona ad alta densità nella quale avviene.
[114]
[110]
ARTICOLO 18
Procedura di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita.
1.
La domanda di apertura di grandi strutture di vendita, di cui all'art. 9 del decreto, è inoltrata al Comune competente unitamente agli allegati necessari alla sua valutazione consistenti nel progetto urbanistico preliminare con relativa destinazione d'uso dei suoli, nella descrizione analitica delle caratteristiche commerciali dell'iniziativa ed in una valutazione di impatto commerciale. La domanda è
inviata in copia, senza allegati e per conoscenza, anche alla Regione.
2.
Il Comune, entro 7 giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare per quanto di sua competenza la documentazione allegata, e, nel contempo, invita l'interessato a procedere alla eventuale regolarizzazione o integrazione nel termine di giorni 30 dalla relativa comunicazione. Decorso il detto termine, senza che l'interessato abbia provveduto a quanto richiesto, la domanda si intende rinunciata. Completata la domanda, il Comune invia
l'intera documentazione ricevuta e raccolta agli uffici regionali.
3.
Nel termine di 30 giorni decorrente dall'invio alla Regione della documentazione a corredo dell'istanza, il Comune, previa intesa con la Provincia e con la Regione, la quale terrà conto della eventuale presenza di domande concorrenti di cui all'
art. 14
, indice la Conferenza di servizi prevista all'art. 9 del decreto, fissandone lo svolgimento non oltre il
novantesimo[118]
giorno successivo alla data di indizione.
4.
Della data di indizione della Conferenza è data notizia, mediante comunicazione dell'ordine del giorno, all'istante, a tutti i comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza, alle organizzazioni provinciali di categoria, perché possano esercitare le facoltà di cui all'art. 9, comma 4, del decreto.
5.
Le domande relativamente alle quali non è comunicato provvedimento di diniego decorsi
120[120]
giorni dalla data di convocazione della Conferenza di servizi devono intendersi accolte.
[115]
Sezione V
Compiti dei comuni
ARTICOLO 19
Strumenti di promozione.
1.
Al fine di promuovere l'equilibrato sviluppo delle medie strutture di vendita sul proprio territorio, nonché la loro integrazione con l'intero apparato distributivo, i comuni, entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si dotano degli strumenti necessari a garantire la promozione della rete comunale per le medie strutture di vendita, previa analisi ricognitiva dell'intero apparato distributivo al dettaglio del Comune e valutazione della situazione di mercato, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, al fine di:
a)
determinare il numero, la categoria dimensionale e la tipologia merceologica delle medie strutture di vendita di nuova realizzazione, secondo la classificazione operata all'
art. 6
della presente legge. I comuni delle classi I e II possono ulteriormente suddividere le medie strutture di vendita di tipo M2 in due sottocategorie dimensionali;
b)
disciplinare l'apertura, l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento delle medie strutture di vendita ed ogni altro aspetto non espressamente regolato dal decreto o dalla presente legge, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e mobilità degli operatori sul territorio.
2.
La definizione degli strumenti di cui al
comma 1
, richiede la previa consultazione delle Associazioni dei consumatori e degli operatori commerciali più rappresentative a livello provinciale e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, e, per i comuni delle classi I e II, delle rappresentanze comunali delle predette associazioni, qualora esistenti.
3.
Le determinazioni assunte dai comuni ai sensi del
comma 1
, sono riviste ad aggiornate ogni quattro anni, con la stessa procedura.
4.
Va in ogni caso garantita la libera trasferibilità in tutto il territorio comunale delle medie strutture di vendita di tipo M1 non alimentare, in attività da almeno tre anni.
5.
In sede di strumento di indirizzo e promozione delle medie strutture di vendita i comuni possono aumentare i valori di superficie previsti all'
art. 20, comma 3, lettera a)
e ridurre le percentuali previste al medesimo
art. 20, comma 4
.
[139]
[138]
ARTICOLO 20
Autorizzazioni per medie strutture di vendita.
1.
I comuni rilasciano le autorizzazioni all'apertura, all'accorpamento, al trasferimento o all'ampliamento merceologico o di superficie di medie strutture di vendita sulla base dei criteri fissati nell'apposito strumento di promozione, nonché dei criteri di cui al presente articolo, disposti ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto.
2.
Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto, salvo diversa e motivata regolamentazione del Comune in sede di strumento di indirizzo e promozione delle medie strutture di vendita, tra più domande concorrenti tendenti all'apertura di una media struttura di vendita, hanno priorità quelle che prevedono la concentrazione di almeno due preesistenti medie strutture di vendita, in attività da almeno tre anni, sempre che sussistano le medesime condizioni previste all'
art. 14, comma 3
, per le grandi strutture di vendita.
3.
Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto, l'ampliamento di superficie di una media struttura di vendita è sempre concesso qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:
a)
l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, già autorizzati ai sensi dell'
art. 24 della L. 11 giugno 1971, n. 426
per generi di largo e generale consumo, conteggiati per il valore di 90 mq. o 150 mq. ciascuno, a seconda della classe di appartenenza del Comune, o per la superficie effettiva, se maggiore;
[142]
b)
l'ampliamento non superi i limiti dimensionali massimi previsti per il tipo di media struttura interessata, M1 o M2, in relazione alla classe di appartenenza del Comune;
c)
la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego del personale già operante negli esercizi commerciali da concentrare o accorpare.
4.
Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto, l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita di tipo M1 è rilasciata, qualora sia frutto di accorpamento o concentrazione di più esercizi, già autorizzati ai sensi della
L. 11 giugno 1971, n. 426
, per generi di largo e generale consumo, esistenti da almeno un triennio, sempre che la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il 100 per cento della superficie di vendita della nuova struttura, o ad almeno il 70 per cento in caso di reimpiego del personale, conteggiate per il valore di 90 mq. o 150 mq. ciascuno, a seconda della classe di appartenenza del Comune, o per la superficie effettiva, se maggiore.
[144]
5.
L'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture è sempre concesso nel limite del 10 per cento biennale in più per la tipologia M1 e del 5 per cento biennale in più per la tipologia M2. L'incremento è concesso per non più di due bienni e sempre che non venga superato il limite minimo della categoria G1.
[146]
6.
È in facoltà dei comuni prevedere, quale condizione o titolo di priorità per l'acquisizione di autorizzazioni per medie strutture di vendita, il reimpiego del personale, autonomo o dipendente, operante in esercizi di vicinato accorpati o comunque entro un'area di attrazione determinata dal Comune.
7.
La trasformazione di medie strutture di vendita dall'una all'altra delle tipologie M1, M2 ed eventuali suddivisioni di quest'ultima è di esclusiva spettanza dei comuni.
[147]
8.
È in facoltà dei comuni prevedere apposite disposizioni di favore o di semplificazione procedurale per l'aggiunta di settore merceologico alle medie strutture di vendita che siano in attività da almeno tre anni.
[141]
ARTICOLO 21
Interventi per la valorizzazione dei centri storici.
1.
Ai fini di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario di aggregazione della vita sociale, i comuni, entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si dotano di uno strumento di intervento per il centro storico, previo espletamento della procedura di cui all'
art. 19, comma 2
, integrato con le specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto
.
2.
Lo strumento può essere articolato come:
a)
specifico strumento di gestione del fenomeno distributivo nel centro storico;
b)
sezione specifica, allegata al piano per le medie strutture di vendita;
c)
componente di un intervento pluridisciplinare o progetto integrato o piano d'area nel quale più problematiche del centro storico vengono contestualmente affrontate.
3.
Lo strumento di intervento di cui al
comma 1
, previa ricognizione ed approfondimento delle problematiche della distribuzione commerciale nel centro storico e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, detta specifici criteri di sviluppo, potenziamento e rivitalizzazione della distribuzione, avendo come obiettivo la crescita, ricambio e diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali.
[150]
ARTICOLO 22
Modalità degli interventi.
1.
I comuni, per le finalità di cui all'
art. 21
, possono:
a)
sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato alle procedure di valutazione di impatto di cui all'
articolo 23
;
[154]
b)
esonerare in tutto o in parte dagli obblighi di concentrazione, accorpamento o reimpiego del personale per l'apertura di medie strutture di vendita o disporre altri incentivi, anche fiscali o tariffari, per la nascita della piccola e media distribuzione, compresa la possibilità di insediamento delle medie strutture di tipo M2 anche in assenza dello strumento previsto all'
art. 19
;
c)
disporre la temporanea intrasferibilità delle nuove attività sorte nel centro storico, per periodi non superiori a 3 anni dal loro insediamento;
d)
differenziare le attività commerciali e la relativa disciplina giuridica con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico ovvero, previa intesa con le rappresentanze di categoria degli operatori, qualitativo, sempre che ciò contribuisca ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico;
e)
disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un grave ed evidente contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali;
f)
rinnovare o confermare, con o senza modificazioni, esclusivamente per le finalità di cui alle lettere d) ed e), eventuali disposizioni programmatorie disposte per il centro storico ai sensi dell'
art. 4 del D.L. 9 dicembre 1986, n. 832
, convertito con
L. 6 febbraio 1987 n. 15
, le cui facoltà di intervento debbono considerarsi interamente comprese ed ampliate dalle presenti disposizioni;
g)
subordinare alla previa realizzazione di iniziative commerciali specifiche nel centro storico, l'utilizzazione di opportunità previste in altre parti del territorio;
h)
stabilire, per un periodo di tempo non superiore a 2 anni dall'approvazione dello strumento, contenuti limiti di superficie minima per ristrette categorie di esercizi la cui eccessiva presenza al centro storico risulti di comprovato ostacolo alla mobilità e ricambio della rete distributiva;
i)
stabilire priorità o obblighi di contestualità di realizzazione di iniziative;
j)
prevedere particolari agevolazioni per attività commerciali a carattere fortemente innovativo ed alternativo all'offerta esistente nonché a favore di iniziative, debitamente documentate, di commercio equo o solidale, gestito da organismi senza fini di lucro, formalmente riconosciuti;
k)
esonerare in tutto o in parte gli esercizi dall'obbligo di chiusura domenicale o festiva;
l)
esonerare in tutto o in parte gli esercizi dall'obbligo di chiusura infrasettimanale;
m)
disciplinare l'apertura notturna degli esercizi in modo più ampio rispetto al resto del territorio;
n)
stabilire disposizioni in materia di arredo urbano e di razionalizzazione degli edifici.
2.
Al fine di perseguire una reale integrazione dell'offerta commerciale tra centro storico e periferia, evitando bruschi mutamenti della disciplina giuridica e l'insorgere di rendite da posizione, il centro storico può essere suddiviso in due o più fasce contigue o concentriche nelle quali l'uso degli strumenti di indirizzo di cui al
comma 1
è disposto con criteri di gradualità.
3.
I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già dotati di strumenti analoghi a quello previsto dall'
art. 21
possono procedere alla loro integrazione, adeguamento o semplice riconferma nei termini indicati al comma dello stesso articolo.
4.
Limitatamente alle aree o agli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico ed ambientale non ubicati nel centro storico, i comuni possono disporre vincoli di carattere dimensionale, merceologico o tipologico agli insediamenti delle attività commerciali, nei limiti strettamente necessari alle esigenze di tutela.
5.
Le disposizioni dell'
art. 21
e quelle di cui al presente articolo possono essere estese dai comuni ai centri storici delle principali frazioni e dei nuclei minori.
[153]
ARTICOLO 23
Valutazione d'impatto commerciale.
1.
I comuni, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del decreto, fino alla data del 24 aprile 2001, salvo proroghe disposte dalla normativa nazionale, possono sottoporre a valutazione di impatto commerciale le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato, sospendendone o inibendone gli effetti, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti .
2.
In conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera c) del decreto, possono essere sottoposte a valutazione di impatto esclusivamente le comunicazioni concernenti:
- l'apertura di esercizi commerciali di vicinato nei centri storici e solo a decorrere dalla data di approvazione dello specifico strumento di incentivazione di cui all'
art. 21
ed in conformità a quanto nello stesso previsto;
- l'apertura di esercizi commerciali nelle aree sovracomunali configurabili come unico bacino di utenza, limitatamente alle zone ad alta densità commerciale di cui all'
art. 6, comma 2
.
3.
Ai fini della valutazione di impatto, di cui al presente articolo, è equiparato all'apertura di nuovo esercizio il trasferimento da altra zona.
4.
In conformità a quanto disposto dall'art. 10 comma 3, lettera c) del decreto, la valutazione di impatto del nuovo esercizio è effettuata con riferimento all'apparato distributivo già esistente, al tessuto urbano o a programmi di qualificazione della rete commerciale, compresi gli strumenti previsti nei presenti indirizzi, ed è finalizzata a conseguire il passaggio graduale alla disciplina prevista dal decreto. A tal fine i comuni provvedono a disporre un graduale allentamento dei vincoli di insediamento delle attività commerciali, articolato per tappe temporali così da evitare un repentino effetto di liberalizzazione allo scadere del termine di cui al
comma 1
.
5.
Per tessuto urbano, ai fini del precedente comma, si intendono le attività economiche, residenziali ed i servizi di diretto interesse per la rete distributiva.
6.
Al fine di conseguire la massima trasparenza e semplificazione del procedimento amministrativo i comuni che intendono attivare la procedura di impatto provvedono a definirne i presupposti e gli elementi necessari affinché gli interessati possano procedere in proprio ad effettuare la prevista valutazione d'impatto ed autocertificarne l'esito, in conformità a quanto disposto all'art. 7, comma 2 lettera d) del decreto, ferma restando la successiva verifica della correttezza ad opera del Comune nel termine di 30 giorni ivi previsto.
[155]
ARTICOLO 24
Progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori.
1.
I comuni possono dotarsi di un progetto integrato di rivitalizzazione delle frazioni o altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 3000 abitanti e poste in posizione isolata dal capoluogo comunale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto.
2.
Il progetto di cui al
comma 1
prevede gli interventi più idonei a conseguire la rivitalizzazione del servizio distributivo ed almeno la permanenza di quello di prima necessità nelle aree di minore interesse commerciale, anche in deroga agli altri strumenti di indirizzo commerciale di cui il Comune è dotato; può inoltre prevedere la creazione di centri polifunzionali di servizi, tenuto conto dei punti di maggiore richiamo o transito autoveicolare.
Il progetto è approvato previo esperimento della procedura partecipativa di cui all'
art. 19, comma 2
.
3.
Per centri polifunzionali di servizi, ai sensi delle presenti disposizioni, si intendono un esercizio commerciale, o più esercizi in unica struttura o complesso, cui si associano almeno altri quattro servizi, autonomamente configurati o inseriti nell'esercizio o negli esercizi stessi tra quelli individuati nel regolamento di cui all'
art. 49
.
[158]
4.
Nei centri polifunzionali di servizi possono essere rilasciate dai comuni autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande o alla vendita di giornali e riviste, in deroga ad eventuali vincoli di natura commerciale discendenti dalla normativa comunale o regionale, dando comunque priorità agli operatori esistenti che intendano trasferire la loro attività.
Nei centri possono essere disposti esoneri dai tributi locali. [161]
5.
È in facoltà dei comuni prevedere l'intrasferibilità di attività dai centri polifunzionali di servizi, per un periodo non superiore a tre anni dalla loro apertura. In ogni caso, qualora decorso detto termine, un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande si trasferisca al di fuori del centro polifunzionale, lo stesso non può essere reintegrato con la procedura di cui al
comma 4
.
6.
Qualora nel Comune già esistano spontanei addensamenti di servizi o attività, che, tenuto conto dell'afflusso di persone e della collocazione, già parzialmente assolvano alle funzioni di servizio di cui al presente articolo, i centri polifunzionali di servizi sono creati mediante il loro potenziamento.
7.
In deroga al disposto del
comma 1
, i comuni appartenenti alla classe IV possono istituire centri polifunzionali di servizi anche nel capoluogo comunale.
[156]
TITOLO III
Orari di vendita
ARTICOLO 25
Orari delle attività commerciali.
1.
I comuni, nell'ambito dei poteri di cui
all'
art. 36 della L. 8 giugno 1990, n. 142
[167]
ed ai sensi degli artt. 11 e seguenti del decreto, disciplinano gli orari di tutte le attività di vendita al dettaglio, anche in modo differenziato. In assenza di specifiche disposizioni, a tutte le attività di vendita al dettaglio si applicano quelle previste per gli esercizi commerciali al dettaglio in area privata.
[166]
2.
Gli orari delle attività commerciali debbono rispondere alla finalità di massimo servizio per il consumatore, nel rispetto delle norme e delle relazioni sindacali in materia di lavoro dipendente e di tutela della qualità della vita degli operatori, con particolare riferimento alla piccola impresa a conduzione familiare.
3.
Il centro commerciale, come definito all'art. 4, comma 1, lettera g) del decreto, effettua un orario unico ed eventuali chiusure uniche per tutte le attività commerciali artigianali e di servizi in esso presenti, stabilito sulla base della merceologia prevalente nel centro stesso.
4.
Le rivendite di generi di monopolio che, oltre a questi, vendono esclusivamente i prodotti previsti nella relativa tabella speciale, seguono i turni e gli orari di apertura previsti dalla specifica normativa sulle rivendite.
5.
Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del decreto, nell'ambito della fascia oraria 7.00 - 22.00 ciascun operatore sceglie il proprio orario di apertura, per un massimo di 13 ore giornaliere, con o senza interruzioni, il cui rispetto deve intendersi come divieto di apertura anticipata o di chiusura posticipata. La scelta è comunicata al Comune e ne viene data conoscenza al consumatore mediante apposito cartello o altro mezzo equipollente. L'orario scelto può essere variato con cadenza non inferiore a 30 giorni.
6.
L'orario è inteso come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dall'art. 22, comma 4 lettera b) e comma 5 lettera a) del decreto.
7.
I comuni possono consentire l'apertura notturna per una percentuale di esercizi non superiore al 5 per cento a livello di intero territorio comunale o, per i comuni della classi I e II, a livello di zona. Gli operatori interessati inoltrano istanza in carta semplice al Comune che procede a definire le turnazioni sulla base di apposita ordinanza che stabilisce altresì, tempi, criteri, modalità e caratteristiche.
8.
I comuni possono intervenire eccezionalmente per rimuovere gravi disservizi causati da ferie, anche organizzando servizi alternativi, ovvero promovendo accordi tra le rappresentanze degli operatori, consumatori e lavoratori dipendenti per la definizione di scaglionamenti e turnazioni.
[165]
ARTICOLO 26
Comuni a prevalente economia turistica e città d'arte.
1.
La libertà di determinazione senza vincoli degli orari di vendita da parte degli operatori, di cui all'art. 12 del decreto, si applica:
a)
ai comuni a prevalente economia turistica o città d'arte, relativamente alle zone del territorio aventi tali caratteristiche e nei periodi di maggiore afflusso turistico;
b)
ai centri storici dei comuni dell'Umbria, qualora detti centri siano riconosciuti dai comuni, nell'apposito strumento di cui all'art. 21, come zone a prevalente economia turistica o ricche di patrimonio artistico ed entro i limiti temporali eventualmente stabiliti dai comuni stessi;
c)
in tutti i centri storici dei comuni dell'Umbria nel periodo pasquale e nei mesi, non superiori a tre, scelti dai comuni.
2.
Al fine di quanto previsto alla
lettera a) del comma 1
le zone del territorio aventi economia prevalentemente turistica o ricche di patrimonio artistico sono incluse in apposito elenco predisposto dalla Giunta regionale, in attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto, su proposta dei comuni interessati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'elenco è predisposto tenuto conto dei seguenti criteri:
a)
rapporto tra popolazione residente, numero di posti letto, numero delle presenze turistiche, numero di strutture di ristorazione e ricettive e relativo dato occupazionale e loro valore assoluto;
b)
attrattività presenti nel territorio, in termini di patrimonio naturalistico, storico-artistico e di fruizione del tempo libero;
c)
presenza di manifestazioni di richiamo.
3.
La traduzione in parametri numerici dei criteri di cui al
comma 2
è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.
4.
Gli accordi per assicurare all'utenza idonei livelli di servizio e di informazione nei comuni e nelle zone di cui al
comma 3
, previsti all'art. 12, comma 2 del decreto, hanno ad oggetto l'autoregolamentazione degli orari e di eventuali chiusure, anche per mezzo di turni. Tali accordi sono promossi, in particolare, nei comuni superiori a 5.000 abitanti.
[171]
ARTICOLO 27
Chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale.
1.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto, gli operatori effettuano la chiusura totale degli esercizi nei giorni domenicali e festivi, fatta eccezione per quanto disposto all'
art. 26
.
2.
Ai fini di conseguire una maggiore uniformità a livello regionale, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, facoltativamente disposta dai comuni ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto deve coincidere con il lunedì mattina, il giovedì pomeriggio o il sabato pomeriggio.
3.
Onde garantire un approvvigionamento ininterrotto all'utenza nell'arco dell'intera settimana, è in facoltà dei comuni di:
a)
prevedere che, per lo stesso settore merceologico, la chiusura infrasettimanale possa essere effettuata in uno o altro dei giorni indicati, anche, qualora se ne ravvisi l'opportunità, sulla base di apposite turnazioni;
b)
prevedere che, per lo stesso settore merceologico, la chiusura infrasettimanale avvenga in un giorno in alcune zone e in altro giorno in altre zone.
4.
In ogni caso qualora nell'arco della settimana vi siano altre festività, non sussiste obbligo di chiusura infrasettimanale.
5.
Le determinazioni di cui al
comma 3
, sono assunte previo parere obbligatorio e non vincolante delle associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza provinciale.
6.
Ferme restando le disposizioni particolari per i centri storici e le altre aree di interesse turistico o artistico nonché per il mese di dicembre, la facoltà dei comuni di esonero dalla chiusura domenicale e festiva, di cui all'art. 11, comma 5, del decreto, non può superare le ulteriori 8 domeniche o festività annue. Sono esclusi dalla deroga i giorni del 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, domenica di Pasqua, 25 e 26 dicembre. Il divieto di deroga si estende anche al lunedì di Pasqua, salvo che per i centri storici e le altre aree di interesse turistico o artistico.
[179]
7.
I comuni, su conforme parere delle Associazioni degli imprenditori, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, possono stabilire che nei giorni festivi in cui è ammessa l'apertura, questa riguardi un numero limitato di esercizi sulla base di apposite turnazioni.
[177]
ARTICOLO 28
Disposizioni speciali.
1.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1, del decreto, per esercizi specializzati si intendono quelli che trattano uno o più prodotti ivi indicati su una superficie di vendita pari ad almeno l'80 per cento della superficie di vendita totale.
2.
Al fine di quanto previsto all'art. 13, comma 2, del decreto in materia di approvvigionamento di prodotti alimentari in caso di festività consecutive, gli operatori commerciali del settore alimentare possono aprire gli esercizi nei giorni festivi successivi al primo, con orario fino alle ore 13.00.
[190]
TITOLO VII
Norme finali e transitorie
ARTICOLO 36
Termine delle domande concorrenti.
1.
Ai fini delle priorità di cui all'
art. 14
in fase di prima applicazione della presente legge, sono considerate concorrenti le domande presentate entro il mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge medesima.
[212]
ARTICOLO 37
Proroga dei termini dell'attivazione delle grandi strutture di vendita.
1.
La procedura prevista all'
art. 18
della presente legge, si applica anche alle richieste di proroga del termine di 24 mesi, di cui all'art. 22, comma 4, del decreto, per l'attivazione delle grandi strutture di vendita, comprese quelle non ancora attivate alla data di entrata in vigore della presente legge ed oggetto di provvedimenti di proroga.
[214]
ARTICOLO 38
Riduzione dei limiti dimensionali minimi delle medie strutture di vendita.
1.
Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto i comuni delle classi I e II, al fine di evitare la desertificazione commerciale delle aree rurali, montane o comunque di disagio commerciale, possono stabilire che nelle stesse, per un periodo massimo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti dimensionali minimi delle medie strutture di vendita vengano ridotti a 150 mq.
2.
La riduzione di cui al
comma 1
, in nessun caso può interessare il capoluogo e le principali frazioni del Comune.
[215]
ARTICOLO 39
Promozione delle medie strutture di vendita.
1.
Il rilascio di autorizzazioni all'apertura, trasferimento, ampliamento merceologico o di superficie, accorpamento di medie strutture di vendita di tipo M2 è sospeso sino a quando i comuni non abbiano provveduto a quanto disposto dagli artt. 19 e 21.
2.
Fino alla scadenza del termine di cui all'
art. 19, comma 1
, non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove medie strutture di vendita, salvo il caso in cui le stesse siano frutto della concentrazione o accorpamento di più esercizi, ai sensi dell'
art. 20, comma 3
.
[217]
3.
Qualora il Comune non ottemperi a quanto disposto dall'
art. 19, comma 1
nel termine ivi previsto, il rilascio delle medie strutture di vendita di tipo M1 non può superare una percentuale, rispetto alla rete esistente, come definita nel regolamento.
[218]
[216]
ARTICOLO 40
Interventi di valorizzazione per il centro storico.
1.
Qualora il Comune non ottemperi a quanto disposto dall'
art. 21
, nel termine ivi previsto al
comma 1
, e sino a quando non vi abbia provveduto, nel centro storico:
a)
nessun vincolo di natura commerciale può essere imposto all'apertura, ampliamento, trasferimento di esercizi di vicinato e medie strutture di vendita di tipo M1;
b)
nessuna valutazione di impatto può essere effettuata, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del decreto.
[219]
2.
I provvedimenti adottati dai comuni nei centri storici ai sensi del
D.L. 9 dicembre 1986, n. 832
, convertito con
L. 6 febbraio 1987, n. 15
, conservano piena validità per tutto il periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emanazione dello strumento di cui all'
art. 21
.
ARTICOLO 41
Modificazioni alla
L.R. 21 ottobre 1997, n. 31
.
1.
Alla
legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'
art. 24, comma 1
, è così sostituito: "
L'approvazione del piano attuativo nonché il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie relative a grandi strutture di vendita, di cui all'
art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
, sono subordinati alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 9 del decreto suddetto.
";
b)
l'
art. 24, comma 2
, è così modificato: "
L'espressione del parere del Comune, nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'
art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
, avviene sentita la commissione edilizia, ai fini del rispetto delle norme urbanistiche di quelle relative alla destinazione d'uso degli edifici e dei regolamenti locali.
";
c)
l'
art. 26, comma 2
è sostituito dal seguente: "
La dotazione minima di cui al comma 1, è destinata a parcheggio escluse le sedi viarie in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore all'80 per cento in relazione all'ubicazione e alla tipologia di vendita. Per insediamenti commerciali la cui superficie di vendita è superiore a mq. 5.500, deve essere comunque prevista la dotazione minima, comprensiva dei parcheggi di cui al
comma 2 dell'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n.122
, di un posto auto ogni 6 mq. di superficie di vendita per gli esercizi del solo settore alimentare e per gli esercizi di settore alimentare e non alimentare e, di un posto auto ogni 11 mq. di superficie di vendita, per gli esercizi del solo settore non alimentare.
";
d)
all'
art. 26
è aggiunto il seguente comma: "
6. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono stabilire, relativamente ai soli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici individuati nell'apposito strumento di promozione, l'esenzione, totale o parziale, dagli standards di cui al comma 1.
";
e)
all'
art. 27, comma 1
, le parole "
di cui all'
articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426
" sono soppresse;
f)
all'
art. 29, comma 1
, l'inciso "
sottoposti a nulla osta ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
" è sostituito con: "
costituiti da grandi superfici di vendita,
".
ARTICOLO 42
Prima nomina componenti Osservatorio regionale.
1.
Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina dei componenti dell'Osservatorio regionale del commercio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle designazioni di cui all'
art. 33
.
ARTICOLO 43
Adempimenti preliminari dei comuni.
1.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, al fine di garantire il rispetto dei termini temporali del decreto provvedono:
a)
alla ricognizione dei principali dati e caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio, con particolare riguardo alle medie strutture di vendita ed alla rete distributiva del centro storico;
b)
alla ricognizione dello stato di informatizzazione della gestione dei dati e delle procedure relative al commercio, da comunicare all'Ufficio regionale del commercio.
ARTICOLO 44
Apertura di attività estemporanee.
1.
Onde evitare il sorgere di attività estemporanee durante il solo periodo natalizio con pregiudizio alle politiche di riqualificazione della rete, i comuni
anche in sede di valutazione di impatto commerciale, [221]
possono disporre la sospensione degli effetti delle comunicazioni di apertura degli esercizi per il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 gennaio. L'apertura può essere effettuata dagli interessati solo decorso detto periodo.
2.
La disposizione di cui
comma 1
non si applica per la vendita di prodotti tipicamente e specificamente natalizi indicati dai comuni stessi, quali addobbi, alberi di Natale e simili.
[220]
ARTICOLO 45
Orari di vendita.
1.
Fino a quando la Giunta regionale non avrà provveduto alla formulazione dell'elenco di cui all'
art. 26, comma 2
, del presente provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni comunali emanate in attuazione delle previgenti norme in materia di orari di vendita e di apertura e chiusura degli esercizi.
[222]
ARTICOLO 46
Corsi qualificanti per il settore alimentare.
1.
Fino a quando
il Consiglio regionale[224]
non avrà disciplinato l'attività formativa relativa ai corsi qualificanti per il settore alimentare ai sensi dell'art. 5, comma 7 del decreto, il requisito professionale per l'esercizio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, è conseguito mediante il superamento di un esame sulla base di modalità fissate dalla Giunta regionale che potrà avvalersi delle Camere di commercio o di enti di formazione di emanazione di Associazioni di categoria.
[223]
ARTICOLO 47
Sanzioni.
1.
La sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del decreto, si applica anche nei seguenti casi:
a)
violazione del divieto di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'art. 22
con ordine di immediata cessazione della vendita delle merceologie proibite;
b)
violazione dell'
art. 25
commi 1, 3, 4, 5;
[229]
c)
violazione dell'
art. 29 comma 1
, anche nel caso di mancata integrazione, nel termine assegnato, della documentazione richiesta, e
comma 3
;
d)
violazione dell'
art. 30 comma 3
, limitatamente alla mancata separazione delle merci, e commi 4 e 5;
[230]
e)
violazione dell'
art. 31
commi 1, 2 e 3.
2.
In caso di particolare gravità e recidiva valutata ed accertata ai sensi dell'art. 22 comma 2 del decreto, può essere disposta la sospensione dell'attività nella misura in essa prevista.
[233]
3.
Salvo quanto disposto dall'art. 22 del decreto, l'attività di vendita oggetto di comunicazione o autorizzazione è sospesa per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno in caso di:
a)
trasformazione delle strutture di vendita in violazione dei vincoli tipologici e di articolazione di cui all'
art. 4
;
b)
apertura di un centro commerciale nelle forme e modi di cui all'
art. 10, comma 2
senza l'autorizzazione di cui all'
art. 10 comma 3
;
[236]
c)
mancato rispetto dell'
art. 22, comma 1, lettera c)
in materia di trasferimento di nuove attività dal centro storico;
d)
violazione dei vincoli disposti per edifici di carattere storico, archeologico, artistico ed ambientale ai sensi dell'
art. 22
, commi 4 e 5;
e)
apertura di esercizi di vicinato per il solo periodo natalizio, ove ne sia disposta la sospensione ai sensi
dell'art. 23, comma 7[238]
;
f)
trasferimento dai centri polifunzionali di servizi di cui all'
art. 24, comma 5
, ove sia disposta la temporanea intrasferibilità.
4.
Qualora il soggetto nei cui confronti è stata disposta la sospensione non ottemperi al relativo provvedimento o vi ottemperi soltanto in parte o comunque non elimini la situazione che ha giustificato l'emanazione del provvedimento, si procede alla revoca dell'autorizzazione e comunque alla chiusura dell'esercizio.
5.
I provvedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa e di sospensione temporanea delle attività di revoca e di chiusura dell'esercizio, di cui al presente articolo, sono adottati dal sindaco del Comune in cui hanno avuto luogo le violazioni.
ARTICOLO 48
Norma finanziaria.
1.
Il concorso della Regione al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'
art. 32
della presente legge rientra negli interventi di cui al
Titolo II della L.R. 30 agosto 1988, n. 35
. A tal fine il cap. 5690 del bilancio regionale è incrementato per il corrente esercizio finanziario di lire 50.000.000.
2.
Ai sensi del
Titolo III della L.R. 30 agosto 1988, n. 35
ed in deroga a quanto ivi previsto all'
art. 6, comma 1
, lettere a) e b) sono finanziabili gli strumenti predisposti dai comuni in attuazione della presente legge. A tal fine il cap. 9601 del bilancio regionale è incrementato per il corrente esercizio finanziario di lire 300.000.000.
3.
Per le incentivazioni di cui agli artt. 20 e 21, con particolare riferimento all'innovazione e rilancio commerciale nei centri storici ed urbani, conseguentemente alla presente legge, il cap. 5731 del bilancio regionale di cui alla
L.R. 3 aprile 1997, n. 12
" Interventi di agevolazione finanziaria per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi" è incrementato per il corrente anno finanziario di lire 200.000.000.
4.
Agli oneri derivanti dal presente articolo di lire 550.000.000 per il 1999 la Regione fa fronte mediante la riduzione di pari importo al cap. 9710 del bilancio di previsione 1999.
ARTICOLO 49
Rinvio al regolamento.
1.
Oltre a quanto previsto dagli artt. 9, 13, 30 e 34 della presente legge,
il Consiglio regionale[240]
, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta norme regolamentari concernenti gli aspetti operativi e di disciplina della attività di vendita.