Art. 1
1.
All'
art. 7 della L.R. 31/1997
, sono apportate le seguenti modificazioni
:
a)
al
comma 1
le parole "
e non oltre
" e "
perentorio
", sono soppresse;
b)
al
comma 6
le parole "
e non oltre
" e "
perentorio
", sono soppresse;
c)
dopo il
comma 6
è aggiunto il seguente:
"
6bis. Qualora nel PRG vengano introdotte, ai sensi del comma 6, modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni, le misure di salvaguardia sono applicabili con riferimento alle nuove previsioni.
"
2.
Il
comma 2 dell'art. 9 della L.R. 31/1997
è sostituito dal seguente: "
2. Il Presidente della Provincia, entro e non oltre il termine perentorio dei successivi 90 giorni e previa istruttoria tecnica dei propri Uffici, convoca una Conferenza istituzionale con il Comune per verificare i contenuti del PRG sotto il profilo della sua compatibilità con la pianificazione e programmazione regionale e con le previsioni della pianificazione provinciale vigente al momento dell'adozione del PRG. La Regione è invitata alla Conferenza istituzionale.
"
3.
Al
comma 1 dell'art. 10 della L.R. 31/1997
la parola "
perentorio
" è soppressa.
4.
Al
comma 2 dell'art. 16 della L.R. 31/1997
le parole "
singole unità immobiliari o parti di esse
" sono sostituite con le parole "
singoli edifici o parti di essi
".
5.
All'
articolo 38 della L.R. 31/1997
dopo il
comma 1
è aggiunto il seguente: "
1 bis. Le funzioni di cui al comma 1, lett. c) ed e) attribuite alle Province, sono esercitate anche in relazione alla violazione di norme legislative o regolamentari in materia urbanistica ed alla inosservanza di prescrizioni del Piano Urbanistico Territoriale o del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale ed in genere di ogni altro piano urbanistico vigente
".
6.
Il
comma 3 dell'art. 38 della L.R. 31/1997
è così modificato:
"
3. E' delegata alle Province l'emissione del parere vincolante, preliminare all'approvazione dei Piani attuativi comunali di cui al Titolo II, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati agli artt. 139 e 146 del
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490
. Le funzioni di cui al presente comma sono svolte dalle Province successivamente all'approvazione dei rispettivi PTCP. Fino alle suddette approvazioni l'emissione del parere vincolante di cui al presente comma è espresso dalla Giunta regionale
."
7.
All'
art. 39 della L.R. 31/1997
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il
comma 2
è aggiunto il seguente:
"
2 bis. Ai fini del rilascio della autorizzazione di cui all'
art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490
, l'interessato deve allegare all'istanza una relazione nella quale siano evidenziati le preesistenze, gli elementi oggetto di tutela, nonché l'incidenza su questi dell'intervento prospettato.
";
b)
dopo il
comma 5
è aggiunto il seguente:
"
5 bis. I proventi delle indennità di cui all'
art. 164 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490
, limitatamente alle funzioni delegate ai sensi del comma 1, sono introitati dai Comuni nel cui territorio è avvenuta la violazione e sono inseriti in un apposito capitolo di bilancio da utilizzare esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali
."