Legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37


LEGGE REGIONALE n.37 del 13 Dicembre 1999

Date di vigenza

06/01/2000 entrata in vigore mostra documento vigente dal 06/01/2000
28/08/2014 abrogazione mostra documento vigente dal 28/08/2014

Documento vigente dal 06/01/2000

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 13 Dicembre 1999 , n. 37
Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 67 del 22/12/1999

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il terzo punto del comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 28/97 viene così sostituito: " permettere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche degli operatori agricoli secondo il principio della multifunzionalità dell'impresa agricola ";

Art. 2

1. Al comma 3-bis dell'art. 2 della L.R. n. 28/1997 così come modificata dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 31 , dopo le parole " .... di patrimonio zootecnico " sono aggiunte le seguenti: " e sono tenuti a somministrare esclusivamente i cibi e le bevande suddette ".

Art. 3

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 28/97 viene così sostituita: " a) gli edifici o parti di essi ubicati nel fondo, non più necessari alla conduzione dell'azienda, contigui ad appezzamenti di terreno coltivati, classificati catastalmente, con reddito dominicale ed agrario ".

2. Al comma 6 dell'art. 3 della L.R. n. 28/97 dopo la parola " altezza " sono aggiunte le parole " e di superficie " e dopo la parola " illuminazione " sono aggiunte le parole " e di areazione ".

3. Le superfici, le altezze ed i volumi minimi dei locali destinati all'attività agrituristica sono quelli previsti dall' art. 3 , commi 1 e 3, e dall' art. 4 , commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 25 . E' altresì consentito nei locali di soggiorno la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti in analogia con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della suddetta legge.

4. Le lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 3 della L.R. n. 28/97 sono così sostituite: " a) fino a dieci posti letto e compatibilmente con la tipologia del fabbricato, negli interventi di ristrutturazione devono essere resi accessibili ai disabili i locali destinati all'attività agrituristica situati al piano terra; b) oltre i dieci posti letto si applicano le disposizioni previste dalla Legge 9 gennaio 1989, n. 13 , dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 . "

5. All' art. 3 della L.R. n. 28/97 viene aggiunto il seguente comma: " 11 bis. La prima colazione agli alloggiati è compresa nel servizio ricettivo, può essere somministrata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, da tutte le aziende agrituristiche e non è vincolata all'uso esclusivo di prodotti aziendali ".

6. Il comma 13 dell'art. 3 della L.R. n. 28/97 è sostituito come segue: " 13. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate solo dagli alloggiati della struttura, sono considerate ad uso privato, fino ad una superficie di 160 mq. "

Art. 4

1. Al comma 1 dell'art. 24 della L.R. n. 28/97 viene aggiunta la seguente lettera: " g) da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 per violazione alle disposizioni di cui all'art. 2 come integrato dall' art. 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 31 ".

Art. 5

1. Gli operatori già autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni della stessa entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con esclusione delle prescrizioni di cui ai commi 10 e 11 dell' art. 3 della L.R. n. 28/1997 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 13 dicembre 1999

Bracalente

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 167, comma 1, lett. b) della L.R. 9 aprile 2015, n. 12