Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8
LEGGE REGIONALE n.8 del 21 Gennaio 2000
Documento vigente dal 24/02/2000
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
21 Gennaio 2000
, n.
8
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
6 del
09/02/2000
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
La
legge regionale 12 settembre 1994, n. 33
è così modificata: All'
art. 2
dopo il
comma 1
sono aggiunti i seguenti:
"
1bis. L'acquisto di cui alla lett. c) del comma 1, finalizzato alle opere ivi previste, può essere operato mediante acquisizione di aziende ricettive in esercizio o di non meno del sessanta per cento delle partecipazioni al capitale sociale di imprese esercenti attività turistico-ricettive.
1ter. Nella fattispecie prevista al comma precedente la spesa ritenuta ammissibile è valutata sull'importo minore tra la spesa sostenuta per l'acquisto delle quote societarie e il valore dell'immobile oggetto di intervento
.
"
ARTICOLO 2
1.
Il
comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 33/94
è così sostituito:
"
1. Per le iniziative previste all'art. 2, la Regione concede il concorso sugli interessi, da corrispondere in forma attualizzata, su mutui concessi per importi fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli Istituti bancari convenzionati, nella misura dell'ottanta per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro e comunque non superiore a cinque punti
".
[3]
2.
Al
comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 33/94
è aggiunto il seguente periodo: "
Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso della raccolta, oltre la maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro del Tesoro con proprio decreto
".
3.
All'
articolo 3 della L.R. n. 33/94
è aggiunto il seguente comma:
"
4. Sono ammesse ai benefici della presente legge anche le operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta, sempreché dagli stessi risulti la destinazione di cui all'art. 2.
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 21 gennaio 2000
Bracalente
[1]
Note della redazione
(1) -
Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. ooo) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13