ARTICOLO 1
1.
La
legge regionale 12 settembre 1994, n. 33
è così modificata: All'
art. 2
dopo il
comma 1
sono aggiunti i seguenti:
"
1bis. L'acquisto di cui alla lett. c) del comma 1, finalizzato alle opere ivi previste, può essere operato mediante acquisizione di aziende ricettive in esercizio o di non meno del sessanta per cento delle partecipazioni al capitale sociale di imprese esercenti attività turistico-ricettive.
1ter. Nella fattispecie prevista al comma precedente la spesa ritenuta ammissibile è valutata sull'importo minore tra la spesa sostenuta per l'acquisto delle quote societarie e il valore dell'immobile oggetto di intervento
e le provvidenze sono concesse nei limiti del 'de minimis' ai sensi della comunicazione della Commissione Europea di cui alla G.U.C.E. C 68 del 3 giugno 1996[2]
.
"
ARTICOLO 2
[ 1. ]
[3]
1.
Il
comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33
, è così sostituito:
'1. Per le iniziative previste all'
art. 2
, la Regione concede a favore delle piccole e medie imprese dell'Umbria, come definite nel D.M. 27 ottobre 1997, il concorso sugli interessi, da corrispondere in forma attualizzata sui mutui erogati per importi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle banche convenzionate, nella misura massima dell'80 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro per le operazioni di credito turistico alberghiero superiori a 18 mesi, comunque non superiore a 3 punti, ed in ogni caso nei limiti di intensità, espressa in equivalente sovvenzione lorda, del 15 per cento per le piccole imprese e del 7,5 per cento per le medie
[4]
2.
Al
comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 33/94
è aggiunto il seguente periodo: "
Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso della raccolta, oltre la maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro del Tesoro con proprio decreto
".
3.
All'
articolo 3 della L.R. n. 33/94
è aggiunto il seguente comma:
"
4. Sono ammesse ai benefici della presente legge anche le operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta, sempreché dagli stessi risulti la destinazione di cui all'art. 2.
".