Art. 2
1.
Alla
legge regionale 16 aprile 1998, n. 14
, nel capo V bis, è aggiunto il seguente:
"
Art. 55-bis.
Sessione di bilancio.
1. L'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione.
2. La sessione di cui al comma 1, ha durata non superiore a giorni 45 a decorrere dalla effettiva assegnazione degli atti alle commissioni. La sessione si conclude con la votazione in Consiglio dei due disegni di legge, finanziaria e bilancio, nell'ordine.
3. La programmazione e il calendario dei lavori delle commissioni e dell'assemblea devono consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge entro il termine della sessione e, comunque, non oltre la scadenza dell'eventuale esercizio provvisorio.
4. Per il fine di cui al comma 3, la commissione referente stabilisce il calendario delle sedute e il programma delle consultazioni, attuate attraverso le audizioni di cui all'
articolo 4, comma 1, lett. b), della legge regionale 21 marzo 1997, n. 7
, d'intesa con le altre commissioni e con il Presidente del Consiglio.
5. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione del Consiglio su progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate, previste nel bilancio pluriennale
".
Art. 3
1.
Alla
legge regionale 16 aprile 1998, n. 14
, nel capo V bis, è aggiunto il seguente:
"
Art. 55-ter.
Discussione e approvazione.
1. La discussione generale in Consiglio sui disegni di legge di cui all'articolo 55 bis è congiunta.
2. Sugli atti di cui al comma 1, non sono proponibili questioni pregiudiziali e sospensive e richieste di non passaggio agli articoli.
3. Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale sono votati nell'ordine. Tra la votazione finale del disegno di legge finanziaria e l'inizio delle votazioni sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione deve intercorrere un intervallo di almeno 24 ore.
"
Art. 4
1.
Alla
legge regionale 16 aprile 1998, n. 14
, nel capo V bis, è aggiunto il seguente:
"
Art. 55-quater.
Emendamenti al disegno di legge finanziaria regionale.
1. Non sono ammissibili, sia in commissione sia in aula, gli emendamenti che:
a) non siano compatibili con gli indirizzi e obiettivi programmatici espressi nel Documento Annuale di Programmazione (DAP) e con i limiti derivanti dagli indirizzi di finanza statale;
b) abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli dell'equilibrio di bilancio;
c) comportino variazioni compensative tra risorse autonome e risorse vincolate e variazioni compensative fra risorse vincolate con diverso vincolo di destinazione;
d) comportino aumenti di spese continuative, ricorrenti o a pluriennalità determinata che non siano compensate da riduzioni di spese e/o da aumenti di entrate di eguale importo e natura ossia continuative, ricorrenti o a pluriennalità determinata.
2. Gli effetti degli emendamenti di natura finanziaria alla legge finanziaria regionale devono essere riversati, attraverso apposite note di variazione, nel disegno di legge di bilancio
."
Art. 5
1.
Alla
legge regionale 16 aprile 1998, n. 14
, nel capo V bis, è aggiunto il seguente:
"
Art. 55-quinquies.
Emendamenti al disegno di legge di bilancio.
1. Alla legge di bilancio possono, invece, essere presentati emendamenti concernenti tutti gli stanziamenti non di competenza della legge finanziaria riguardanti fra l'altro:
a) oneri predeterminati legislativamente;
b) oneri di natura inderogabile e/o obbligatoria (spese di funzionamento, spese rimborso prestiti, ecc.);
c) entrate e spese aventi vincolo di destinazione ivi compreso l'inscrizione e destinazione dell'avanzo finanziario vincolato derivante da economie di spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione per legge o altro;
d) spese continuative e/o ricorrenti;
e) entrate e spese i cui stanziamenti non dipendano dal contenuto della legge finanziaria;
f) ogni altro emendamento di competenza della legge di bilancio
."
Art. 6
1.
Alla
legge regionale 16 aprile 1998, n. 14
, nel capo V bis, è aggiunto il seguente:
"
Art. 55-sexies.
Decisione sull'ammissibilità degli emendamenti.
1. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati all'Assemblea decide il Presidente del Consiglio; sull'ammissibilità di quelli presentati in commissione decide il Presidente della stessa.
2. Gli emendamenti non ammessi in commissione non possono essere ripresentati in Consiglio; quelli respinti in commissione possono essere ripresentanti in Consiglio
".