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Legge regionale 9 marzo 2001, n. 6


LEGGE REGIONALE n.6 del 9 marzo 2001

Date di vigenza

17/03/2001 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/03/2001
24/05/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 24/05/2007

Documento vigente dal 17/03/2001

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 9 marzo 2001 ,n. 6
"Integrazioni della legge regionale 16.04.1998, n. 14 - Regolamento interno del Consiglio regionale".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 12 del 16/03/2001

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo il Capo V della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 , è aggiunto il seguente:
 
" CAPO V BIS DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE FINANZIARIA E DEL BILANCIO ".

Art. 2

1. Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 , nel capo V bis, è aggiunto il seguente:
 
" Art. 55-bis.
 
Sessione di bilancio.
 
1. L'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale, ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione.
 
2. La sessione di cui al comma 1, ha durata non superiore a giorni 45 a decorrere dalla effettiva assegnazione degli atti alle commissioni. La sessione si conclude con la votazione in Consiglio dei due disegni di legge, finanziaria e bilancio, nell'ordine.
 
3. La programmazione e il calendario dei lavori delle commissioni e dell'assemblea devono consentire la conclusione dell'esame dei disegni di legge entro il termine della sessione e, comunque, non oltre la scadenza dell'eventuale esercizio provvisorio.
 
4. Per il fine di cui al comma 3, la commissione referente stabilisce il calendario delle sedute e il programma delle consultazioni, attuate attraverso le audizioni di cui all' articolo 4, comma 1, lett. b), della legge regionale 21 marzo 1997, n. 7 , d'intesa con le altre commissioni e con il Presidente del Consiglio.
 
5. Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione del Consiglio su progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate, previste nel bilancio pluriennale
".

Art. 3

1. Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 , nel capo V bis, è aggiunto il seguente:
 
" Art. 55-ter.
 
Discussione e approvazione.
 
1. La discussione generale in Consiglio sui disegni di legge di cui all'articolo 55 bis è congiunta.
 
2. Sugli atti di cui al comma 1, non sono proponibili questioni pregiudiziali e sospensive e richieste di non passaggio agli articoli.
 
3. Il disegno di legge finanziaria e il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione, annuale e pluriennale sono votati nell'ordine. Tra la votazione finale del disegno di legge finanziaria e l'inizio delle votazioni sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione deve intercorrere un intervallo di almeno 24 ore.
"

Art. 4

1. Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 , nel capo V bis, è aggiunto il seguente:
 
" Art. 55-quater.
 
Emendamenti al disegno di legge finanziaria regionale.
 
1. Non sono ammissibili, sia in commissione sia in aula, gli emendamenti che:
 
a) non siano compatibili con gli indirizzi e obiettivi programmatici espressi nel Documento Annuale di Programmazione (DAP) e con i limiti derivanti dagli indirizzi di finanza statale;
 
b) abbiano l'effetto di diminuire le entrate o di aumentare le spese, salvo che siano di carattere compensativo e rispettino i vincoli dell'equilibrio di bilancio;
 
c) comportino variazioni compensative tra risorse autonome e risorse vincolate e variazioni compensative fra risorse vincolate con diverso vincolo di destinazione;
 
d) comportino aumenti di spese continuative, ricorrenti o a pluriennalità determinata che non siano compensate da riduzioni di spese e/o da aumenti di entrate di eguale importo e natura ossia continuative, ricorrenti o a pluriennalità determinata.
 
2. Gli effetti degli emendamenti di natura finanziaria alla legge finanziaria regionale devono essere riversati, attraverso apposite note di variazione, nel disegno di legge di bilancio
."

Art. 5

1. Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 , nel capo V bis, è aggiunto il seguente:
 
" Art. 55-quinquies.
 
Emendamenti al disegno di legge di bilancio.
 
1. Alla legge di bilancio possono, invece, essere presentati emendamenti concernenti tutti gli stanziamenti non di competenza della legge finanziaria riguardanti fra l'altro:
 
a) oneri predeterminati legislativamente;
 
b) oneri di natura inderogabile e/o obbligatoria (spese di funzionamento, spese rimborso prestiti, ecc.);
 
c) entrate e spese aventi vincolo di destinazione ivi compreso l'inscrizione e destinazione dell'avanzo finanziario vincolato derivante da economie di spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione per legge o altro;
 
d) spese continuative e/o ricorrenti;
 
e) entrate e spese i cui stanziamenti non dipendano dal contenuto della legge finanziaria;
 
f) ogni altro emendamento di competenza della legge di bilancio
."

Art. 6

1. Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 , nel capo V bis, è aggiunto il seguente:
 
" Art. 55-sexies.
 
Decisione sull'ammissibilità degli emendamenti.
 
1. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati all'Assemblea decide il Presidente del Consiglio; sull'ammissibilità di quelli presentati in commissione decide il Presidente della stessa.
 
2. Gli emendamenti non ammessi in commissione non possono essere ripresentati in Consiglio; quelli respinti in commissione possono essere ripresentanti in Consiglio
".

Art. 7

1. Alla legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 , nel capo V bis, è aggiunto il seguente:
 
" Art. 55-septies.
 
Discussione e approvazione DAP.
 
1. Per la discussione e approvazione del DAP si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 55 bis.
 
2. Integrazioni e modifiche al DAP, possono essere disposte con l'atto di indirizzo politico amministrativo di approvazione del DAP stesso, ai sensi dell' articolo 21, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
".


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 9 marzo 2001

Lorenzetti

[1]