ARTICOLO 4
Atto aziendale.
1.
La organizzazione ed il funzionamento delle Aziende sanitarie regionali sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, ex comma 1-bis dell'art. 3 del " decreto legislativo di riordino", adottato dal direttore generale sulla base della programmazione nazionale e regionale ed in conformità con i princìpi ed i criteri di cui alla presente legge, sentito il Collegio di Direzione di cui all'art. 17 del " decreto legislativo di riordino".
2.
Sono contenuti nell'atto aziendale:
a)
la individuazione delle strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico - professionale, soggette a rendicontazione analitica e le competenze dei relativi responsabili;
b)
individuazione dei distretti quale articolazione territoriale e organizzativa dell'Azienda unità sanitaria locale;
c)
l'individuazione dei presìdi ospedalieri secondo le modalità di cui all'
art. 19 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3
;
d)
le modalità di costituzione e di funzionamento dei dipartimenti quali strutture complesse di livello aziendale, distrettuale o di presidio ospedaliero, nonché delle strutture complesse che li compongono;
e)
le disposizioni generali in materia contrattuale di cui al comma 1-ter dell'art. 3, del " decreto legislativo di riordino", prevedendo che l'affidamento di appalti e di contratti per la fornitura di beni e servizi, di importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, avvenga nel rispetto di adeguate valutazioni di economicità, previe indagini di mercato e confronti concorrenziali e tenendo altresì conto delle risultanze dell'Osservatorio prezzi regionale; per i contratti d'importo superiore si applicano le norme comunitarie e nazionali in materia;
f)
la disciplina dell'attribuzione ai dirigenti di cui al comma 1 dell'art. 15-bis del " decreto legislativo di riordino" dei compiti per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla programmazione aziendale, entro i limiti economici e secondo le modalità operative definite in sede di assegnazione degli obiettivi stessi;
g)
le modalità ed i criteri per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 4, dell'art. 15 del " decreto legislativo di riordino", nonché per la verifica di risultato, secondo quanto previsto all'art. 15-ter del decreto stesso;
h)
le modalità di partecipazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta alla gestione e programmazione dei servizi sanitari.
3.
L'atto aziendale delle Aziende ospedaliere di cui alla
lett. b) del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
, tiene conto inoltre di quanto disciplinato dal protocollo d'intesa tra Regione ed Università e viene adottato dal direttore generale d'intesa con il rettore della Università, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'
art. 3 del D.Lgs. n. 517/1999
.
4.
L'atto aziendale e le sue modifiche ed integrazioni sono trasmesse alla Giunta regionale per la verifica di conformità con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con la presente legge; decorsi 30 giorni dal ricevimento dell'atto, la verifica si intende conclusa con esito positivo.
5.
A seguito dell'adozione dell'atto aziendale i direttori generali provvedono ad adeguare allo stesso i contenuti del regolamento aziendale, previsto alla
lett. f) dell'art. 11 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3
.
6.
La Giunta regionale, con apposita direttiva, individua le attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all'art. 17 del " decreto legislativo di riordino".