ARTICOLO 1
1.
La
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8
, è così modificata: All'art. 1 dopo le parole "
immobile oggetto di intervento
" sono aggiunte le parole "
e le provvidenze sono concesse nei limiti del "de minimis" ai sensi della comunicazione della Commissione Europea di cui alla G.U.C.E. C 68 del 3 giugno 1996
".
2.
Il
comma 1 dell'art. 2
è così sostituito:
"
Il
comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33
, è così sostituito:
1. Per le iniziative previste all'art. 2, la Regione concede a favore delle piccole e medie imprese dell'Umbria, come definite nel D.M. 27 ottobre 1997, il concorso sugli interessi, da corrispondere in forma attualizzata sui mutui erogati per importi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle banche convenzionate, nella misura massima dell'80 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del Tesoro per le operazioni di credito turistico alberghiero superiori a 18 mesi, comunque non superiore a 3 punti, ed in ogni caso nei limiti di intensità, espressa in equivalente sovvenzione lorda, del 15 per cento per le piccole imprese e del 7,5 per cento per le medie
".
ARTICOLO 2
1.
Dopo l'art. 2 è aggiunto il seguente art. 3.
"
Gli aiuti di cui alla presente legge, salvo quanto previsto nei limiti del "de minimis" sono applicati solo dopo l'approvazione da parte della Commissione Europea.
"