Legge regionale 23 maggio 2001, n. 15


LEGGE REGIONALE n.15 del 23 maggio 2001

Date di vigenza

21/06/2001 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/06/2001
24/02/2005 abrogazione mostra documento vigente dal 24/02/2005

Documento vigente dal 21/06/2001

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 maggio 2001 ,n. 15
"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 - Norme in materia di polizia municipale e locale".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 27 del 06/06/2001

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni ed integrazioni dell' articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 sono sostituiti dai seguenti:
 
" 1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo regionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
 
2. Il Comitato tecnico consultivo regionale dura in carica 5 anni ed è così composto:
 
a) tre rappresentanti designati, rispettivamente, dalle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province Italiane (UPI) e dell'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCEM);
 
b) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative a livello regionale;
 
c) quattro esperti facenti parte dei corpi di polizia municipale aventi sede nella regione, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
 
d) un esperto designato direttamente dalla Giunta regionale.
".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della L.R. n. 34/1990 sono aggiunti i seguenti:
 
" 2bis. Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è eletto dallo stesso, nel proprio seno, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 2ter.
 
2ter. Il Comitato tecnico consultivo regionale disciplina il proprio funzionamento con regolamento approvato a maggioranza dei componenti.
 
2quater. Il Comitato tecnico consultivo regionale ha sede presso la Giunta regionale e si avvale della struttura preposta alla cura dei rapporti istituzionali con gli enti locali.
".

Art. 2

Modificazioni ed integrazioni dell' articolo 10 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34

1. All' articolo 10, comma 1, della L.R. n. 34/1990 , dopo le parole " di cui all'articolo 9, " sono soppresse le parole " oltre a promuovere iniziative, studi, convegni e ricerche per il continuo miglioramento della polizia municipale, ".

2. All' articolo 10, comma 2, della L.R. n. 34/1990 le parole " In particolare, il Comitato tecnico consultivo formula alla Giunta regionale proposte relative: " sono sostituite con le parole " Il Comitato tecnico consultivo, in particolare, esprime parere e formula proposte alla Giunta regionale in merito: ".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 34/1990 , è aggiunto il seguente:
 
" 3. Il Comitato tecnico consultivo regionale esprime i pareri e formula le proposte di cui al comma 2, entro venti giorni dall'invio degli atti da parte del Presidente della Giunta regionale. ".

Art. 3

Norma transitoria

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla prima costituzione del Comitato tecnico consultivo regionale. La seduta di insediamento del Comitato tecnico consultivo regionale è convocata entro i successivi dieci giorni dal Direttore regionale della struttura competente in materia, che la presiede.

2. Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è eletto nella seduta di insediamento in seno al Comitato medesimo, a maggioranza dei componenti; qualora non si raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 maggio 2001

Lorenzetti

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