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Legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5


LEGGE REGIONALE n.5 del 19 febbraio 1997

Date di vigenza

28/03/1997 entrata in vigore mostra documento vigente dal 28/03/1997
23/09/1999 modifica mostra documento vigente dal 23/09/1999
12/12/2013 abrogazione mostra documento vigente dal 12/12/2013

Documento vigente dal 23/09/1999

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1997 ,n. 5
Norme per la organizzazione e la gestione dell'Istitutozooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 10 del 26/02/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


CAPO I

Norme generali

ARTICOLO 1

Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

2. Le funzioni regionali concernenti l'Istituto sono esercitate d'intesa tra le Regioni dell'Umbria e delle Marche ai sensi dell' art. 8 del DPR 616/ 77 , con le modalità di cui all' art. 21 della presente legge.

ARTICOLO 2

Natura e compiti dell'Istituto

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche è ente pubblico, dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica ed opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale come strumento tecnico scientifico dello Stato e delle Regioni dell'Umbria e delle Marche.

2. L'Istituto svolge le funzioni ed i compiti previsti dalle leggi 23 giugno 1970, n. 503, 11 marzo 1974, n. 101, 23 dicembre 1975, n. 745, dal DLgs 30 giugno 1993, n. 270 e dal decreto del Ministero della sanità 16 febbraio 1994, n. 190.

3. L'Istituto effettua le prestazioni previste da contratti e convenzioni stipulati nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6 ed all' art. 5, comma 1 del DLgs 30 giugno 1993, n. 270 .

4. L'Istituto svolge ogni altra attività prevista da disposizioni di leggi statali e regionali, nonchè da norme comunitarie. Assicura l'attuazione dei piani, dei programmi e degli interventi stabiliti dalla Regione dell'Umbria e dalla Regione Marche nei rispettivi territori.

5. Gli indirizzi concernenti le attività dell'Istituto sono disposti dalle Regioni dell'Umbria e delle Marche in conformità ai piani ed ai programmi delle due Regioni.

6. Gli indirizzi di cui al comma 5 assicurano in via prioritaria equilibrata distribuzione delle risorse umane, strutturali e finanziarie in relazione alle effettive esigenze dei servizi ed attività dell'Istituto nel territorio delle due Regioni.

ARTICOLO 3

Statuto

1. Lo statuto dell'Istituto zooprofilattico, nell'ambito delle disposizioni del DLgs 30 giugno 1993, n. 270 e della presente legge, stabilisce le norme fondamentali di funzionamento degli organi e dei servizi dell'Istituto nel territorio della Regione dell'Umbria e della Regione Marche.

2. Lo statuto in particolare disciplina le procedure di formazione degli strumenti di programmazione.


CAPO II

Organizzazione e gestione

ARTICOLO 4

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore generale;

c) il Collegio dei revisori.

ARTICOLO 5

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione dell'Umbria ed è composto da cinque membri di cui uno designato dal Ministero della sanità , due dalla Regione dell'Umbria e due dalla Regione Marche, scelti fra esperti di organizzazione e programmazione ovvero in materia di sanità.

2. Le designazioni di cui al comma 1 di competenza regionale vengono effettuate dai rispettivi consigli regionali.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i membri possono essere rinominati per non più di una volta.

4. Non sono designabili nel Consiglio di amministrazione, qualora in carica, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, i componenti di Giunte provinciali e comunali nonchè i componenti di Giunte provinciali e comunali nonchè i dipendenti delle due Regioni ed i dipendenti dell'Istituto.

5. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più consiglieri, il Presidente della Regione dell'Umbria provvede alla sostituzione, su designazione dell'ente di competenza.

ARTICOLO 6

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta elegge, con votazione distinta, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

4. Il Presidente può delegare al Vicepresidente compiti rientranti nell'esercizio delle proprie funzioni [4]

ARTICOLO 7

Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto. In particolare delibera:

a) lo statuto dell'Istituto ed i relativi regolamenti di attuazione;

b) il documento di piano che definisce le finalità , gli indirizzi e gli obiettivi delle attività dell'Istituto nell'ambito delle previsioni di cui al comma 4 dell'art. 2 ;

c) il bilancio di previsione annuale e pluriennale, sul bilancio economico preventivo ed il bilancio consuntivo dell'esercizio;

d) la destinazione dell'eventuale avanzo e la copertura della perdita d'esercizio e il riequilibrio della situazione economica;

e) la dotazione organica del personale e le sue variazioni.

2. Il Consiglio di amministrazione trasmette altresì, annualmente alla Giunta regionale della Regione dell'Umbria ed alla Giunta regionale della Regione Marche una relazione sull'attività dell'Istituto con particolare riferimento all'efficienza e all'efficacia della gestione, anche ai fini della valutazione dell'operato del Direttore Generale. [5]

ARTICOLO 8

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni, è nominato dal Direttore generale dell'Istituto ed è composto da tre membri di cui uno designato dalla Regione dell'Umbria, uno dalla Regione Marche, fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili previsto dall' art. 1 del DLgs 27 gennaio 1992, n. 88 , ed uno designato dal Ministro del Tesoro.

2. Il collegio dei revisori elegge il proprio presidente nella prima seduta convocata dal Direttore generale dell'Istituto.

3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina i bilanci, le relative variazioni e l'assestamento.

4. Il Collegio dei revisori accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'Istituto.

5. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ARTICOLO 9

Indennità

[ 1. ] [6]

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto, le seguenti indennità, al lordo delle ritenute di legge:

a) al Presidente un'indennità mensile pari al 50 per cento di quella di Consigliere regionale della Regione dell'Umbria;

b) al Vicepresidente un'indennità mensile pari al 30 per cento di quella di Consigliere regionale della Regione dell'Umbria;

c) ai componenti del Consiglio di Amministrazione un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella di Consigliere regionale della Regione dell'Umbria .

[7]

2. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un'indennità annua, lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale dell'Istituto. Al Presidente del Collegio dei revisori compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

ARTICOLO 10

Il Direttore generale

[ 1. ] [8]

1. Il Direttore Generale è nominato di concerto dalle due Regioni, con decreto del Presidente della Regione dell'Umbria, secondo le modalità previste dalla normativa statale per i Direttori generali delle Aziende sanitarie. [9]

[ 2. ] [10]

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale e rinnovabile. [11]

[ 3. ] [12]

3. Il compenso del Direttore Generale è fissato nel limite massimo di quello previsto per i Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione dell'Umbria. [13]

4. Nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore sanitario veterinario su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano di età dei due. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.

ARTICOLO 11

Compiti del Direttore generale

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne dirige e gestisce le attività ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi della programmazione dell'Istituto, con particolare riguardo alla ricerca scientifica ed alla qualità delle prestazioni, nonchè della corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione.

2. Il Direttore generale a tal fine in particolare:

a) persegue il costante miglioramento delle condizioni gestionali;

b) assicura l'efficiente impiego delle risorse ed il perseguimento dell'equilibrio economico dell'Istituto mediante la gestione del bilancio per budgets;

c) gestisce e valorizza il patrimonio dell'Istituto;

d) verifica, anche attraverso l'istituzione di un apposito servizio di controllo interno, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate dall'Istituto, nonchè il buon andamento delle attività amministrative e tecnico scientifiche e riferisce al Consiglio in ordine ai risultati conseguiti ai fini della verifica di cui al comma 1 dell'art. 7 ;

e) assume le delibere concernenti la gestione dell'Istituto;

f) formula proposte per le delibere di competenza del Consiglio di amministrazione;

g) Esercita ogni altra attività non attribuita alla competenza del Consiglio di amministrazione.

3. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Istituto senza diritto di voto.

ARTICOLO 12

I Direttori amministrativo e sanitario veterinario

1. Il Direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario veterinario che sono preposti, rispettivamente, alla direzione dei servizi amministrativi ed alla direzione dei servizi tecnico scientifici dell'Istituto.

2. In particolare, e per quanto di rispettiva competenza, il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario veterinario:

[ a) ] [14]

a) concorrono con la formulazione di proposte e pareri alla formazione delle decisioni del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione; [15]

b) svolgono ogni altra attività delegata dal Direttore generale.

3. Il DIrettore amministrativo e il Direttore sanitario veterinario sono nominati dal Direttore generale con provvedimenti motivati fra laureati rispettivamente in discipline giuridiche o economiche ed in medicina veterinaria, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto, per almeno cinque anni, attività qualificata e complessa rispettivamente di direzione tecnico amministrativa e di direzione tecnico sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario veterinario è a tempo pieno, è regolato regolato da contratto di diritto privato, ha termine entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e può essere rinnovato.

5. Il compenso del Direttore amministrativo e del Direttore veterinario è previsto nella misura del 70 per cento di quello del Direttore generale.

6. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario veterinario possono, per gravi motivi, essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore generale con provvedimento motivato.

ARTICOLO 13

Insediamento degli organi

1. Il Presidente della Regione dell'Umbria provvede alla prima convocazione del Consiglio di amministrazione ed al suo insediamento.

ARTICOLO 14

Consiglio dei sanitari

1. E'istituto il Consiglio dei sanitari, formato dalle rappresentanze dei vari profili professionali sanitari presenti nell'Istituto, costituito secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente.

2. Il Consiglio dei sanitari può formulare proposte e fornisce pareri in ordine all'attività dell'Istituto.

ARTICOLO 15

Organizzazione dell'Istituto

1. L'Istituto ha la sede legale in Perugia ed è organizzato in modo da assicurare uniformemente le prestazioni tecnico scientifiche nel territorio delle due regioni e in modo da garantire, ai servizi veterinari regionali ed alle aziende sanitarie delle Regioni dell'Umbria e delle Marche, le prestazioni e la collaborazione necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di ogni altra funzione individuata nelle previsioni dei piani, dei programmi e delle direttive regionali. Le attività dell'Istituto sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di standards in qualità e buone pratiche di laboratorio.

2. I laboratori dell'Istituto, che producono medicinali ed altre sostanze occorrenti per l'esercizio di polizia veterinaria e per l'attuazione di piani di profilassi, nonchè i centri per la fecondazione artificiale, se istituti, devono avere impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.

ARTICOLO 16

Finanziamento

1. L'Istituto ha autonomia finanziaria. Le fonti di finanziamento sono costituite dalle entrate di cui all' art. 6 del Dlgs 30 giugno 1993, n. 270 .

2. Gli eventuali contributi della Regione dell'Umbria e della Regione Marche sono previsti nei rispettivi bilanci in appositi capitoli.

ARTICOLO 17

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazione o per altro titolo, pervengano all'Istituto medesimo.

ARTICOLO 18

Gestione economica, finanziaria e patrimoniale

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalle norme della legge regionale dell'Umbria 19 dicembre 1995, n. 51 in quanto applicabile e compatibile con la presente legge.

ARTICOLO 19

Vigilanza

1. La vigilanza sugli organi dell'Istituto è esercitata di concerto dalle Regioni dell'Umbria e delle Marche ed i relativi provvedimenti sono assunti a mezzo di delibere della Giunta della Regione dell'Umbria.

2. Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono sciolti per persistente inattività , per violazioni di leggi o per gravi inadempienze.

2 bis. L'operato del Direttore generale è sottoposto, trascorsi diciotto mesi dalla nomina, a verifica in riferimento al raggiungimento degli obiettivi e all'attuazione degli indirizzi fissati nonché al conseguimento dei risultati. In casi di esito negativo della verifica il Direttore generale è dichiarato decaduto e il contratto è risolto. [16]

[ 3. ] [17]

3. E? dichiarata, altresì, la decadenza e la risoluzione del contratto di lavoro del Direttore generale nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave ed ingiustificato disavanzo o in caso di violazioni di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell?amministrazione [18]

4. Con la stessa delibera che dispone lo scioglimento e la decadenza degli organi, viene nominato il Commissario straordinario per il tempo strettamente necessario per il rinnovo degli organi e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

ARTICOLO 20

Controllo

1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono soggette alla valutazione di congruità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 31 della legge della Regione dell'Umbria 19 dicembre 1995, n. 51 .

2. Le deliberazioni si intendono approvate se nel termine di quaranta giorni dalla data del loro ricevimento la Giunta della Regione dell'Umbria non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.

3. Le delibere di cui al comma 1 , entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmesse contemporaneamente, oltre che alla Giunta della Regione dell'Umbria, alla Giunta della Regione Marche, che entro quindici giorni dalla ricezione può prospettare osservazioni o rilievi alla Giunta della Regione dell'Umbria ai fini della decisione di controllo. Nel termine di cui al comma 2 la Giunta regionale dell'Umbria può acquisire elementi integrativi di giudizio ai fini della valutazione degli atti ad essa sottoposti.

ARTICOLO 21

Esercizio delle funzioni

1. Fermo restando quando previsto dagli articoli 5 e 20, le funzioni di competenza della Regione dell'Umbria e della Regione Marche, previste dalla presente legge, sono esercitate dalle rispettive Giunte regionali che, al fine di raggiungere il concerto sulle decisioni da assumere, utilizzano lo strumento della conferenza di cui all' art 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

2. La conferenza dei servizi è indetta dal Presidente o dall'Assessore alla sanità all'uopo delegato in una delle due Regione e vi partecipano almeno i Presidenti delle due Giunte regionali o gli Assessori delegati ed i dirigenti delle due Regioni responsabili del procedimento.

3. Conformemente alle determinazioni assunte in sede di conferenza, la Giunta della Regione dell'Umbria adotta apposita deliberazione.


CAPO III

Norme finali

ARTICOLO 22

Abrogazione

1. E ' abrogata la legge della Regione dell'Umbria 12 dicembre 1978, n. 69 .

ARTICOLO 23

Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge si applicano con l'entrata in vigore di entrambe le leggi della Regione dell'Umbria e della Regione Marche di approvazione delle disposizioni di cui ai capi I e II.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 19 febbraio 1997

Bracalente

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 20 novembre 2013, n. 28.

[4] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 1 settembre 1999, n. 25.

[5] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 1 settembre 1999, n. 25.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 1 settembre 1999, n. 25.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 1 settembre 1999, n. 25.

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 1 settembre 1999, n. 25.

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 1 settembre 1999, n. 25.

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 1 settembre 1999, n. 25.

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 1 settembre 1999, n. 25.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 1 settembre 1999, n. 25.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 1 settembre 1999, n. 25.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 1 settembre 1999, n. 25.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 1 settembre 1999, n. 25.

[16] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 1 settembre 1999, n. 25. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 2 legge Regione Umbria 1 settembre 1999, n. 25.

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 2 legge Regione Umbria 1 settembre 1999, n. 25.