Legge regionale 30 agosto 2000, n. 34


LEGGE REGIONALE n.34 del 30 Agosto 2000

Date di vigenza

07/09/2000 entrata in vigore mostra documento vigente dal 07/09/2000
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 07/09/2000

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 30 Agosto 2000 , n. 34
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 - Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 , della legge regionale 18 aprile 1989, n. 26 , della legge regionale 17 aprile 1991, n. 6 e della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 48 del 06/09/2000

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. All' art. 7 della L.R. 31/1997 , sono apportate le seguenti modificazioni :

a) al comma 1 le parole " e non oltre " e " perentorio ", sono soppresse;

b) al comma 6 le parole " e non oltre " e " perentorio ", sono soppresse;

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
 
" 6bis. Qualora nel PRG vengano introdotte, ai sensi del comma 6, modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni, le misure di salvaguardia sono applicabili con riferimento alle nuove previsioni. "

2. Il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 31/1997 è sostituito dal seguente: " 2. Il Presidente della Provincia, entro e non oltre il termine perentorio dei successivi 90 giorni e previa istruttoria tecnica dei propri Uffici, convoca una Conferenza istituzionale con il Comune per verificare i contenuti del PRG sotto il profilo della sua compatibilità con la pianificazione e programmazione regionale e con le previsioni della pianificazione provinciale vigente al momento dell'adozione del PRG. La Regione è invitata alla Conferenza istituzionale. "

3. Al comma 1 dell'art. 10 della L.R. 31/1997 la parola " perentorio " è soppressa.

4. Al comma 2 dell'art. 16 della L.R. 31/1997 le parole " singole unità immobiliari o parti di esse " sono sostituite con le parole " singoli edifici o parti di essi ".

5. All' articolo 38 della L.R. 31/1997 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: " 1 bis. Le funzioni di cui al comma 1, lett. c) ed e) attribuite alle Province, sono esercitate anche in relazione alla violazione di norme legislative o regolamentari in materia urbanistica ed alla inosservanza di prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale o del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale ed in genere di ogni altro piano urbanistico vigente ".

6. Il comma 3 dell'art. 38 della L.R. 31/1997 è così modificato:
 
" 3. E' delegata alle Province l'emissione del parere vincolante, preliminare all'approvazione dei Piani attuativi comunali di cui al Titolo II, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati agli artt. 139 e 146 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 . Le funzioni di cui al presente comma sono svolte dalle Province successivamente all'approvazione dei rispettivi PTCP. Fino alle suddette approvazioni l'emissione del parere vincolante di cui al presente comma è espresso dalla Giunta regionale ."

7. All' art. 39 della L.R. 31/1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
 
" 2 bis. Ai fini del rilascio della autorizzazione di cui all' art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 , l'interessato deve allegare all'istanza una relazione nella quale siano evidenziati le preesistenze, gli elementi oggetto di tutela, nonché l'incidenza su questi dell'intervento prospettato. ";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
 
" 5 bis. I proventi delle indennità di cui all' art. 164 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490 , limitatamente alle funzioni delegate ai sensi del comma 1, sono introitati dai Comuni nel cui territorio è avvenuta la violazione e sono inseriti in un apposito capitolo di bilancio da utilizzare esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali ."


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 30 agosto 2000

Lorenzetti

[1]

Note della redazione

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Testo coordinato con modifiche ed integrazioni. B.U. 18.10.2000, S.o. n. 3 al n. 55