link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 1° settembre 1999, n. 25


LEGGE REGIONALE n.25 del 1 Settembre 1999

Date di vigenza

23/09/1999 entrata in vigore mostra documento vigente dal 23/09/1999
12/12/2013 abrogazione mostra documento vigente dal 12/12/2013

Documento vigente dal 23/09/1999

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 1 Settembre 1999 , n. 25
Modificazioni ed integrazioni della L.R. 19 febbraio 1997, n. 5 - Norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 49 del 08/09/1999

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente:
 
" 4. Il Presidente può delegare al Vicepresidente compiti rientranti nell'esercizio delle proprie funzioni " .

ARTICOLO 2

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente:
 
" 2. Il Consiglio di amministrazione trasmette altresì, annualmente alla Giunta regionale della Regione dell'Umbria ed alla Giunta regionale della Regione Marche una relazione sull'attività dell'Istituto con particolare riferimento all'efficienza e all'efficacia della gestione, anche ai fini della valutazione dell'operato del Direttore Generale ".

ARTICOLO 3

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 è sostituito dal seguente:
 
" 1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto, le seguenti indennità, al lordo delle ritenute di legge:
 
a) al Presidente un'indennità mensile pari al 50 per cento di quella di Consigliere regionale della Regione dell'Umbria;
 
b) al Vicepresidente un'indennità mensile pari al 30 per cento di quella di Consigliere regionale della Regione dell'Umbria;
 
c) ai componenti del Consiglio di Amministrazione un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella di Consigliere regionale della Regione dell'Umbria
".

ARTICOLO 4

1. I commi 1, 2 e 3 dell' art. 10 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 sono sostituiti dai seguenti:
 
" 1. Il Direttore Generale è nominato di concerto dalle due Regioni, con decreto del Presidente della Regione dell'Umbria, secondo le modalità previste dalla normativa statale per i Direttori generali delle Aziende sanitarie.
 
2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale e rinnovabile.
 
3. Il compenso del Direttore Generale è fissato nel limite massimo di quello previsto per i Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione dell'Umbria
".

ARTICOLO 5

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 è sostituita dalla seguente:
 
" a) concorrono con la formulazione di proposte e pareri alla formazione delle decisioni del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione; "

ARTICOLO 6

1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente:
 
" 2 bis. L'operato del Direttore generale è sottoposto, trascorsi diciotto mesi dalla nomina, a verifica in riferimento al raggiungimento degli obiettivi e all'attuazione degli indirizzi fissati nonché al conseguimento dei risultati. In casi di esito negativo della verifica il Direttore generale è dichiarato decaduto e il contratto è risolto ".

2. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 è sostituito dal seguente:
 
" 3. E' dichiarata, altresì, la decadenza e la risoluzione del contratto di lavoro del Direttore generale nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave ed ingiustificato disavanzo o in caso di violazioni di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 1 settembre 1999

Bracalente

[1]