Art. 3
1.
La
lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 28/97
viene così sostituita: "
a) gli edifici o parti di essi ubicati nel fondo, non più necessari alla conduzione dell'azienda, contigui ad appezzamenti di terreno coltivati, classificati catastalmente, con reddito dominicale ed agrario
".
2.
Al
comma 6 dell'art. 3 della L.R. n. 28/97
dopo la parola "
altezza
" sono aggiunte le parole "
e di superficie
" e dopo la parola "
illuminazione
" sono aggiunte le parole "
e di areazione
".
3.
Le superfici, le altezze ed i volumi minimi dei locali destinati all'attività agrituristica sono quelli previsti dall'
art. 3
, commi 1 e 3, e dall'
art. 4
, commi 1, 2, 3 e 4 della
legge regionale 6 agosto 1997, n. 25
. E' altresì consentito nei locali di soggiorno la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti in analogia con quanto previsto dal
comma 2 dell'art. 3
della suddetta legge.
4.
Le lettere a) e b) del
comma 9 dell'art. 3 della L.R. n. 28/97
sono così sostituite: "
a) fino a dieci posti letto e compatibilmente con la tipologia del fabbricato, negli interventi di ristrutturazione devono essere resi accessibili ai disabili i locali destinati all'attività agrituristica situati al piano terra; b) oltre i dieci posti letto si applicano le disposizioni previste dalla
Legge 9 gennaio 1989, n. 13
, dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e dalla
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
.
"
5.
All' art. 3 della L.R. n. 28/97 viene aggiunto il seguente comma: "
11 bis. La prima colazione agli alloggiati è compresa nel servizio ricettivo, può essere somministrata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, da tutte le aziende agrituristiche e non è vincolata all'uso esclusivo di prodotti aziendali
".
6.
Il comma 13 dell'art. 3 della L.R. n. 28/97 è sostituito come segue: "
13. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate solo dagli alloggiati della struttura, sono considerate ad uso privato, fino ad una superficie di 160 mq.
"
Art. 5
1.
Gli operatori già autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni della stessa entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con esclusione delle prescrizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'
art. 3 della L.R. n. 28/1997
.