Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13


LEGGE REGIONALE n.13 del 28 Febbraio 2000

Documento vigente dal 16/03/2000

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 Febbraio 2000 , n. 13
Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. al n. 11 del 02/03/2000

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 2

Disciplina dei procedimenti.

1. La disciplina dei procedimenti di formazione degli strumenti di programmazione e di bilancio previsti dalla presente legge    è volta:

a) ad assicurare la coerenza delle azioni di governo, a promuovere il coordinamento e l'integrazione delle politiche regionali e a favorire il coordinamento territoriale degli interventi;

b) a favorire il concorso degli operatori pubblici e privati alla decisione e realizzazione degli interventi programmati;

c) a promuovere la cooperazione tra Enti locali e Regione al fine di stabilire un sistema ordinato di interrelazioni reciproche;

d) ad assicurare la trasparenza delle decisioni e la certezza nei rapporti tra soggetti pubblici e privati, garantendo i diritti dei cittadini.

Titolo II

Programmazione regionale

Sezione I

Obiettivi e soggetti della programmazione

Art. 3

Obiettivi della programmazione regionale.

1. La programmazione regionale, intesa come metodo dell'azione di governo    , si articola in programmazione economica, sociale, territoriale, finanziaria e di bilancio.

2. La programmazione regionale mira a valorizzare il policentrismo regionale quale elemento caratteristico della identità dell'Umbria in un quadro di partecipazione delle forze economiche e sociali alla formazione degli indirizzi di governo.

3. La programmazione regionale persegue l'obiettivo di un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale dell'Umbria anche attraverso strumenti di programmazione negoziata locale, concorrendo in tal modo al più generale processo di riequilibrio strutturale volto al perseguimento della coesione economica e sociale delle regioni d'Europa.

4. La Regione concorre come soggetto autonomo al processo di programmazione nazionale e dell'Unione Europea e ne persegue gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine essa coordina i propri interventi con quelli degli Enti locali, nel quadro della disciplina della cooperazione tra. Autonomie locali e Regione, di cui all' articolo       .

Art. 4

Soggetti della programmazione regionale.

1. Gli Enti locali, le associazioni rappresentative delle varie forme e settori di impresa, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, gli organismi rappresentativi degli interessi sociali, professionali, ambientali, culturali, del terzo settore e delle pari opportunità concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

2. Sono interlocutori ordinari della Regione nella definizione degli strumenti della programmazione, le istituzioni, gli organi e le strutture dell'Unione Europea, il Governo nazionale, le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organi decentrati, le autonomie funzionali, le grandi agenzie di ricerca, le altre Regioni, il complesso degli enti pubblici.

Art. 5

Concertazione e partenariato istituzionale e sociale.

1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.

2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali       , attraverso l'istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati all' articolo 4, comma 1 . Entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.

4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali       , di cui all' articolo 4, comma 2 , possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.

5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione Europea. Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.

Sezione II

Strumenti della programmazione regionale

Art. 6

Programmi e progetti.

1. Le politiche regionali di promozione dello sviluppo economico, sociale e territoriale si articolano congiuntamente in politiche settoriali e politiche dei fattori, sviluppando elementi di integrazione al fine di organizzare le stesse in una configurazione compiuta di sistema.

2. La Regione organizza ed attua le politiche di promozione di cui al comma 1 , prevalentemente attraverso l'attivazione dei programmi e dei progetti.

3. Per programma s'intende un complesso coordinato e coerente di iniziative, di attività, di interventi diretti a realizzare servizi pubblici, opere pubbliche o comunque finalità di interesse generale della comunità regionale nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Per ciascun programma è data specificazione delle finalità che si intendono conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.

4. I programmi si articolano, di norma, in progetti. Per progetto s'intende un insieme organico di iniziative, di attività o di interventi diretti alla realizzazione di obiettivi predeterminati nell'ambito di ciascun programma. Ciascun progetto deve contenere la specificazione degli obiettivi, sulla base di adeguati indicatori di efficienza, efficacia ed impatto sociale, l'indicazione delle strutture organizzative competenti, le fasi procedurali previste e i responsabili dei procedimenti, i dirigenti responsabili dell'attuazione degli obiettivi, i tempi tecnici occorrenti, eventuali vincoli e ostacoli ipotizzabili, l'entità delle risorse finanziarie necessarie con riferimento alla spesa corrente, anche indotta, e a quella di investimento per ciascun anno, nel caso di progetti pluriennali, nonché l'indicazione dei meccanismi di controllo della relativa attuazione.

Art. 10

Piani di settore ed intersettoriali.

1. I piani di settore ed intersettoriali definiscono obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché strumenti e procedure di controllo dell'attuazione, con riferimento a particolari comparti d'interesse sociale, economico o territoriale e in attuazione del       o di leggi nazionali e regionali.

Art. 11

      .

1. I programmi       , in attuazione di atti dell'Unione Europea, costituiscono il momento di integrazione tra le politiche strutturali europee e del Governo nazionale con gli indirizzi programmatici della Regione. Essi sono volti in particolare a promuovere il riequilibrio strutturale di determinate aree e comparti dell'economia regionale, concorrendo altresì al perseguimento dell'armonizzazione economica e sociale delle regioni d'Europa.

2. Nella elaborazione dei programmi di cui al comma 1 , ci si attiene ai criteri della programmazione integrata, sviluppando ogni possibile sinergia tra i sottoprogrammi settoriali e tra fondi       .

Art. 13

Strumenti di programmazione negoziata.

1. La programmazione negoziata regola gli interventi che hanno un'unica finalità di sviluppo e che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici o di soggetti pubblici e privati, che richiedono attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle procedure attuative e delle risorse finanziarie dei soggetti coinvolti.

2. Ai sensi dell' articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 . n. 662, la Regione assume come strumenti della programmazione negoziata:

a) l'intesa istituzionale di programma;

b) l'accordo di programma quadro;

c) il patto territoriale      

3. L'intesa istituzionale di programma costituisce lo strumento ordinario con il quale tra il Governo e la Giunta regionale vengono stabiliti obiettivi e ambiti settoriali e territoriali per i quali è necessaria un'azione congiunta in un orizzonte temporale definito. Le intese si attuano attraverso specifici accordi di programma quadro.

4. L'accordo di programma quadro è un accordo promosso da Governo e Giunta regionale con altri soggetti pubblici e Enti locali che si pone quale strumento di attuazione dell'intesa istituzionale di programma con riferimento a programmi esecutivi di interesse comune funzionalmente collegati.

5. Il patto territoriale costituisce uno strumento con cui si definisce un programma d'interventi con specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale in raccordo con le linee generali della programmazione regionale. Esso è promosso da Enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati e può riguardare interventi nei settori economici e nelle infrastrutture collegate allo sviluppo locale. La Giunta regionale può partecipare al patto con la sua sottoscrizione sulla base di una specifica valutazione di coerenza con gli atti e gli strumenti della programmazione regionale.

7. Sono, altresì, strumenti di programmazione negoziata gli accordi di programma regionali    . Detti accordi hanno la finalità di assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione di opere e di programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di Enti locali e altri soggetti pubblici, agenzie e società a partecipazione pubblica, imprese e altri soggetti privati. La Regione promuove o partecipa agli accordi di programma ai sensi dell' articolo       .

Art. 20

Procedimento di formazione delle intese istituzionali di programma.

1. Le intese istituzionali di programma di cui alla L. n. 662/1996 contengono un impegno con il quale il Governo e la Giunta regionale, al fine di definire un piano pluriennale di interventi di interesse comune, procedono:

a) ad una ricognizione dei programmi e delle relative risorse finanziarie disponibili;

b) all'individuazione dei soggetti interessati alla realizzazione degli impegni programmati;

c) alla definizione delle procedure di attuazione, monitoraggio, controllo e revisione periodica dei programmi.

2. Alla gestione delle intese sono preposti: un comitato istituzionale di gestione composto in misura paritetica da rappresentanti del Governo e della Giunta regionale e un comitato paritetico di attuazione che presiede all'esercizio delle funzioni tecniche connesse alle intese.

3. Per la formazione e presentazione alla Giunta regionale dello schema generale di orientamenti di cui al comma 4 e delle proposte tecniche per le intese di cui al comma 1 , vengono seguite le procedure interne previste       .

4. La Giunta regionale, in preparazione del negoziato con il Governo, adotta uno schema generale di orientamenti di programma che sottopone all'esame dei tavoli di concertazione istituito dall' articolo 5       .

5. La Giunta regionale presenta lo schema generale di orientamenti di programma       con i pareri e i documenti che scaturiscono dalla concertazione. Il Consiglio regionale approva, ai fini del negoziato, una risoluzione in cui, in coerenza con il       , vengono indicati gli orientamenti di programma e le priorità.

Art. 25

Rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti.

1. I rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti regionali, elaborati dai soggetti responsabili secondo le indicazioni contenute negli stessi atti di programmazione, sono volti alla valutazione, anche in itinere, delle politiche realizzate in termini di risultati conseguiti, difficoltà incontrate ed eventuali ritardi accumulati.

2. I rapporti sullo stato di attuazione concorrono all'elaborazione degli ulteriori programmi regionali, in relazione alla eventuale continuazione o revisione degli stessi nella logica della programmazione scorrevole. I rapporti sono messi a disposizione del tavolo di concertazione fra le parti economiche e sociali e degli organismi di concertazione istituzionale di cui all' articolo 5 .

Titolo IV

     

TITOLO V

     

Titolo VI

Sistemi di scritture

Art. 91

Contabilità generale.

1. Il Servizio ragioneria cura la tenuta di un sistema di scritture contabili rivolto alla completa ed esatta rilevazione degli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della gestione della Regione.

2. Il sistema di contabilità generale è costituito da:

a) un sistema di contabilità finanziaria;

b) un sistema di contabilità patrimoniale;

c) un sistema di contabilità economica.

3. Il sistema contabile si avvale di procedure informatiche.

Art. 92

Contabilità finanziaria.

1. La contabilità finanziaria rileva i fenomeni di gestione che comportano per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo, operazioni finanziarie in termini di competenza e in termini di cassa con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione. Sono, pertanto, soggetti a registrazione nella contabilità finanziaria gli accertamenti delle entrate e gli impegni delle spese di competenza, nonché le riscossioni e i pagamenti sia in conto competenza che in conto residui.

2. La chiusura delle scritture di contabilità finanziaria al termine dell'esercizio consente di determinare il risultato finale della gestione attraverso la formazione del conto del bilancio.

Art. 93

Contabilità patrimoniale.

1. La contabilità patrimoniale rileva la consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, della Regione all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel patrimonio nel corso dell'anno, sia per effetto della gestione del bilancio che per altre cause, l'incremento o decremento netto del patrimonio iniziale.

2. Le scritture della contabilità patrimoniale consistono nella tenuta degli inventari, di registri di consistenza dei beni, di partitari e di ogni altra scrittura utile ai fini della rilevazione degli aspetti patrimoniali della gestione e della valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio.

Art. 94

Contabilità economica.

1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, la Regione adotta un sistema di contabilità economica fondato, ove ricorrano le condizioni tecniche di fattibilità ed effettiva utilità, anche su rilevazioni analitiche per centri di costo.

3. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della formazione degli strumenti di programmazione regionale, del progetto di bilancio, del migliore impiego delle risorse del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio, della valutazione tecnica dei costi dei provvedimenti e delle iniziative legislative della Regione e del sistema dei controlli interni.

Titolo VII

Sistema dei controlli interni

Art. 95

Principi del controllo interno.

1. La Regione adegua il proprio sistema di controllo interno ai seguenti principi generali:

a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile    );

b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale, in particolare della dirigenza, anche ai fini dell'attribuzione della quota variabile della retribuzione definita in sede contrattuale (valutazione del personale    );

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti della programmazione e di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico    )      

Art. 96

Controllo di regolarità amministrativa e contabili.

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, è esercitato dal Servizio ragioneria su tutti gli atti dei dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa che comportano spese. A tali fini, gli atti suddetti devono essere soggetti al visto di regolarità contabile ai fini della loro esecutività.

2. La Giunta regionale può altresì attribuire ad appositi Servizi ispettivi il controllo di cui al comma 1 , con riferimento alla realizzazione di opere pubbliche, di lavori o di progetti di particolare rilievo.

3. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono uniformarsi, di norma, ai principi generali della revisione aziendale.

Art. 97

Controllo di gestione.

1. Il controllo di gestione è un sistema di analisi e di monitoraggio rivolto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche mediante tempestivi interventi di correzione.

2. Il controllo di gestione è esercitato da un'apposita unità organizzativa della Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Il sistema di controllo di gestione, assumendo come riferimento il bilancio       , provvede all'elaborazione ed all'applicazione di indicatori di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa.

4. Nell'ambito del controllo di gestione è esclusa ogni attività di valutazione dei dirigenti e del personale della Regione.

5. La struttura di cui al comma 2 è l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione derivanti dalla tenuta del sistema di contabilità economica di cui all' articolo 94 .

Art. 99

Controllo strategico.

1. Il controllo strategico mira a coadiuvare la Giunta regionale nell'elaborazione delle direttive e degli altri atti di indirizzo politico di cui all' articolo 3, comma 1 , lettere b) e c) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti medesimi.

3. Il controllo strategico si basa sulla valutazione degli strumenti attuativi della programmazione regionale al fine di verificare il grado di coerenza e la congruità degli stessi con gli obiettivi strategici fissati dalle direttive e dagli altri atti di indirizzo politico, di cui al comma 1 .

4. La Giunta regionale provvede a verificare l'opportunità di integrare la funzione di controllo strategico con l'attività delle unità tecniche di supporto di cui all' articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 .

Art. 100

Attività ispettiva.

1. Il responsabile della struttura preposta al controllo di gestione ed il responsabile dell'organismo per il controllo strategico richiedono ai centri di responsabilità amministrativa qualsiasi atto, notizia, dato o informazione che ritengano utile per l'esercizio e per le finalità del controllo.

2. I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa sono tenuti a fornire gli atti, le notizie, i dati e le informazioni richieste. In mancanza, i responsabili di cui al comma 1 possono effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti, previo preavviso.

Art. 101

Rapporti sull'attività di controllo strategico.

1. L'organismo deputato al controllo strategico, tenuto anche conto dei risultati del controllo di gestione, redige, al termine di ciascun semestre e alla fine di ciascun anno, un rapporto sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione e dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

2. I rapporti sono trasmessi, entro trenta giorni dalle rispettive scadenze, al Presidente della Giunta regionale, ai Direttori, al responsabile delle strutture di coordinamento della programmazione. Sulle questioni attinenti l'attività di valutazione dei Direttori, l'organismo deputato al controllo strategico riferisce soltanto al Presidente della Regione e in via riservata.

Titolo VIII

Responsabilità e controlli particolari

Art. 102

Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti verso la Regione.

1. Gli amministratori e dipendenti regionali sono responsabili personalmente e solidalmente verso la Regione secondo le norme vigenti per la amministrazione dello Stato.

Art. 103

Controllo della spesa delegata agli enti locali.

1. Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli Enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione e di controllo a carattere economico, finanziario e contabile.

2. Gli enti delegati, oltre alla rendicontazione delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate di cui all' articolo       , devono presentare alla Giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e secondo le periodicità stabilite dalle singole leggi di delega.

3. Le spese inerenti alle funzioni delegate sono gestite dagli Enti secondo le direttive fissate dalla Giunta regionale.

4. In ogni tempo il Presidente della Giunta regionale può disporre verifiche presso gli Enti delegati sulla destinazione e sullo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.

5. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli Enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.

Titolo IX

Disposizioni finali e transitorie

Art. 104

Cooperazione Stato-Regioni.

1. La Regione è tenuta a fornire agli organi statali, nell'ambito di rapporto di reciprocità, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione, ai sensi della       .

Art. 109

Abrogazione di norme.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:

a) la legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 , con le modifiche e le integrazioni recate dalla legge regionale 19 luglio 1979, n. 35 e dalla legge regionale 12 agosto 1986, n. 30 ;

b) la legge regionale 16 marzo 1973, n. 18 ;

c) l' articolo 31 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 .

1.bis Alla Legge di bilancio e sue variazioni, al conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2000 nonché a tutti gli atti di carattere normativo e amministrativo e ai procedimenti ad essi relativi continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni [253]

Art. 110

Entrata in vigore.

1. Le disposizioni della presente legge concernenti la formazione degli strumenti di programmazione e di bilancio si applicano a partire dall'anno 2001.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 28 febbraio 2000

Bracalente

Note sulla vigenza

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[16] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[17] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[18] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[23] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 40 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 40 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 3 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 3 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 4 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 4 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[32] - Integrazione da: Articolo 40 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[33] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 40 Comma 2 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 40 Comma 2 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[35] - Integrazione da: Articolo 40 Comma 3 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[36] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[37] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[38] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[39] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 41 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[40] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 41 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[41] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[50] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 3 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 3 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[52] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[53] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[54] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[55] - Abrogazione da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[56] - Abrogazione da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[57] - Abrogazione da: Articolo 11 Comma 3 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[58] - Abrogazione da: Articolo 11 Comma 4 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[59] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 4 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 4 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[61] - Abrogazione da: Articolo 11 Comma 5 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[62] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[63] - Integrazione da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 11 luglio 2014, n. 11.

[64] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[65] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[66] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[67] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9. - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[68] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[69] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[70] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 41 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[71] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 41 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[72] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 43 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13.

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 43 Comma 1 legge Regione Umbria 26 giugno 2009, n. 13. - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[74] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[75] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 42 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[76] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 42 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[77] - Integrazione da: Articolo 20 Comma 2 legge Regione Umbria 11 luglio 2014, n. 11.

[78] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[79] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[80] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[81] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 43 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[82] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 43 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[83] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[84] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[85] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[86] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[87] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[88] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 44 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[89] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 44 legge Regione Umbria 9 luglio 2007, n. 23.

[90] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[91] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[92] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[93] - Integrazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[94] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[95] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[96] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9. - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[97] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[98] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[99] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[100] - Integrazione da: Articolo 18 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.

[101] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.

[102] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.

[103] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.

[104] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.

[105] - Integrazione da: Articolo 18 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.

[106] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 28 dicembre 2016, n. 16. - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 28 dicembre 2016, n. 16.

[107] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[108] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[109] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[110] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[111] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[112] - Integrazione da: Articolo 18 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.

[113] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.

[114] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[115] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[116] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[117] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[118] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[119] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[120] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[121] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[122] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[123] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[124] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[125] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[126] - Integrazione da: Articolo 28 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[127] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9. - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[128] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[129] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[130] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[131] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[132] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[133] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[134] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[135] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[136] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[137] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[138] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9. - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[139] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[140] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[141] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[142] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[143] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[144] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[145] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[146] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[147] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[148] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2005, n. 8.

[149] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2005, n. 8.

[150] - Integrazione da: Articolo 2 legge Regione Umbria 16 febbraio 2005, n. 8.

[151] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[152] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.

[153] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.

[154] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 29 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[155] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 29 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[156] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 30 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[157] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 28 dicembre 2016, n. 16. - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 28 dicembre 2016, n. 16.

[158] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 30 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[159] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 31 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[160] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 31 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[161] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 32 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[162] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.

[163] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 32 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[164] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 33 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[165] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.

[166] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.

[167] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.

[168] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.

[169] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 33 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[170] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[171] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[172] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 35 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[173] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 35 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[174] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 36 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[175] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 36 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[176] - Integrazione da: Articolo 37 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[177] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.

[178] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 Lettera l legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.

[179] - Integrazione da: Articolo 38 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[180] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[181] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[182] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[183] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[184] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[185] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[186] - Integrazione da: Articolo 39 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[187] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[188] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 40 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[189] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 40 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[190] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 41 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[191] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[192] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5.

[193] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5.

[194] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5.

[195] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5.

[196] - Integrazione da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4.

[197] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 41 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[198] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[199] - Integrazione da: Articolo 42 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[200] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5.

[201] - Integrazione da: Articolo 20 Comma 2 legge Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4.

[202] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 2 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 43 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[203] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[204] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 43 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[205] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24. - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[206] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.

[208] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.

[209] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.

[210] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 44 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[211] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 44 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[212] - Integrazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 28 novembre 2015, n. 17.

[213] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.

[214] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.

[215] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.

[216] - Integrazione da: Articolo 45 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[217] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 45 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[218] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 45 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[219] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 45 Comma 3 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[220] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 45 Comma 3 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[221] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.

[222] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 46 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[223] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 28 novembre 2015, n. 17.

[224] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 28 novembre 2015, n. 17.

[225] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 46 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[226] - Integrazione da: Articolo 46 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[227] - Integrazione da: Articolo 46 Comma 3 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[228] - Abrogazione da: Articolo 46 Comma 4 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[229] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.

[230] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.

[231] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 2020, n. 2.

[232] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 2020, n. 2.

[233] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge Regione Umbria 28 novembre 2020, n. 12.

[234] - Sostituzione (testo inserito) da: legge Regione Umbria 28 novembre 2020, n. 12.

[235] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.

[236] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[237] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 47 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[238] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[239] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 47 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[240] - Integrazione da: Articolo 47 Comma 3 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[241] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 47 Comma 4 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[242] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 47 Comma 4 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[243] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[244] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 48 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[245] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 49 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[246] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 49 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[247] - Integrazione da: Articolo 49 Comma 2 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[248] - Integrazione da: Articolo 50 Comma 1 legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[249] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera m legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[250] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera m legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[251] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera m legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[252] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera m legge Regione Umbria 25 luglio 2022, n. 9.

[253] - Integrazione da: Articolo 28 legge Regione Umbria 9 marzo 2000, n. 18.

Note della redazione

(4) - 

Il TITOLO III, così come sostituito dall'art. 21, comma 1, della lr 9/2022 è composto dagli articoli dal 26 al 50, mentre il TITOLO III sostituito era composto dagli articoli dal 26 al 57.

(5) - 

L.r. 9/2022, art. 52 (Norme transitorie). Il comma 1 dispone che: alle proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali già presentate ai sensi dell'articolo 35, comma 2, dello Statuto regionale alla data di entrata in vigore della lr. 9/2022, le disposizioni di cui all'articolo 49 della l.r. 13/2000, come sostituito dalla lr. 9/2022, non si applicano, esclusivamente, ai progetti di legge già iscritti all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa nonché agli eventuali emendamenti e sub emendamenti proposti ai medesimi progetti di legge, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a detta data, fatto salvo il caso di rinvio dell'atto in Commissione secondo le norme del regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

(1) - 

Il presente titolo, è adeguato alle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificato dal decreto legislativo 74/2017, al fine di favorire ogni più ampia forma di interazione e partecipazione dei destinatari dei servizi e la comunicazione diretta dei cittadini con l'Organismo Interno di Valutazione per la rilevazione del grado di soddisfazione, per l'attività ed i servizi erogati. La Giunta regionale adotta il sistema di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti finali e dei cittadini in relazione all'attività dei servizi erogati. Sono fatti salvi, fino alla scadenza, i contratti dei direttori regionali in essere alla data di entrata in vigore (23/11/2017) della L.R. 15/2017, fermo restando gli adeguamenti resi necessari dalle competenze assegnate al direttore generale dalla L.R. citata) (Vedi art. 19, commi 3, 4 e 5, L.R. 15/2017)

(6) - 

L.r. 9/2022, art. 52 (Norme transitorie). Comma 2. Il Collegio dei revisori dei conti della Regione in carica alla data di approvazione della presente legge e l'elenco regionale dei revisori vigente sono prorogati fino al termine della attuale legislatura regionale. Ai fini del computo della scadenza si applica l'articolo 15, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1995. Comma 3. L'avviso pubblico per la formazione del nuovo elenco regionale dei revisori ai fini della nomina del Collegio per la XII legislatura regionale è pubblicato entro il 30 giugno 2024. Comma 4. In caso di cessazione anticipata dell'attuale legislatura regionale l'avviso pubblico di cui al comma 3 è pubblicato entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'elezione dei nuovi consiglieri regionali e i revisori in carica sono prorogati fino alla nomina dei nuovi.

(2) - 

La disposizione di cui al presente comma, si applica a decorrere dal 1° luglio 2020 (Vedi art. 3, comma 2, L.R. 20 marzo 2020, n. 2)

(3) - 

Tale disposizione si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della l.r. 12/2020 (art. 15, comma 2) - 1 dicembre 2020