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Legge regionale 22 marzo 2001, n. 9


LEGGE REGIONALE n.9 del 22 marzo 2001

Date di vigenza

12/04/2001 entrata in vigore mostra documento vigente dal 12/04/2001
13/09/2001 abrogazione mostra documento vigente dal 13/09/2001

Documento vigente dal 12/04/2001

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 22 marzo 2001 ,n. 9
"Norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 28/03/2001

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute e il benessere dei cittadini, con la presente legge:

a) promuove iniziative di comunicazione ed educazione alimentare indirizzate agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva, agli operatori delle mense, nonché al personale insegnante delle scuole, finalizzate alla diffusione e al potenziamento delle conoscenze in materia di alimentazione e di prodotti agricoli biologici e di qualità;

b) favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità, regolamentati e certificati ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lett. a) , sono realizzate dalle Istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva tenendo conto delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e della Regione, la quale, a tal fine, può avvalersi del supporto della Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA). Le iniziative di cui al comma 1, lett. a) , sono altresì realizzate nel rispetto delle identità culturali presenti nelle collettività multietniche.

ARTICOLO 2

Destinatari

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge la Regione eroga contributi in via prioritaria a favore delle Istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva, universitaria, scolastica e ospedaliera, e in subordine ai soggetti pubblici titolari di altri servizi di ristorazione collettiva.

ARTICOLO 3

Contributi

1. I contributi sono erogati ai soggetti destinatari per iniziative di comunicazione ed educazione alimentare, rivolte agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva, e per iniziative di aggiornamento professionale in materia alimentare, rivolte al personale scolastico docente ed al personale addetto ai servizi di ristorazione.

2. Ai fini della concessione dei contributi, i destinatari devono dimostrare l'utilizzo nei propri servizi di ristorazione collettiva di prodotti agricoli di cui all' art. 1, comma 1, lett. b) , nella misura minima del quaranta per cento per l'anno di riferimento, nonché presentare progetti annuali comprendenti le iniziative di cui al comma 1 .

3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto:

a) le modalità per la presentazione dei progetti;

b) il contenuto dei progetti;

c) le modalità e i termini per la erogazione dei contributi;

d) le modalità di rendicontazione dei contributi;

e) le ipotesi di decadenza e revoca dei contributi.

4. I progetti di cui al comma 2 devono prevedere ed evidenziare in maniera specifica, pena l'esclusione dalle procedure di selezione, le iniziative dedicate alla diffusione delle conoscenze sui prodotti biologici e di qualità.

5. La Giunta regionale determina annualmente, sulla base delle risorse disponibili:

a) il numero massimo di progetti presentabili per ciascun soggetto richiedente;

b) la soglia massima di contributo erogabile per ciascun progetto.

ARTICOLO 4

Informazione

1. I soggetti ammessi ai contributi sono tenuti a fornire agli utenti, nell'ambito del servizio ristorativo espletato:

a) informazioni sull'organizzazione generale e sulle condizioni del servizio;

b) tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menù;

c) materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione alimentare;

d) informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli igienico-sanitari e merceologici compiuti sulle strutture dalle competenti autorità pubbliche o da soggetti privati autorizzati.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono documentate in sede di rendicontazione dei contributi.

ARTICOLO 5

Selezione dei progetti

1. La selezione dei progetti avviene nel rispetto delle priorità di cui all' art. 2 , e dei seguenti criteri preferenziali, secondo l'ordine di elencazione:

a) entità percentuale dei prodotti di qualità e biologici utilizzati, rispetto al totale dei prodotti, nell'ambito del servizio di ristorazione collettiva, fermo restando il limite minimo di cui all' art. 3, comma 2 ;

b) entità delle iniziative di aggiornamento indirizzate al personale docente delle scuole, tenuto conto del numero complessivo di ore previste per dette attività;

c) entità percentuale degli utenti del corrispondente servizio di ristorazione collettiva, rispetto al totale della popolazione residente nel comune o nei comuni di riferimento.

2. A ulteriore parità di condizioni sono privilegiati i progetti presentati da soggetti che hanno usufruito dei benefici, previsti dalla presente legge, in misura minore.

ARTICOLO 6

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 100.000.000 da iscrivere in termini di competenza e cassa al cap. 3790 di nuova istituzione denominato: " Contributi a favore di soggetti pubblici titolari di servizi di ristorazione collettiva per iniziative di comunicazione e educazione alimentare".

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con quota della disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

3. La Giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 2002 e successivi l'onere di cui al comma 1 sarà annualmente determinato con legge di bilancio.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 22 marzo 2001

Lorenzetti

[1]