ARTICOLO 1
Finalità
1.
La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute e il benessere dei cittadini, con la presente legge:
a)
promuove iniziative di comunicazione ed educazione alimentare indirizzate agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva, agli operatori delle mense, nonché al personale insegnante delle scuole, finalizzate alla diffusione e al potenziamento delle conoscenze in materia di alimentazione e di prodotti agricoli biologici e di qualità;
b)
favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità, regolamentati e certificati ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2.
Le iniziative di cui al
comma 1, lett. a)
, sono realizzate dalle Istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva tenendo conto delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e della Regione, la quale, a tal fine, può avvalersi del supporto della Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA). Le iniziative di cui al
comma 1, lett. a)
, sono altresì realizzate nel rispetto delle identità culturali presenti nelle collettività multietniche.
ARTICOLO 2
Destinatari
1.
Per il conseguimento delle finalità della presente legge la Regione eroga contributi in via prioritaria a favore delle Istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva, universitaria, scolastica e ospedaliera, e in subordine ai soggetti pubblici titolari di altri servizi di ristorazione collettiva.
ARTICOLO 3
Contributi
1.
I contributi sono erogati ai soggetti destinatari per iniziative di comunicazione ed educazione alimentare, rivolte agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva, e per iniziative di aggiornamento professionale in materia alimentare, rivolte al personale scolastico docente ed al personale addetto ai servizi di ristorazione.
2.
Ai fini della concessione dei contributi, i destinatari devono dimostrare l'utilizzo nei propri servizi di ristorazione collettiva di prodotti agricoli di cui all'
art. 1, comma 1, lett. b)
, nella misura minima del quaranta per cento per l'anno di riferimento, nonché presentare progetti annuali comprendenti le iniziative di cui al
comma 1
.
3.
La Giunta regionale disciplina con proprio atto:
a)
le modalità per la presentazione dei progetti;
b)
il contenuto dei progetti;
c)
le modalità e i termini per la erogazione dei contributi;
d)
le modalità di rendicontazione dei contributi;
e)
le ipotesi di decadenza e revoca dei contributi.
4.
I progetti di cui al
comma 2
devono prevedere ed evidenziare in maniera specifica, pena l'esclusione dalle procedure di selezione, le iniziative dedicate alla diffusione delle conoscenze sui prodotti biologici e di qualità.
5.
La Giunta regionale determina annualmente, sulla base delle risorse disponibili:
a)
il numero massimo di progetti presentabili per ciascun soggetto richiedente;
b)
la soglia massima di contributo erogabile per ciascun progetto.
ARTICOLO 4
Informazione
1.
I soggetti ammessi ai contributi sono tenuti a fornire agli utenti, nell'ambito del servizio ristorativo espletato:
a)
informazioni sull'organizzazione generale e sulle condizioni del servizio;
b)
tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menù;
c)
materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione alimentare;
d)
informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli igienico-sanitari e merceologici compiuti sulle strutture dalle competenti autorità pubbliche o da soggetti privati autorizzati.
2.
Le iniziative di cui al
comma 1
sono documentate in sede di rendicontazione dei contributi.
ARTICOLO 5
Selezione dei progetti
1.
La selezione dei progetti avviene nel rispetto delle priorità di cui all'
art. 2
, e dei seguenti criteri preferenziali, secondo l'ordine di elencazione:
a)
entità percentuale dei prodotti di qualità e biologici utilizzati, rispetto al totale dei prodotti, nell'ambito del servizio di ristorazione collettiva, fermo restando il limite minimo di cui all'
art. 3, comma 2
;
b)
entità delle iniziative di aggiornamento indirizzate al personale docente delle scuole, tenuto conto del numero complessivo di ore previste per dette attività;
c)
entità percentuale degli utenti del corrispondente servizio di ristorazione collettiva, rispetto al totale della popolazione residente nel comune o nei comuni di riferimento.
2.
A ulteriore parità di condizioni sono privilegiati i progetti presentati da soggetti che hanno usufruito dei benefici, previsti dalla presente legge, in misura minore.
ARTICOLO 6
Norma finanziaria
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 100.000.000 da iscrivere in termini di competenza e cassa al cap. 3790 di nuova istituzione denominato: " Contributi a favore di soggetti pubblici titolari di servizi di ristorazione collettiva per iniziative di comunicazione e educazione alimentare".
2.
All'onere di cui al
comma 1
si fa fronte con quota della disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.
3.
La Giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
4.
Per gli anni 2002 e successivi l'onere di cui al
comma 1
sarà annualmente determinato con legge di bilancio.