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Legge regionale 16 agosto 2001, n. 19


LEGGE REGIONALE n.19 del 16 Agosto 2001

Date di vigenza

30/08/2001 entrata in vigore mostra documento vigente dal 30/08/2001
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 30/08/2001

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 Agosto 2001 ,n. 19
"Completamento della gestione liquidatoria del disciolto ESAU".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 41 del 29/08/2001

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Termine

1. Il termine indicato dall' art. 1, comma 1 della legge regionale 30 agosto 2000, n. 36 , ai fini del completamento della liquidazione del disciolto Ente di sviluppo agricolo in Umbria, è fissato al 31 dicembre 2001.

2. La Giunta regionale ha facoltà di dilazionare il termine di cui al comma 1 per ulteriori tre mesi, al fine di garantire la definizione di eventuali procedimenti liquidatori in corso.

ARTICOLO 2

Compenso del commissario

1. Il compenso del commissario liquidatore dell'ESAU, a far data dal 1° luglio 2001, è fissato nella misura del cinquanta per cento dell'indennità prevista per il Consigliere regionale.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 16 agosto 2001

Il Vicepresidente Monelli

[1]