Legge regionale 11 febbraio 2000, n. 10


LEGGE REGIONALE n.10 del 11 Febbraio 2000

Date di vigenza

09/03/2000 entrata in vigore mostra documento vigente dal 09/03/2000
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 09/03/2000

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 11 Febbraio 2000 , n. 10
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 recante: "Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli Enti locali e per l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 ".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 8 del 23/02/2000

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Modificazioni ed integrazioni dell' articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 .

1. La lettera c), del comma 2, dell'articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 , è sostituita dalla seguente:
 
" c) un pari numero dei sindaci di cui alla lettera b), dei restanti comuni designati dall'ANCI regionale; ".

2. La prima parte del comma 5, dell'articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 è sostituita dalla seguente:
 
" 5. Il Presidente del Consiglio è eletto nel proprio seno, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 6. "

3. Dopo il comma 12, dell'articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 , è aggiunto il seguente:
 
" 13. Le riunioni del Consiglio sono equiparate, ai fini di cui all' articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, alle riunioni degli organi degli enti di appartenenza. Per tali riunioni è fissato un gettone di presenza per un valore di lire 100.000, salvo adeguamento I.S.T.A.T. da determinare con atto della Giunta regionale. "

ARTICOLO 2

Modificazione dell' articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 .

1. Al comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 , le parole " sugli atti definitivi " sono sostituite dalle parole " agli schemi ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 11 febbraio 2000

Bracalente

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