ARTICOLO 1
Modificazioni ed integrazioni dell'
articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34
.
1.
La
lettera c), del comma 2, dell'articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34
, è sostituita dalla seguente:
"
c) un pari numero dei sindaci di cui alla lettera b), dei restanti comuni designati dall'ANCI regionale;
".
2.
La prima parte del
comma 5, dell'articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34
è sostituita dalla seguente:
"
5. Il Presidente del Consiglio è eletto nel proprio seno, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 6.
"
3.
Dopo il comma 12, dell'articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 , è aggiunto il seguente:
"
13. Le riunioni del Consiglio sono equiparate, ai fini di cui all' articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, alle riunioni degli organi degli enti di appartenenza. Per tali riunioni è fissato un gettone di presenza per un valore di lire 100.000, salvo adeguamento I.S.T.A.T. da determinare con atto della Giunta regionale.
"