Art. 3
1.
All'
art. 14 della L.R. n. 44/98
è aggiunto il seguente comma:
"
2. Le Province danno idonea pubblicità della individuazione delle zone di cui al comma 1.
"
Art. 6
1.
Il testo del
comma 4 dell'art. 30 della L.R. 44/98
è così sostituito:
"
Ai fini del rinnovo l'interessato deve comprovare, anche a mezzo di autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dall'
art. 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250
, la regolare posizione nei confronti degli obblighi previdenziali ed assicurativi, nonché il possesso della Partita IVA, se trattasi di pescatore autonomo o, diversamente, l'appartenenza ad una Cooperativa.
"
Art. 7
1.
Il testo del
comma 4 dell'art. 33 della L.R. n. 44/98
, è così sostituito:
"
Le Province autorizzano la detenzione di specie ittiche, di anfibi o crostacei destinate alla pesca sportiva, al diretto consumo o alla ristorazione, purché l'impianto abbia una superficie sommersa delle vasche non superiore a cento metri quadrati e sia provvisto di griglie atte ad impedire comunque la fuoriuscita delle specie presenti verso il corso d'acqua ad esso collegato.
"
Art. 9
1.
All'
art. 37, comma 1, della L.R. n. 44/1998
è modificato ed integrato come segue:
a)
alla lettera g), dopo la parola "
strascico
", sono aggiunte le parole "
con l'uso delle reti;
";
b)
alla lettera j) sono aggiunte le parole "
ai fini di attirare la fauna ittica;
"
c)
alla lettera m), dopo la parola "
pesca
", sono aggiunte le parole "
con reti o altri mezzi, ad esclusione della canna con o senza mulinello
" e, dopo la parola "
sbarramenti
", sono aggiunte le parole "
per motivate ragioni di tutela delle popolazioni ittiche locali, in tali settori le Province possono vietare la pesca anche con l'uso delle canna;
";
d)
alla lettera q) le parole "
e alle immediate vicinanze
" sono sostituite con le parole "
a distanza inferiore a venti metri dallo stazionamento
";
e)
alla lettera s), dopo la parola "
febbraio;
", sono aggiunte le parole "
in casi specifici, in cui risulti che l'uso di natanti non compromette la riproduzione della fauna ittica, le Province competenti possono individuare i luoghi in cui tale uso è comunque consentito;
";
f)
alla lettera t), dopo la locuzione "
dell'art. 12
", sono aggiunte le parole "
e nelle zone a tutela temporanea già istituite.
"
Art. 10
1.
L'
art. 38 comma 1, della L.R. n. 44/98
, è modificato e integrato come segue:
a)
alla
lettera a)
dopo la locuzione "
tipo B
", è aggiunta la locuzione "
o D
";
b)
alla fine della
lettera c)
sono aggiunte le parole "
qualora la stessa venga presentata agli organi competenti entro il termine perentorio di dieci giorni, la sanzione si applica al minimo;
"
c)
alla
lettera e)
le parole "
e dal regolamento di pesca
" sono sostituite dalle parole "
dal regolamento di pesca di cui all'art. 26 e da disposizioni provinciali
";
d)
il testo della lettera h) è così sostituito: "
da L. 500.000 a L. 3.000.000 per chi commercia o detiene per vendere pesce vivo o morto non congelato, pescato sotto misura o in epoca di divieto;
";
e)
alla lettera r), dopo la parola "
pesci,
", sono aggiunte le parole "
anfibi e crostacei
";
f)
la lettera "
z)
" è sostituita con la lettera "
x)
";
g)
dopo la lettera "x" , come modificata dalla lettera precedente, è aggiunta la seguente lettera:
"
y) da L. 150.000 a L. 900.000 per ogni altra violazione alle disposizioni previste dalla presente legge, dal regolamento di pesca di cui all'art. 26 e dalle disposizioni provinciali.
".
2.
L'alinea del
comma 2 dell'art. 38 della L.R. n. 44/98
è così sostituito:
"
Oltre alle sanzioni previste al comma 1, per le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), r), y) si applicano le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
"
3.
Il testo dell'art. 38, comma 2, lettera a), è così sostituito: "
confisca delle specie ittiche e degli animali acquatici pescati o detenuti, nonché sequestro delle reti e degli attrezzi di pesca utilizzati;
"
4.
All'
art. 38, comma 2, della L.R. n. 44/98
è aggiunta la seguente lettera:
"
c) qualora l'oggetto della confisca sia rappresentato da animali vivi appartenenti alle specie autoctone indicate dal Programma triennale di cui all'art. 7, la Provincia competente può disporne la liberazione in acque idonee.
"
5.
Il
comma 4 dell'art. 38 della L.R. n. 44/98
è abrogato.
Art. 11
1.
L'adeguamento degli impianti di acquacoltura con strutture a terra, già funzionanti alla data di entrata in vigore della
L.R. n. 44/1998
, è consentito fino al 30 giugno 2002.