Legge regionale 27 ottobre 1999, n. 27


LEGGE REGIONALE n.27 del 27 Ottobre 1999

Date di vigenza

18/11/1999 entrata in vigore mostra documento vigente dal 18/11/1999
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 18/11/1999

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 Ottobre 1999 , n. 27
Ulteriore modificazione della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 57 del 03/11/1999

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il comma 5 dell'art. 26 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è così sostituito: " Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulottes, tukuls, bungalows e gusci dedicati all'accoglienza turistica in transito, anche installati a cura della gestione o proprie di residenti stagionali. Le unità costruttive stabilmente ancorate al suolo sono collocate in apposite piazzole, debbono avere una superficie massima non superiore a mq. 40 e una altezza massima rispettivamente al colmo di mt. 3,50 e alla gronda di mt. 2,30 e non possono occupare un numero di piazzole superiore al trenta per cento di quelle autorizzate ".

2. Al punto 1.18 dell'allegato "E" alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 , come modificato al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 , le parole " venti per cento " sono sostituite con le parole " trenta per cento ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 ottobre 1999

Bracalente

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. nnn) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13