ARTICOLO 2
1.
Dopo il
comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5
è aggiunto il seguente:
"
2. Il Consiglio di amministrazione trasmette altresì, annualmente alla Giunta regionale della Regione dell'Umbria ed alla Giunta regionale della Regione Marche una relazione sull'attività dell'Istituto con particolare riferimento all'efficienza e all'efficacia della gestione, anche ai fini della valutazione dell'operato del Direttore Generale
".
ARTICOLO 3
1.
Il
comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5
è sostituito dal seguente:
"
1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto, le seguenti indennità, al lordo delle ritenute di legge:
a) al Presidente un'indennità mensile pari al 50 per cento di quella di Consigliere regionale della Regione dell'Umbria;
b) al Vicepresidente un'indennità mensile pari al 30 per cento di quella di Consigliere regionale della Regione dell'Umbria;
c) ai componenti del Consiglio di Amministrazione un'indennità mensile pari al 20 per cento di quella di Consigliere regionale della Regione dell'Umbria
".
ARTICOLO 4
1.
I commi 1, 2 e 3 dell'
art. 10 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5
sono sostituiti dai seguenti:
"
1. Il Direttore Generale è nominato di concerto dalle due Regioni, con decreto del Presidente della Regione dell'Umbria, secondo le modalità previste dalla normativa statale per i Direttori generali delle Aziende sanitarie.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale e rinnovabile.
3. Il compenso del Direttore Generale è fissato nel limite massimo di quello previsto per i Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione dell'Umbria
".
ARTICOLO 6
1.
Dopo il
comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5
è aggiunto il seguente:
"
2 bis. L'operato del Direttore generale è sottoposto, trascorsi diciotto mesi dalla nomina, a verifica in riferimento al raggiungimento degli obiettivi e all'attuazione degli indirizzi fissati nonché al conseguimento dei risultati. In casi di esito negativo della verifica il Direttore generale è dichiarato decaduto e il contratto è risolto
".
2.
Il
comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5
è sostituito dal seguente:
"
3. E' dichiarata, altresì, la decadenza e la risoluzione del contratto di lavoro del Direttore generale nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave ed ingiustificato disavanzo o in caso di violazioni di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione
".