ARTICOLO 1
1.
Il
comma 5 dell'art. 26 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8
è così sostituito: "
Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulottes, tukuls, bungalows e gusci dedicati all'accoglienza turistica in transito, anche installati a cura della gestione o proprie di residenti stagionali. Le unità costruttive stabilmente ancorate al suolo sono collocate in apposite piazzole, debbono avere una superficie massima non superiore a mq. 40 e una altezza massima rispettivamente al colmo di mt. 3,50 e alla gronda di mt. 2,30 e non possono occupare un numero di piazzole superiore al trenta per cento di quelle autorizzate
".
2.
Al punto 1.18 dell'allegato "E" alla
legge regionale 14 marzo 1994, n. 8
, come modificato al
comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33
, le parole "
venti per cento
" sono sostituite con le parole "
trenta per cento
".