ARTICOLO 1
1.
Il
comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14
, è sostituito dal seguente:
"
1. Ciascuna Commissione permanente è composta da otto Consiglieri di cui cinque designati dai gruppi di maggioranza e tre dai gruppi di minoranza, tenuto conto della loro rispettiva consistenza
".
2.
Al comma 2 dell'articolo 11 della regionale 16 aprile 1998, n. 14, è aggiunto il seguente:
"
2bis. I componenti di un gruppo i cui rappresentanti si trovino tutti nelle condizioni di cui al comma 2, fanno parte delle Commissioni mediante delega a Consiglieri di altro gruppo
".
ARTICOLO 2
1.
Dopo l'
articolo 59 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14
, è aggiunto il seguente:
"
Art. 59 bis
Interrogazioni e risposte immediate
1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo almeno una volta al mese.
2. La seduta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale con comunicazione trasmessa a tutti i consiglieri, almeno 48 ore prima, con l'indicazione delle interrogazioni ammesse e del rappresentante della Giunta regionale incaricato di rispondere, ove a rispondere non sia il Presidente della Regione. La seduta è valida indipendentemente dalla verifica del numero legale, di cui all'articolo 30.
3. L'interrogazione consiste in una sola domanda, formulata in modo sintetico e chiaro, concernente un argomento di particolare urgenza e attualità.
4. L'interrogazione è presentata al Presidente del Consiglio regionale, il quale, tra tutte quelle pervenute prima delle 48 ore antecedenti la seduta ad esse riservata e ritenute ammissibili, compila l'ordine del giorno in modo tale che siano diversi i gruppi di appartenenza dei presentatori.
5. Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, risponde per non più di quattro minuti. Successivamente l'interrogante ha diritto di replica per non più di due minuti.
6. Le interrogazioni di cui al presente articolo non possono essere ripresentate, ancorché non svolte, come interrogazioni ordinarie, salvo che il Presidente del Consiglio le abbia dichiarate inammissibili alla procedura di trattazione immediata.
"