TITOLO II
Norme per l'attuazione del P.R.G.
ARTICOLO 15
Definizione del piano attuativo
1.
Il Piano attuativo è lo strumento di attuazione delle previsioni del P.R.G., secondo le modalità e negli ambiti in esso stabiliti ed assolve ai fini previsti dalla
legge 17 agosto 1942, n. 1150
per i piani particolareggiati.
2.
Il Piano attuativo può essere:
a)
di iniziativa pubblica se promosso dal Comune;
b)
di iniziativa privata se promosso da soggetti privati;
c)
di iniziativa mista, se promosso da soggetti pubblici e privati.
ARTICOLO 16
Ambito di applicazione e modalità di elaborazione
1.
La redazione del piano attuativo, fatta salva la disciplina statale in materia, è obbligatoria nelle zone di tipo A, C e D di cui al D.M. del 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti nuovi insediamenti commerciali o ampliamenti di quelli esistenti con superficie lorda complessiva di calpestio pari o superiore a mq. 1500. Nelle zone F il progetto esecutivo dell'opera deve contenere previsioni relative alla sistemazione complessiva dell'intero comparto funzionale.
2.
Per le zone di tipo A sono consentiti, in assenza del piano attuativo, gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del
comma 1 dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457
, nonchè quelli previsti dalla lettera d), riguardanti esclusivamente opere interne di
singole unità immobiliari o parti di esse[17]
.
3.
Per le zone di tipo D, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il concorso dei Comuni e delle Province, individua tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e favorire il recupero delle aree dismesse.
ARTICOLO 17
Piano attuativo di iniziativa pubblica
1.
L'approvazione del Piano attuativo di iniziativa pubblica equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere infrastrutturali e dei servizi in esso previsti e riguarda:
a)
le aree da acquisire per destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, se adottato ed approvato ai sensi della
legge 18 aprile 1962, n. 167
e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
le aree da acquisire per destinare ad insediamenti produttivi, se adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
; la formazione di tale piano non è soggetta a preventiva autorizzazione;
c)
le zone di recupero, se adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti della
legge 5 agosto 1978, n. 457
e successive modificazioni ed integrazioni, e gli interventi di cui all'
articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179
, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo;
d)
gli interventi di cui ai programmi di recupero urbano, di cui all'
articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398
, convertito con la
legge 4 dicembre 1993, n. 493
, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo.
ARTICOLO 18
Piano attuativo di iniziativa privata
1.
Il Piano attuativo di iniziativa privata riguarda:
a)
la lottizzazione di aree a scopo edilizio di cui all'
articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
, come modificato dalla
legge 6 agosto 1967, n. 765
;
b)
la realizzazione di interventi di recupero, se adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti della
legge 5 agosto 1978, n. 457
e successive modificazioni ed integrazioni;
c)
la realizzazione di programmi integrati d'intervento di cui all'
art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179
e i programmi di recupero urbano di cui all'
articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398
convertito con la
legge 4 dicembre 1993, n. 493
che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo.
2.
I piani di cui alle lettere b) e c) del
comma 1
possono essere promossi da soggetti misti, pubblici e privati, anche con gli effetti di cui all'
articolo 17
.
3.
I proprietari di almeno il 51 per cento del valore catastale degli immobili e delle aree comprese in un comparto definito nel P.R.G. possono presentare una proposta di piano attuativo ai sensi del presente articolo, purchè contenuta in un comparto funzionale.
ARTICOLO 19
Contenuti del Piano attuativo
1.
Il Piano attuativo riguarda aree e immobili costituenti un tessuto urbanistico edilizio con dimensioni di intervento ampie, delimitato dal P.R.G. in uno o più comparti funzionali.
2.
Il Piano attuativo prevede la realizzazione degli obiettivi fissati dal P.R.G. attraverso:
a)
la delimitazione degli spazi collettivi, destinati ad infrastrutture e servizi pubblici o di interesse generale;
b)
la realizzazione e la localizzazione del complesso degli interventi previsti, nonchè la relativa articolazione per comparti o unità minime d'intervento;
c)
l'individuazione delle proprietà interessate attraverso elenchi catastali aggiornati.
3.
Il Piano attuativo di interventi ricadenti in zone vincolate dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, deve contenere:
a)
analisi ed indagini conoscitive atte a definire i caratteri e le qualità degli elementi che costituiscono l'ambiente tutelato;
b)
la definizione degli interventi consentiti, nonchè delle caratteristiche tecniche e delle modalità di esecuzione nel rispetto dei relativi provvedimenti di tutela emanati ai sensi delle predette leggi.
4.
Il Piano attuativo che contenga previsioni di insediamenti commerciali deve precisare la puntuale localizzazione degli esercizi commerciali, la relativa superficie lorda di calpestio e la tipologia commerciale prevista, nonchè la localizzazione delle ulteriori destinazioni d'uso previste dal P.R.G. nel comparto.
ARTICOLO 20
Elementi del Piano attuativo
1.
Il Piano attuativo è costituito da:
a)
relazione tecnica illustrativa degli interventi, delle motivazioni e dei criteri seguiti dal piano, con riferimento alle previsioni del P.R.G.;
b)
rappresentazioni grafiche con contenuto planimetrico, altimetrico e planovolumetrico per riprodurre le previsioni del piano in scala non inferiore al rapporto 1:500, ed in particolare per indicare dettagliatamente:
I -
gli elementi di arredo edilizio ed urbano, comprese le sedi necessarie per la raccolta dei rifiuti;
II -
il sistema del verde pubblico e privato con la tipologia e quantità delle alberature da scegliere tra quelle autoctone e comunque più comunemente usate nell'arredo urbano;
III -
il sistema della viabilità veicolare, pedonale ed eventualmente di quella ciclabile, nonchè dei parcheggi nel rispetto delle diverse esigenze di mobilità ;
IV -
le aree di sosta del sistema di trasporto pubblico;
c)
il programma 1ndicante le opere e gli interventi da effettuare da parte della pubblica amministrazione;
d)
uno schema di convenzione per disciplinare i rapporti connessi all'attuazione del piano attuativo, come previsto dall'
articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765
, anche in riferimento alla previsione di massima dei costi delle opere occorrenti per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano e di quelle per l'acquisizione delle aree;
e)
norme di attuazione per assicurare il rispetto delle previsioni e dei contenuti del P.R.G.;
f)
gli elenchi delle proprietà e la individuazione delle aree destinate all'acquisizione;
g)
relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, redatta secondo le direttive nazionali e regionali;
h)
relazione agroforestale, ove previsto dal P.R.G., che indirizzi, nelle aree destinate a verde, la scelta e la collocazione delle specie da utilizzare in tali ambiti;
i)
dichiarazione del tecnico abilitato attestante la conformità delle previsioni del piano al P.R.G., al regolamento edilizio comunale ed alla pianificazione comunale di settore vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di quelle previste per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il contenimento dei consumi energetici, ove applicabili.
ARTICOLO 21
Adozione ed approvazione del Piano attuativo
1.
Il Piano attuativo è adottato con deliberazione del Consiglio comunale ed è depositato presso la segreteria del Comune per la durata di giorni dieci.
2.
L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante l'affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e l'inserimento nel F.A.L. della provincia, con l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell'Albo pretorio, nonchè mediante idonea pubblicità , in sede locale, a mezzo stampa ed emittenti radio televisive.
3.
Fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni ed opposizioni al piano.
4.
Nei successivi dieci giorni possono essere presentate repliche alle osservazioni ed opposizioni eventualmente pervenute.
5.
Limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati all'
articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
e dell'
articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431
, il piano attuativo è approvato previo parere vincolante degli organi competenti, da rendersi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.
6.
Il Piano attuativo è approvato con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale vengono valutate le osservazioni e le opposizioni presentate, nonchè le repliche e le eventuali osservazioni conseguenti alla verifica di cui all'
articolo 22
.
7.
L'accoglimento delle osservazioni ed opposizioni non comporta la ripubblicazione del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.
8.
Il parere di cui all'
art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
, nonchè in materie idrogeologica e idraulica è espresso, preliminarmente alla approvazione del piano attuativo, dalla commissione edilizia integrata da un geologo, tenuto conto delle relazioni di cui all'
art. 20, comma 1, lett. g)
.
9.
Copia degli atti amministrativi e tecnici che compongono il piano e sue successive varianti è trasmessa alla Regione e alla Provincia competente per territorio, ai fini di un costante aggiornamento dei dati territoriali. Nel caso in cui il Piano attuativo riguardi insediamenti commerciali l'avvenuta approvazione dello stesso è comunicata alle associazioni di categoria del commercio riconosciute a livello nazionale rappresentate nel CNEL.
10.
E’ fatto salvo quanto disposto all'
articolo 10 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9
.
11.
La deliberazione consiliare di approvazione del Piano attuativo è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ARTICOLO 22
Verifica di carattere igienico-sanitario del piano attuativo
1.
Agli effetti dell'
articolo 20 lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, il Sindaco, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio di cui all'
articolo 21, comma 2
, comunica alla U.S.L. interessata territorialmente il deposito del Piano attuativo, perchè designi un tecnico incaricato della verifica dello stesso.
2.
La verifica di cui al
comma 1
è resa entro il termine di pubblicazione del piano attuativo.
ARTICOLO 23
Validità del Piano attuativo
1.
La delibera di approvazione del Piano attuativo è depositata nella segreteria comunale e notificata tempestivamente nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso.
2.
La delibera di approvazione e gli atti di convenzione fissano il tempo non superiore a dieci anni, entro il quale il piano attuativo deve essere attuato e i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.
3.
Decorso il termine di cui al
comma 2
per l'attuazione del piano attuativo, lo stesso perde efficacia per la parte non attuata.
4.
I piani attuativi, approvati ai sensi della
legge 18 aprile 1962, n. 167
e dell'
articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
, hanno validità per il periodo previsto dalle disposizioni legislative vigenti.
5.
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme di cui alla
legge 17 agosto 1942, n. 1150
e successive modificazioni ed integrazioni.
6.
La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano attuativo costituisce autorizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste, compresi gli elementi di arredo urbano ed il sistema del verde, purchè sia stata stipulata l'apposita convenzione.
[16]
TITOLO III
Norme di urbanistica commerciale
ARTICOLO 24
Nulla osta regionale e autorizzazione amministrativa comunale
[ 1. ]
[19]
1.
L’approvazione del piano attuativo nonché il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie relative a grandi strutture di vendita, di cui all’
art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
, sono subordinati alla preventiva acquisizione dell’autorizzazione amministrativa di cui all’art. 9 del decreto suddetto.
[20]
[ 2. ]
[21]
2.
L’espressione del parere del Comune, nell’ambito della Conferenza di servizi di cui all’
art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
, avviene sentita la commissione edilizia, ai fini del rispetto delle norme urbanistiche di quelle relative alla destinazione d’uso degli edifici e dei regolamenti locali.
[22]
3.
L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di vendita può essere rilasciata soltanto in conformità agli strumenti urbanistici e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standards urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento.
4.
Nelle ipotesi in cui l'attività commerciale è subordinata alla comunicazione al Sindaco, nella relazione allegata è asseverato anche il rispetto degli standards di cui alla presente legge.
ARTICOLO 25
Concessione ed autorizzazione edilizia
1.
Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle previsioni di cui alla presente legge, per gli interventi diretti che attuano nuove destinazioni commerciali, ampliamenti di insediamenti commerciali esistenti non subordinati a piano attuativo, la concessione o l'autorizzazione edilizia è rilasciata previa verifica del rispetto della sussistenza degli standards di cui alla presente legge.
2.
Il richiedente deposita, oltre al titolo da cui deriva la disponibilità delle aree a parcheggio, atto unilaterale d'obbligo a mantenere tale destinazione delle aree per tutta la durata dell'esercizio commerciale, debitamente trascritto nei registri immobiliari. Qualsiasi ampliamento è consentito subordinatamente alla disponibilità degli spazi a parcheggio determinati dall'ampliamento stesso.
3.
Nei progetti allegati all'istanza di concessione o di autorizzazione edilizia sono indicate le diverse destinazioni d'uso, differenziando le superfici destinate alla vendita, ad uffici, a depositi o magazzini, a servizi e parcheggi, al carico ed allo scarico delle merci, nonchè a verde.
ARTICOLO 26
Standards obbligatori per gli insediamenti commerciali
1.
La dotazione minima di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali, di cui all'articolo 5 del D.M. 2 aprile 1968, è determinata in 100 mq. ogni 100 mq. di superficie totale lorda di calpestio. Tale dotazione minima è elevata del cinquanta per cento per insediamenti commerciali la cui superficie totale lorda di calpestio è compresa tra mq. 600 e mq. 4500 e del cento per cento per insediamenti la cui superficie totale lorda di calpestio è superiore a mq. 4500.
[ 2. ]
[24]
2.
La dotazione minima di cui al
comma 1
, è destinata a parcheggio escluse le sedi viarie in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore all’80 per cento in relazione all’ubicazione e alla tipologia di vendita. Per insediamenti commerciali la cui superficie di vendita è superiore a mq. 5.500, deve essere comunque prevista la dotazione minima, comprensiva dei parcheggi di cui al
comma 2 dell’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n.122
, di un posto auto ogni 6 mq. di superficie di vendita per gli esercizi del solo settore alimentare e per gli esercizi di settore alimentare e non alimentare e, di un posto auto ogni 11 mq. di superficie di vendita, per gli esercizi del solo settore non alimentare.
[25]
3.
Le attività commerciali all'ingrosso, che svolgono anche commercio al dettaglio, sono equiparate alle attività di commercio al dettaglio ai fini della dotazione degli standards di cui al presente articolo.
4.
Ai fini dell'applicazione degli standards di cui ai commi 1, 2 e 3 sono computabili, oltre alle aree pubbliche, anche quelle di uso pubblico in base a convenzione o atto d'obbligo.
5.
I Comuni possono prevedere che, con provvedimento motivato in relazione alla ubicazione degli insediamenti commerciali nelle zone A di cui al D.M. 2 aprile 1968, quota parte delle aree per standards, previste dal presente articolo, siano sostituite da adeguati servizi ed infrastrutture, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche
6.
I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono stabilire, relativamente ai soli esercizi di vicinato ubicati nei centri storici individuati nell’apposito strumento di promozione, l’esenzione, totale o parziale, dagli standards di cui al
comma 1
.
[26]
[23]
ARTICOLO 27
Sospensione e decadenza dell'autorizzazione amministrativa
1.
Fermi restando i provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi ed urbanistici, in caso di mancato rispetto, anche parziale, degli standards previsti ed accertati all'atto del rilascio del nulla osta regionale, il Sindaco sospende l'efficacia dell'autorizzazione
[ ... ]
[27]
ed invita l'interessato a provvedere all'adeguamento, assegnando il termine massimo di un anno. Decorso inutilmente tale termine il Sindaco dichiara la decadenza dell'autorizzazione amministrativa.
2.
Il Sindaco, entro trenta giorni, dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale dell'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 1
.
ARTICOLO 28
Modifiche di destinazione d'uso a fini commerciali
1.
La modifica di destinazione d'uso per l'insediamento di attività commerciali è ammissibile solo se ricorrono le seguenti condizioni:
a)
conformità alle specifiche previsioni degli strumenti urbanistici generali e attuativi e ai regolamenti edilizi;
b)
conformità al piano regionale e al piano comunale del commercio;
c)
presenza degli standards di cui all'
articolo 26
.
TITOLO IV
Disposizioni finali e transitorie
ARTICOLO 30
Norma transitoria del P.R.G.
1.
In sede di prima applicazione della presente legge il P.R.G., parte operativa, è approvato contestualmente al P.R.G., parte strutturale. In tal caso il P.R.G., parte operativa, può essere redatto con modalità e contenuti diversi da quelli indicati agli articoli 3 e 4, purchè corrispondenti alla
legge 17 agosto 1942, n. 1150
. I Comuni che si avvalgono di tale facoltà , entro il termine perentorio di un anno dalla approvazione del P.R.G., parte operativa, di cui sopra, sono obbligati ad adeguarlo ai contenuti e modalità previsti dalla presente legge.
[31]
2.
Agli strumenti urbanistici generali o loro varianti adottati dai Comuni prima della approvazione del P.T.
C.P.
, si applicano le norme di leggi statali e regionali vigenti alla data di adozione.
3.
I Comuni possono adottare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati in base alla normativa previgente, anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, purchè non comportino la riduzione complessiva degli standards e limitatamente ai seguenti casi:
a)
varianti relative alla viabilità ;
b)
varianti necessarie per realizzare opere o servizi pubblici e quelle per apporre vincoli espropriativi;
c)
varianti di adeguamento alla legislazion statale e regionale;
d)
varianti volte a modificare le previsioni e perimetrazioni di zone già incluse nei P.R.G. vigenti nel rispetto della capacità edificatoria prevista, non interessanti le zone agricole di pregio
e che comunque non comportino nuove destinazioni commerciali di superficie lorda di calpestio superiore a mq. 1.500 o rilocalizzazione per superfici superiori a mq. 3.000[32]
;
e)
varianti finalizzate alla tutela dei beni ambientali, storici e paesaggistici.
4.
Le varianti o i Piani attuativi di cui al
comma 3
sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale e depositati alla segreteria del Comune per la durata di giorni dieci.
5.
L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante l'affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) e l'inserimento nel Foglio degli annunci legali della provincia (F.A.L.), con l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel B.U.R. e nell'Albo pretorio nonchè mediante idonea pubblicità , in sede locale, a mezzo stampa, ed emittenti radio televisive.
6.
Chiunque ne abbia interesse, fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, può presentare osservazioni od opposizioni.
7.
Nei successivi dieci giorni chiunque può presentare repliche alle osservazioni ed opposizioni eventualmente pervenute.
8.
L'atto deliberativo di adozione e quello di esame delle osservazioni e opposizioni, esecutivo ai sensi di legge, nonchè la relativa documentazione, sono inviati alla Provincia entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di esame delle osservazioni-opposizioni.
9.
La Provincia, per quanto di competenza, nei successivi sessanta giorni, su apposita istruttoria degli uffici, può formulare osservazioni sulle previsioni della variante o del Piano attuativo che contrastino con i contenuti del P.U.T., del P.T.
C.P.
e dei piani di settore o attuativi regionali e provinciali.
10.
La Provincia nel termine e con le modalità di cui al
comma 9
formula eventuali prescrizioni vincolanti sulle previsioni della variante o del piano attuativo, ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497
, nonchè per assicurare il rispetto alle vigenti leggi nazionali e regionali in materia urbanistica e di beni ambientali.
11.
La variante o il Piano attuativo sono approvati, decorso il termine di cui al
comma 10
, con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale vengono valutate le eventuali osservazioni formulate dalla Provincia e vengono recepite le prescrizioni a carattere vincolante.
12.
L'accoglimento delle osservazioni, opposizioni e prescrizioni non comporta la ripubblicazione della variante o del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.
13.
Il parere di cui all'
art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64
, nonchè quello ai fini idraulici ed idrogeologici è espresso, preliminarmente all'approvazione della variante o del piano attuativo, dalla commissione edilizia integrata da un geologo, tenuto conto della relazione geomorfologica, geotecnica ed idraulica allegata agli atti. La verifica igienico- sanitaria è effettuata con le modalità di cui all'
art. 8
.
14.
Le competenze della Provincia previste agli articoli 9 e 10, nonchè dal presente articolo, fino alla approvazione del P.T. C.P. , sono espletate dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 31
Norma transitoria del Piano attuativo
1.
Per gli strumenti urbanistici attuativi o loro varianti adottati dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme procedurali e di approvazione previste da leggi statali e regionali vigenti alla data suddetta.
2.
Per i Piani attuativi di cui al
Titolo II
, fino alla data di adozione del P.R.G. ai sensi della presente legge, si applicano le norme procedurali di approvazione previste dall'
articolo 9 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26
.
[33]
ARTICOLO 32
Norma transitoria per gli insediamenti commerciali
1.
Le domande di nulla osta per insediamenti commerciali, già presentate alla data di entrata in vigore della
legge regionale 7 gennaio 1997, n. 1
, sono integrate entro 90 giorni dalla stessa data con la documentazione attestante l'adempimento alle prescrizioni e requisiti previsti dalle disposizioni del
Titolo III
. Il termine previsto per il rilascio del nulla osta decorre dalla data dell'adempimento.
ARTICOLO 33
Norma finale
1.
La delibera di adozione e di approvazione del P.R.G., del Piano attuativo, la relativa documentazione, nonchè copia della deliberazione della Provincia con allegato il verbale di cui all'
articolo 9, comma 5
, sono inviati, entro il termine di cui ai commi 1 e 5 dell'
articolo 9
[35]
, al Presidente della Giunta regionale ai fini della conoscenza, della vigilanza e dell'aggiornamento dei dati relativi alla trasformazione del territorio e per lo svolgimento di ricerche statistiche volte alla elaborazione di dati per la programmazione territoriale.
[34]
TITOLO V
Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 2 settembre 1974, n. 53
e alla
legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
ARTICOLO 34
Modifica dell'
articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53
1.
L'
articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 8.
(Tutela del territorio agricolo).
1. Gli strumenti urbanistici sanciscono la tutela del territorio agricolo, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio economico, per la difesa dell'ambiente, per la integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.
2. Nelle parti di territorio destinato dagli strumenti urbanistici ad usi agricoli, zone E, fermo restando quanto disposto dalle norme di attuazione del P.U.T., approvato con
legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52
e fino alla approvazione del nuovo P.U.T., di cui alla
legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
e comunque non oltre il 31 marzo 1999, la massima densità consentita per gli edifici destinati ad abitazione è di 0,0005 mc/mq., e l'altezza massima è fissata in ml. 6,50.
3. Le concessioni edilizie relative a nuove costruzioni destinate a residenza sono rilasciabili anche su terreni non contigui, subordinatamente alla presentazione di un apposito piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato, comprovante le reali esigenze abitative e produttive dell'impresa agricola.
4. La realizzazione di nuovi annessi agricoli, escluse le serre che non costituiscano volume urbanistico, è consentita su terreni con densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq., ai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, e con densità fondiaria massima di 0,005 mc/mq. per i soggetti che non rivestano tale qualifica, subordinatamente alla presentazione di un piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato, comprovante le reali esigenze produttive dell'impresa agricola, nonchè alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso ventennale, registrato e trascritto.
5. Unitamente al rilascio della concessione edilizia, per gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 è stipulato un atto pubblico o scrittura privata autenticata, con il quale viene costituito un vincolo di asservimento dei terreni interessati.
6. L'atto di costituzione del vincolo è soggetto a registrazione e trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
7. Nei fabbricati destinati ad abitazione, già esistenti al momento della entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione di quelli relativi all'articolo 6 e di quelli oggetto di condono edilizio relativamente alla sanatoria di nuove abitazioni, sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 31, lettere a), b), c) e d) della
legge 5 agosto 1978, n. 457
, nonchè ampliamenti per un incremento massimo di mc. 300, purchè il volume totale del fabbricato ristrutturato, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a mc. 1.400.
8. Il rilascio delle concessioni edilizie relative agli ampliamenti di cui al comma 7 è subordinato alla individuazione da parte del Consiglio comunale degli immobili sparsi nel territorio, costituenti beni culturali ai sensi dell'articolo 6. L'adempimento di cui al presente comma è effettuato entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Nel caso di inadempienza la Giunta regionale, sentito il Comune, promuove gli studi volti alla individuazione degli immobili di cui sopra nell'ambito di quanto previsto al comma 10. Fino all'effettuazione di tale adempimento l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 6 è effettuato dal sindaco in sede di rilascio della concessione edilizia previo parere della commissione edilizia comunale integrata da due esperti in materia di beni ambientali quali membro effettivo e supplente nominati dal Consiglio comunale, scelti nell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio, di cui alla
legge regionale 11 agosto 1983, n. 34
.
9. Sono consentiti con piano attuativo gli interventi di cui all'
articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457
, lettere d) ed e) per gli annessi rurali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per migliorarne la qualità igienico-strutturale e favorirne la riqualificazione urbanistica ed ambientale, anche con cambiamento di destinazione d'uso, ai fini residenziali, agrituristici o attività extralberghiere compatibili con la zona agricola, purchè ricadenti nelle aree di pertinenza di fabbricati residenziali e limitatamente ad una volumetria di mc. 600.
10. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti, di cui al presente articolo, sono ammessi nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate in base a studi e ricerche sul patrimonio architettonico e di interesse toponomastico rurale, promossi dalla Giunta regionale unitamente a Province e Comuni entro il 30 giugno 1998.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali vigenti, purchè queste non prevedano indici di densità edilizia ed altezze più restrittivi.
12. Nelle aree di particolare interesse agricolo, di cui all'articolo 9 delle Norme di attuazione del P.U.T., approvato con
legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52
, è vietata la escavazione di inerti fino all'approvazione dell'apposito piano di settore regionale
".
2.
Gli ampliamenti di fabbricati destinati ad abitazione, previsti al
comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53
, come modificato dal
comma 1
sono comprensivi di quelli già realizzati in applicazione della previgente normativa.
3.
Il P.U.T. di cui alla
legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
, potrà stabilire, per ambiti territoriali, indici di densità edilizia abitativa massimi inferiori a quanto previsto all'articolo 8 della legge regi nale 2 settembre 1974, n. 53, come modificato dal
comma 1
, in ragione della densità abitativa già esistente nelle zone agricole.
[37]
ARTICOLO 35
Istituzione del S.I.TER.
1.
Ai fini di favorire la conoscenza e la diffusione delle informazioni attinenti al territorio, è istituito il Sistema informativo territoriale (S.I.TER., nell'ambito del Sistema informativo regionale (S.I.R.).
2.
La Giunta regionale, per le finalità indicate
comma 1
, realizza sistemi informativi geografici supporti tematici unificati ed emana apposite direttive e regolamenti, favorendo la redazione di norme tecniche unificate.
3.
La Giunta regionale, di intesa con gli enti aventi competenze territoriali, coordina lo sviluppo dei sistemi informativi territoriali.
4.
Le funzioni del S.I.TER., di cui all'
articolo 36
sono assegnate all'Area operativa assetto del territorio – Piano urbanistico territoriale.
5.
Le strutture informative regionali, che dispongono di informazioni di interesse regionale, si coordinano con il S.I.TER.
ARTICOLO 36
Funzioni e compiti del S.I.TER.
1.
Il S.I.TER., d'intesa con gli enti aventi competenze territoriali ed in attesa dell'attuazione di un sistema informativo regionale, con il quale si coordina, esercita le seguenti funzioni:
a)
la promozione, con le Province e i Comuni della rete informativa delle autonomie locali per territorio;
b)
la definizione degli standards e delle codifiche unificate necessarie per attuare un efficiente interscambio di dati tra le Amministrazioni, riguardanti i caratteri, le risorse, i piani ed i progetti che interessano le diverse aree e la regione nel suo complesso;
c)
la promozione, con Province e Comuni, del collegamento informativo e telematico di tutte le Amministrazioni locali con gli enti territoriali operanti in Umbria, con gli organi dello Stato, con le strutture della ricerca, le Università , la Unione europea e le altre Regioni;
d)
la diffusione dell'uso delle nuove tecniche applicate alle scienze territoriali nelle amministrazioni locali;
e)
l'emanazione, di concerto con le Province e i Comuni, di metodi, norme e standards minimi per la fornitura di servizi territoriali all'utenza da parte delle Amministrazioni locali, stipulando anche le necessarie intese con le Amministrazioni statali interessate;
f)
la diffusione delle conoscenze e dei dati territoriali già acquisiti dalle Amministrazioni locali;
g)
la realizzazione e l'aggiornamento delle cartografie di base e l'esecuzione di riprese aerofotogrammetriche necessarie alla restituzione cartografica e di riprese aeree speciali per studi scientifici, per soddisfare le esigenze connesse alla conoscenza, allo studio e alla pianificazione e progettazione di interesse regionale;
h)
la raccolta dei dati relativi alle trasformazioni urbanistiche del territorio ed alle sue caratteristiche geoambientali, anche ai fini del controllo dell'abusivismo edilizio.
2.
Il S.I.TER. provvede alla definizione degli standards per la rappresentazione e la elaborazione dei dati dei piani urbanistici, a cui Province e Comuni hanno accesso gratuito.
ARTICOLO 37
Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
1.
L'
articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 3.
(Raccordo tra gli strumenti della programmazione economica e quelli della pianificazione territoriale).
1. Gli strumenti della programmazione economica della Regione, nonchè i programmi pluriennali delle Province e dei Comuni, definiscono l'impiego delle risorse economiche in coerenza con gli obiettivi della valorizzazione e tutela delle risorse ambientali e territoriali individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale
".
2.
La
lettera i) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
, è cosi sostituita: "
indica le eventuali zone nelle quali, per il raggiungimento di particolari obiettivi di interesse regionale, il piano viene attuato mediante piani-programmi di area di cui all'
articolo 11
".
3.
Al
comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
, dopo le parole "
la Giunta regionale
" sono aggiunte le parole "
sentito il C.C.R.T. di cui alla
legge regionale 26 luglio 1994, n. 20
".
4.
L'
articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 11. (Attuazione del P.U.T.).
1. L'attuazione degli obiettivi fissati dal P.U.T. anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, avviene per mezzo di piani-programma di area nei quali sono indicate le risorse necessarie per la loro realizzazione. La pronuncia di compatibilità ambientale, strategica, da parte della Giunta regionale, a seguito della relativa valutazione, costituisce, ove necessario, anche approvazione di variante dei piani provinciali e comunali.
2. Il piano-programma di area ha valore di piano particolareggiato ai sensi della
legge 17 agosto 1942, n. 1150
ed è formato ed adottato dalla Giunta regionale, anche su proposta delle Province e dei Comuni.
3. Il piano-programma è depositato per trenta giorni consecutivi presso la Regione e presso i Comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, nella stampa locale e su manifesti. Chiunque può prenderne visione e presentare alla Regione osservazioni ed opposizioni nel suddetto periodo di deposito.
4. Le osservazioni ed opposizioni restano depositate presso gli Uffici della Regione e presso i Comuni interessati per la durata di giorni quindici dalla scadenza del termine di cui al comma 3 e chiunque può prenderne visione e presentare nello stesso termine controdeduzioni.
5. Il piano-programma di area può essere trasmesso entro dieci giorni dalla scadenza di cui al comma 4 al Comitato consultivo regionale per il territorio, di cui alla
legge regionale 26 luglio 1994, n. 20
.
6. Il piano-programma di area è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale decide sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni presentate, apportando le eventuali modifiche
"
.
5.
L'
articolo 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 12.
(Piano territoriale di coordinamento).
1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.
C.P.
) è lo strumento della pianificazione territoriale ed ambientale della Provincia e costituisce il quadro di riferimento per la programmazione economica provinciale e per la pianificazione di settore.
2. Il P.T.
C.P.
ha valore di piano paesaggistico ai sensi della
legge 8 agosto 1985, n. 431
negli ambiti a tal fine individuati.
3. Il P.T.
C.P.
costituisce strumento di indirizzo e di coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale e disciplina l'assetto del territorio limitatamente alla tutela degli interessi sovracomunali. Esso costituisce altresì il riferimento per la verifica di compatibilità ambientale della pianificazione comunale
".
6.
Ai commi 1 e 2 dell'
articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al
comma 1
la parola "
compatibilmente
" è sostituita con "
in coerenza
";
b)
al
comma 1
1ettera a), tra la parola "
indica
" e la parola "
assetto
" sono inserite le seguenti parole: "
le linee fondamentali dell'
";
c)
al
comma 1
la
lettera b)
è sostituita dalla seguente: "
stabilisce concreti riferimenti, anche territoriali, per coordinare le scelte e gli indirizzi degli atti di programmazione e pianificazione degli enti locali
";
d)
al comma 2 lettera a), dopo la parola "
acque
" è aggiunto "
e per le attività estrattive
";
e)
al
comma 2
, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "
articola territorialmente i criteri e gli indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale definiti a livello regionale dal P.U.T.
";
f)
al
comma 2
la
lettera e)
è abrogata.
7.
Al
comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
, dopo le parole "
dà notizia
" sono aggiunte le parole "
alla Regione e
"; le parole "
anche mediante
" sono sostituite dalla seguente parola "
convocando
"; le parole "
di servizi
" sono sostituite dalla parola "
partecipative
".
8.
Dopo l'
articolo 15 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
, è inserito il seguente articolo:
"
Art. 15/bis.
(Conferenza partecipativa).
1. La Provincia al fine di adottare il P.T.
C.P.
convoca una Conferenza partecipativa sulle linee fondamentali del Piano, alla quale sono invitati:
a) le Amministrazioni dello Stato interessate al territorio provinciale;
b) la Regione, i Comuni e la Provincia confinante;
c) i soggetti titolari di pubblici servizi;
d) i soggetti portatori di interessi collettivi.
2. La Provincia dà adeguata pubblicità alla convocazione ed all'oggetto della Conferenza almeno quindici giorni prima della data fissata, stabilendo i tempi e modalità per la consultazione degli atti relativi.
3. La Conferenza si conclude entro e non oltre quindici giorni dalla sua convocazione ed entro e non oltre lo stesso termine i soggetti invitati possono presentare proposte scritte e memorie che la Provincia è tenuta a valutare in sede di adozione del P.T.
C.P.
, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Le proposte tardive non sono prese in considerazione.
4. La Provincia, con proprio atto, stabilisce ulteriori modalità e procedure di convocazione della Conferenza stessa
".
9.
Il
comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
, è sostituito dal seguente: "
1. La Provincia, entro il termine perentorio di sei mesi dalla approvazione del P.U.T., adotta il P.T.
C.P.
e lo invia ai Comuni ed alle Comunità montane competenti per territorio
".
10.
All'
articolo 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
, concernente l'adozione e la approvazione del P.T.
C.P.
, sono abrogati i commi 7 e 8 e sostituiti con i seguenti:
"
7. La Provincia trasmette il piano e le relative osservazioni alla Regione. Il Presidente della Giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, previa istruttoria tecnica dei propri uffici e sentito il C.R.T di cui alla
legge regionale 26 luglio 1994, n. 20
, convoca una Conferenza istituzionale alla quale partecipano le Province. I tempi per l'espressione del parere del C.C.R.T. non concorrono alla formazione del termine suddetto di novanta giorni.
8. Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Province sono coadiuvati nei lavori della Conferenza istituzionale di cui al comma 7, dai propri uffici.
9. La Conferenza istituzionale verifica e valuta esplicitamente la conformità delle previsioni P.T.
C.P.
con le scelte e previsioni del P.U.T.
10. Dei lavori della Conferenza istituzionale è redatto apposito verbale, a cura del competente ufficio regionale e trasmesso agli enti partecipanti, previa deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione della Giunta regionale, adottata sulla base degli esiti della Conferenza istituzionale, detta anche eventuali prescrizioni finalizzate ad assicurare quanto previsto al comma 9.
11. I lavori della Conferenza istituzionale si concludono entro quindici giorni dalla convocazione.
12. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale, con allegato il verbale di cui al comma 10, la Provincia interessata approva il P.T.
C.P.
in conformità ad essa.
13. La formazione del P.T.
C.P.
è obbligatoria
".
11.
Il
comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
, è sostituito dal seguente:
"
4. Le varianti di mero adeguamento alle nuove previsioni contenute nel P.U.T. sono approvate da Provincia con le forme ed i termini di cui all'articolo 16 e sono trasmesse alla Giunta regionale. Esse si intendono definitivamente approvate se non interviene un provvedimento di annullamento motivato entro sessanta giorni dal loro invio
".
12.
Il
comma 5 dell'articolo 17 della legge 10 aprile 1995, n. 28
, è abrogato.
13.
Al
comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
, il numero "
12
" è sostituito con il numero "
6
".
14.
L'
articolo 19 della legge regionale 10 apr 1995, n. 28
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 19.
(Attuazione del P.T.
C.P.
).
1. Gli obiettivi individuati dal P.T.
C.P.
sono raggiunti di norma per mezzo di piani di settore i quali costituiscono attuazione del P.T.
C.P.
ed hanno valore di piano particolareggiato ai sensi della
legge 17 agosto 1942, n. 1150
.
2. I piani di cui al comma 1 sono adottati ed approvati dalla Provincia nelle forme e con le procedure previste per il Piano attuativo del P.R.G. comunale
".
TITOLO VI
Attribuzione e delega a Province e comuni
ARTICOLO 38
Attribuzione e deleghe di funzioni amministrative alle Province
1.
Sono attribuite alle Province per i rispettivi territori le seguenti funzioni:
a)
la emissione di nulla osta al rilascio di concessioni edilizie in deroga alle norme del P.R.G. e dei regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico- edilizie per le costruzioni alberghiere;
[39]
b)
la richiesta ai Comuni, ai sensi del
comma 3 dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
, e la scelta delle aree di cui al
comma 4
dello stesso articolo;
c)
la sospensione o demolizione di opere non rispondenti alle prescrizioni di piani urbanistici vigenti o alle norme di regolamento edilizio, di cui all'
articolo 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
e successive modifiche ed integrazioni;
[40]
d)
la sospensione dei lavori prevista dal
comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1902
e successive modifiche ed integrazioni;
e)
i poteri di annullamento di cui all'
articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150
e successive modifiche.
[41]
2.
Sono attribuite al Presidente della Giunta provinciale le funzioni del Presidente della Giunta regionale di cui all'
articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
.
[43]
3.
E’ delegata alle Province l'emissione del parere vincolante, preliminare alla approvazione dei piani attuativi comunali di cui al
Titolo II
, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati all'
articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
e dell'
articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431
. Le funzioni di cui al presente comma sono svolte dalle Province successivamente all'approvazione del P.R.G. ai sensi della presente legge. Fino all'approvazione del P.R.G. ai sensi della presente legge l'emissione del parere vincolante di cui al presente comma è espresso dalla Giunta regionale.
[44]
4.
La Provincia invia alla Regione semestralmente una relazione informativa sulla gestione delle deleghe e sui provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.
5.
Copia degli atti adottati dal Presidente della Giunta provinciale ai sensi dell'
articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
, sono trasmessi alla Regione entro dieci giorni dalla loro adozione.
ARTICOLO 39
Delega di funzioni amministrative ai Comuni
1.
Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497
. Le funzioni di cui al presente comma attengono anche alle opere pubbliche, purchè integralmente ricadenti nel territorio comunale, con la esclusione di quelle di interesse statale, di cui al
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383
.
2.
Le autorizzazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati e rilasciati dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale, obbligatoriamente integrata da due esperti in materia di beni ambientali, quali membro effettivo e supplente nominati dal Consiglio comunale, scelti nell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio, di cui alla
legge regionale 11 agosto 1983, n. 34
. I provvedimenti autorizzatori del Sindaco, ove difformi dal parere della Commissione edilizia comunale, sono congruamente motivati.
[46]
3.
Le autorizzazioni, di cui all'
articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
, sono rilasciate o negate entro il termine perentorio di sessanta giorni in conformità alle norme ed indicazioni contenute nel P.R.G. e comunque nel rispetto dei contenuti dei relativi provvedimenti di tutela e delle procedure previste dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431
.
[48]
4.
Il Sindaco dà immediata comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali ed alla Provincia, inviando la relativa documentazione.
[49]
5.
Per la determinazione dell'indennità di cui agli articoli 14 e 15 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497
, il Comune può avvalersi, ai sensi dell'
articolo 107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
, oltrechè dell'Ufficio tecnico erariale, anche di altri organi tecnici statali, regionali e provinciali.
[50]
ARTICOLO 40
Richiesta di atti
1.
E' facoltà della Regione di richiedere agli enti interessati copia degli atti relativi alle materie oggetto di delega o attribuzione ai sensi della presente legge.
2.
Gli atti di cui al
comma 1
devono essere trasmessi entro il termine di giorni venti dalla richiesta.
ARTICOLO 41
Standards urbanistici al servizio degli insediamenti residenziali del P.R.G.
1.
Le quantità minime di spazi pubblici al servizio di insediamenti residenziali previsti dal P.R.G. sono determinate applicando i valori minimi contenuti nella seguente tabella espressi in mq. per abitante insediato o da insediare:
|
|
|
Popolazione residente o prevista
|
|
|
|
fino a 5.000 abitanti
|
5001 a 20.000 abitanti
|
Sopra 20.000 abitanti
|
| Istruzione-scuola materna e dell'obbligo
|
4 mq/abitante
|
4 mq/abitante
|
4 mq/abitante
|
| Attrezzature di interesse comune
|
2 mq/ abitante
|
3 mq/ abitante
|
4 mq/ abitante
|
| Spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport
|
5 mq/ abitante
|
8 mq/ abitante
|
12,5 mq/ abitante
|
| Parcheggi
|
3 mq/ abitante
|
3 mq/ abitante
|
3,5 mq/ abitante
|
| Totali
|
14 mq/ abitante
|
18 mq/ abitante
|
24 mq/ abitante
|
2.
Le aree di cui al presente articolo sono dimensionate nella parte strutturale del P.R.G. di cui all'
articolo 2
della presente legge e sono perimetrate nella parte operativa del P.R.G., o in sede di formazione dei piani attuativi.
3.
Ai fini del dimensionamento degli spazi necessari agli standards di cui al presente articolo, i fabbisogni derivanti dagli abitanti insediati nelle zone "A" di cui al D.M. del 2 aprile 1968, sono ridotti al 50 per cento.
ARTICOLO 42
Standards urbanistici di interesse generale del P.R.G.
1.
Nella redazione del P.R.G. che prevede una popolazione superiore a 20.000 abitanti, le zone F per attrezzature di interesse generale, sia pubbliche che private di interesse collettivo, debbono raggiungere i seguenti valori minimi:
a)
grandi infrastrutture per parcheggio anche di interscambio tra sistemi di trasporto: 4,00 mq/ab.;
b)
per l'istruzione superiore all'obbligo ed universitaria: 6,00 mq/ab.;
c)
per la salute e l'assistenza: 4,00 mq/ab.;
d)
per verde pubblico in parchi urbani e territoriali: 10,00 mq/ab.;
e)
per attrezzature per lo sport: 10,00 mq/ab.;
f)
per infrastrutture tecnologiche e di distribuzione dell'elettricità , del gas o metano, dell'acqua, di quelle relative alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, ai servizi di trasporto ed altri servizi del genere, alla protezione civile, nonchè ad impianti di distribuzione di merci quali depositi, mercati generali, autostazione e scali ferroviari: 10,00 mq/ab.
2.
Nella redazione del P.R.G. che preveda una popolae)zione inferiore a 20.000 abitanti i valori di cui al comma precedente sono ridotti alla metà ed è escluso l'obbligo per la previsione delle aree previste ai paragrafi a) e b) del
comma 1
.
3.
Le aree di cui al presente articolo sono dimensionate nella parte strutturale del P.R.G. di cui all'
articolo 2
della presente legge e sono perimetrate nella parte operativa del P.R.G., distinguendo quelle per le quali è prevista l'attuazione pubblica da quelle ad attuazione privata.
ARTICOLO 43
Standards urbanistici per insediamenti commerciali, direzionali, produttivi, residenziali turistici e produttivi turistici
1.
Le quantità minime di spazi, al servizio di insediamenti a carattere commerciale sono determinate applicando le disposizioni di cui all'
articolo 26
.
2.
Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti a carattere direzionale e per la ristorazione sono definite come appresso:
a)
a 100 mq. di superficie lorda di pavimento adibita alla attività deve corrispondere la quantità minima di 50 mq. di spazio per parcheggio, escluse le sedi viarie e di mq. 50 per verde.
3.
Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti a carattere produttivo industriale ed artigianale sono definite come appresso:
a)
aree per parcheggio pubblico, escluse le sedi viarie, in misura non inferiore al 10 per cen dell'intera superficie della zona destinata agli insediamenti ed aree per verde pubblico in misura non inferiore al 5 per cento della stessa superficie, da utilizzare come verde ornamentale.
4.
La quantità minima di spazi al servizio di insediamenti residenziali turistici, per la realizzazione di verde attrezzato, parcheggio, escluse le sedi viarie e attrezzature di interesse comune, è quantificata nella misura minima del 40 per cento dell'intera superficie della zona destinata a tali insediamenti.
5.
La quantità minima di spazi al servizio di insediamenti produttivi turistici, alberghieri ed extralberghieri, per la realizzazione di parcheggi quantificata nella misura minima di un posto macchina per ogni due posti letto previsti e per verde nella misura minima di mq. 4 per ogni 100 mc. di volume destinato all'attività.
6.
Nel caso degli insediamenti di cui commi 2, 4, 5 una quota non inferiore al 50 per cento degli spazi previsti deve essere pubblica.
7.
All'interno dei singoli lotti, nel caso di insediamenti di cui al presente articolo, negli spazi destinati a verde privato, le alberature di alto e medio fusto debbono corrispondere almeno al rapporto di una ogni 40 mq. di superficie di area libera dalle costruzioni. Il Sindaco in sede di rilascio del certificato di agibilità o abitabilità accerta la sussistenza di tale requisito.
8.
I Comuni possono prevedere che, con provvedimento motivato in relazione alla ubicazione degli insediamenti di cui ai commi 2 e 5 nelle zone A di cui al D.M. 2 aprile 1968, quota parte delle aree per standards siano sostituite da adeguati servi ed infrastrutture, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche.
ARTICOLO 44
Dimensionamento degli standards urbanistici per l'attuazione del P.R.G.
1.
Le quantità di spazi per standards urbanisti di cui al presente titolo e quelli previsti all'
articolo 26
sono rispettate nella fase attuativa del P.R.G. anche a livello di interventi concernenti singoli comparti, nonchè per soddisfare le necessità di aree per verde e parcheggio di urbanizzazione primaria, di cui all'
articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847
, definite eventualmente in quota parte.
2.
E’ facoltà del Comune stabilire, in base a motivate ragioni, i casi in cui il piano attuativo di comparti residenziali non debba obbligatoriamente prevedere le aree per l'istruzione e di interesse comune, di cui all'
articolo 41
, definendo in tal caso oneri di urbanizzazione compensativi.
[38]
TITOLO VIII
Norme finali e finanziarie
ARTICOLO 46
Iniziative a favore dei Comuni
1.
La Giunta regionale, mediante ausili tecnico-conoscitivi e finanziari, promuove iniziative volte a realizzare intese tra Comuni per elaborare studi, progetti e programmi di ambito sovracomunale.
2.
La Giunta regionale con le stesse modalità di cui al
comma 1
, anche in attuazione dei principi della
legge 8 giugno 1990, n. 142
, promuove e sostiene la formazione di uffici e servizi tra Enti locali.
[52]
ARTICOLO 47
Norma finanziaria
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono istituiti per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale i seguenti capitoli:
- per le finalità di cui agli articoli 13, 33, 34 e 46, il cap. 5815 denominato: "Spese per studi, indagini e ricerche finalizzate a favorire la formazione del P.R.G., l'aggiornamento dei dati relativi alla trasformazione del territorio e la tutela del territorio agricolo, nonchè per promuovere intese fra i Comuni per la realizzazione di progetti e programmi di ambito sovracomunale";
- per le finalità di cui all'
articolo 35
, il cap. 5816 denominato: "Spese per il funzionamento e la realizzazione del sistema informativo territoriale (S.I.TER.)".
2.
Con leggi di bilancio o di variazione allo stesso sarà provveduto alle necessarie dotazioni finanziarie.
ARTICOLO 48
Norma finale
1.
Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Provincia predispone il documento preliminare del P.T.
C.P.
e lo invia alla Regione ed agli enti di cui al
comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
.
2.
Entro dodici mesi dall'avvenuta approvazione del P.T.
C.P.
i Comuni adeguano il proprio strumento urbanistico generale alle norme della presente legge.
3.
Il P.R.G. approvato ai sensi della presente legge sostituisce ogni altro strumento urbanistico generale, a livello comunale, previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
[53]
ARTICOLO 49
Organizzazione
1.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dal la approvazione della presente legge, definisce l'organizzazione degli uffici e dei servizi regionali in conformità alle disposizioni della presente legge, individuando le strutture ed il personale da assegnare alle Province ed ai Comuni, secondo le modalità stabilite nel protocollo generale per la mobilità di personale definito con le Organizzazioni sindacali confederali.
ARTICOLO 50
Poteri sostitutivi regionali
1.
In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla presente legge, la Giunta regionale invita gli Enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta regionale, nominando un apposito commissario ad acta, con oneri a carico degli Enti inadempienti.
2.
In caso di inerzia di Province e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate la Giunta regionale invita gli stessi a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali alla formazione dei singoli atti amministrativi provvede direttamente la Giunta regionale nominando un apposito commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente.
3.
Le funzioni, le competenze ed i singoli atti sui quali si attua il potere sostitutivo regionale, sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
[54]
ARTICOLO 51
Abrogazioni
1.
Sono abrogati:
a)
il
comma 3 dell'articolo 3
e gli articoli 1, 2, 5, 7 e 9 della
legge regionale 2 settembre 1974, n. 53
;
b)
l'
articolo 33 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
;
c)
l'
articolo 20
delle norme di attuazione del P.U.T., approvato con
legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52
;
d)
gli articoli 3, 8 e 9 della
legge regionale 8 giugno 1984, n. 29
;
e)
l'
articolo 9 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26
, fatto salvo quanto previsto all'
articolo 31, comma 2
;
f)
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della
legge regionale 17 aprile 1991, n. 6
;
g)
la
legge regionale 26 agosto 1993, n. 9
;
h)
gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 31 della
legge regionale 10 aprile 1995, n. 28
;
i)
la
legge regionale 7 gennaio 1997, n. 1
;
l)
la
legge regionale 6 marzo 1985, n. 5
e l'
articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4
.
ARTICOLO 52
Testo unico coordinato
1.
La Regione, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, provvede a raccogliere in un unico testo l'intera legislazione regionale in materia urbanistica.