Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8


LEGGE REGIONALE n.8 del 21 Gennaio 2000

Date di vigenza

24/02/2000 entrata in vigore mostra documento vigente dal 24/02/2000
27/04/2000 modifica mostra documento vigente dal 27/04/2000
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 27/04/2000

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 Gennaio 2000 , n. 8
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 - Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 . (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 09/02/2000

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 è così modificata: All' art. 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
 
" 1bis. L'acquisto di cui alla lett. c) del comma 1, finalizzato alle opere ivi previste, può essere operato mediante acquisizione di aziende ricettive in esercizio o di non meno del sessanta per cento delle partecipazioni al capitale sociale di imprese esercenti attività turistico-ricettive.
 
1ter. Nella fattispecie prevista al comma precedente la spesa ritenuta ammissibile è valutata sull'importo minore tra la spesa sostenuta per l'acquisto delle quote societarie e il valore dell'immobile oggetto di intervento  e le provvidenze sono concesse nei limiti del 'de minimis' ai sensi della comunicazione della Commissione Europea di cui alla G.U.C.E. C 68 del 3 giugno 1996[2]  .
"

ARTICOLO 2

[ 1. ] [3]

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 , è così sostituito:
 
'1. Per le iniziative previste all' art. 2 , la Regione concede a favore delle piccole e medie imprese dell'Umbria, come definite nel D.M. 27 ottobre 1997, il concorso sugli interessi, da corrispondere in forma attualizzata sui mutui erogati per importi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle banche convenzionate, nella misura massima dell'80 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro per le operazioni di credito turistico alberghiero superiori a 18 mesi, comunque non superiore a 3 punti, ed in ogni caso nei limiti di intensità, espressa in equivalente sovvenzione lorda, del 15 per cento per le piccole imprese e del 7,5 per cento per le medie [4]

2. Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 33/94 è aggiunto il seguente periodo: " Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso della raccolta, oltre la maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro del Tesoro con proprio decreto ".

3. All' articolo 3 della L.R. n. 33/94 è aggiunto il seguente comma:
 
" 4. Sono ammesse ai benefici della presente legge anche le operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta, sempreché dagli stessi risulti la destinazione di cui all'art. 2. ".

ARTICOLO 3

1. Gli aiuti di cui alla presente legge, salvo quanto previsto nei limiti del 'de minimis', sono applicati solo dopo l'approvazione da parte della Commissione Europea.

[5]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 gennaio 2000

Bracalente

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. ooo) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13