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Legge regionale 17 aprile 2001, n. 12


LEGGE REGIONALE n.12 del 17 aprile 2001

Date di vigenza

17/05/2001 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/05/2001
24/05/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 24/05/2007

Documento vigente dal 17/05/2001

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 aprile 2001 ,n. 12
"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 - Regolamento interno del Consiglio regionale".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 02/05/2001

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Ciascuna Commissione permanente è composta da otto Consiglieri di cui cinque designati dai gruppi di maggioranza e tre dai gruppi di minoranza, tenuto conto della loro rispettiva consistenza ".

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della regionale 16 aprile 1998, n. 14, è aggiunto il seguente:
 
" 2bis. I componenti di un gruppo i cui rappresentanti si trovino tutti nelle condizioni di cui al comma 2, fanno parte delle Commissioni mediante delega a Consiglieri di altro gruppo ".

ARTICOLO 2

1. Dopo l' articolo 59 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 , è aggiunto il seguente:
 
" Art. 59 bis
 
Interrogazioni e risposte immediate
 
1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo almeno una volta al mese.
 
2. La seduta è convocata dal Presidente del Consiglio regionale con comunicazione trasmessa a tutti i consiglieri, almeno 48 ore prima, con l'indicazione delle interrogazioni ammesse e del rappresentante della Giunta regionale incaricato di rispondere, ove a rispondere non sia il Presidente della Regione. La seduta è valida indipendentemente dalla verifica del numero legale, di cui all'articolo 30.
 
3. L'interrogazione consiste in una sola domanda, formulata in modo sintetico e chiaro, concernente un argomento di particolare urgenza e attualità.
 
4. L'interrogazione è presentata al Presidente del Consiglio regionale, il quale, tra tutte quelle pervenute prima delle 48 ore antecedenti la seduta ad esse riservata e ritenute ammissibili, compila l'ordine del giorno in modo tale che siano diversi i gruppi di appartenenza dei presentatori.
 
5. Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, risponde per non più di quattro minuti. Successivamente l'interrogante ha diritto di replica per non più di due minuti.
 
6. Le interrogazioni di cui al presente articolo non possono essere ripresentate, ancorché non svolte, come interrogazioni ordinarie, salvo che il Presidente del Consiglio le abbia dichiarate inammissibili alla procedura di trattazione immediata.
"

ARTICOLO 3

Norma transitoria

1. Il Presidente del Consiglio regionale procede al rinnovo delle commissioni permanenti, nel rispetto del criterio di cui all' articolo 11 della legge regionale 16 aprile 1998, n. 14 , come modificato dall' articolo 1 .

2. Il rinnovo delle commissioni permanenti ai sensi del comma 1 , non ha effetti sulla scadenza delle stesse, come prevista dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 1998 , n. 14.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 17 aprile 2001

Lorenzetti

[1]