ARTICOLO 1
1.
La Regione favorisce, anche attraverso interventi incentivanti l' associazionismo e la cooperazione dei produttori agricoli, il miglioramento qualitativo, lo sviluppo della produzione zootecnica e adeguati livelli di reddito alle imprese agricole singole e associate.
2.
In attuazione della
legge 8 luglio 1975, n. 306
, la presente legge determina i criteri per la formazione del prezzo di vendita del latte alla produzione di provenienza bovina e di ogni altra specie animale a qualunque uso destinato, in armonia con la programmazione regionale e nazionale.
ARTICOLO 3
1.
Ai fini del riconoscimento sono considerate associazioni di produttori zootecnici quelle che abbiano i requisiti di cui all'
art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306
, che abbiano almeno 100 associati e la disponibilità annua di almeno 80.000 q.li di latte.
2.
Le associazioni debbono altresì essere regolate da statuti che favoriscano una attività coerente con i programmi regionali di sviluppo e gli obiettivi socio - economici della programmazione regionale.
3.
Gli statuti debbono essere conformi all' art. 2 della legge 306 e debbono anche prevedere la possibilità di presentazione di più liste dei candidati e la ripartizione dei seggi negli organi direttivi col sistema proporzionale.
4.
Possono essere riconosciute anche le cooperative agricole zootecniche di produzione e trasformazione del latte e loro consorzi, purchè posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
5.
Le cooperative di cui al precedente comma che abbiano ottenuto il riconoscimento debbono mantenere la contabilità , per l' attività di associazione, separata da quella per l' attività di cooperazione.
ARTICOLO 4
1.
Le associazioni dei produttori agricoli zootecnici, oltre ai compiti previsti dall'
art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306
, possono:
- stabilire collaborazioni con le associazioni provinciali degli allevatori dell' Umbria;
- stipulare convenzioni e contratti con enti e con privati, utili al raggiungimento degli scopi statutari.
ARTICOLO 5
1.
La Giunta regionale, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali e delle Cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale e sentita la competente commissione consiliare, delibera sulle istanze di riconoscimento avanzate dalle associazioni dei produttori zootecnici in base ai criteri fissati dalla presente legge; provvede inoltre, nel caso vengano meno i requisiti stessi, a revocare il riconoscimento concesso con le modalità di cui sopra.
2.
Il termine per proporre ricorso giurisdizionale avverso la deliberazione di cui al comma precedente decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione con cui vengono esternate le dichiarazioni della Giunta regionale.
ARTICOLO 6
1.
Le associazioni dei produttori zootecnici riconosciute possono ottenere aiuti previsti dalle leggi dello Stato e dalle leggi regionali e previsti dalla CEE al fine di migliorare la struttura produttiva e di commercializzazione dei prodotti zootecnici.
2.
I contributi di cui al
secondo comma dell' art. 7 della legge 8 luglio 1975, n. 306
, sono concessi dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
ARTICOLO 7
1.
Le deliberazioni dell' assemblea delle associazioni di produttori zootecnici, che stabiliscono contributi a carico degli associati ai sensi del
primo comma dell' art. 7 della legge 306/ 1975
sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 8
1.
Il comitato economico, di cui all'
articolo 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306
, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto da 2 rappresentanti di ciascuna delle associazioni dei produttori zootecnici riconosciute ai sensi della presente legge.
2.
Il comitato è assistito, con funzioni consultive, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designato dalle rispettive articolazioni regionali.
3.
Il comitato dura in carica 3 anni ed è presieduto da un componente del comitato stesso eletto nella prima riunione di ogni campagna lattiero casearia.
4.
Ai soli fini del coordinamento interno dei propri lavori il comitato nomina nel proprio seno un segretario.
ARTICOLO 9
1.
Ai fini della determinazione del prezzo del latte alla produzione lo standard merceologico minimo del latte a qualunque uso destinato e le maggiorazioni percentuali da applicare al prezzo base, per l' intero territorio regionale, sono determinati dall' allegata tabella " A".
ARTICOLO 10
1.
Ai fini dell' applicazione della presente legge l' annata lattiero - casearia ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 11
1.
I laboratori riconosciuti idonei dalla Regione dell'Umbria, agli effetti della determinazione delle caratteristiche del latte e dell' applicazione delle maggiorazioni percentuali, sono:
1)
Istituto zooprofilattico sperimentale per l' Umbria e le Marche con sede in Perugia;
2)
Laboratorio di igiene e profilassi di Perugia e Terni;
3)
Laboratori degli Istituti della Università degli studi di Perugia;
4)
Laboratori delle Associazioni provinciali degli allevatori e degli stabilimenti lattiero - caseari che abbiano struttura adeguata e personale abilitato e riconosciute idonee dalla Giunta regionale a seguito di accordo tra le parti.
2.
In caso di contestazione sarà riconosciuto valido il risultato ottenuto da uno dei sottoindicati laboratori, scelto concordemente tra le parti: Istituto zooprofilattico sperimentale per l' Umbria e le Marche con sede in Perugia, Laboratori di igiene e profilassi di Perugia e Terni.
3.
Le parti possono richiedere che il prelievo venga effettuato dal personale di fiducia dei predetti laboratori.
ARTICOLO 12
1.
Alle spese necessarie per l' espletamento delle analisi provvedono le parti, nella misura del 50 per cento ciascuna, per i normali controlli previsti dalla presente legge, a spese del richiedente, nel caso questo abbia mosso una contestazione verso la controparte.
ARTICOLO 13
1.
Ai fini dell' applicazione della presente legge sono ritenuti validi i seguenti metodi di analisi:
1)
Sostanza grassa:
- Gerber
- Fotocolorimetrici
- Analizzatore a raggi infrarossi
- Nefelometrici.
2)
Proteine totali:
- Amido nero
- Arancio G
- Analizzatore a raggi infrarossi
- Kjeldhal.
2.
Le analisi devono essere esperite con frequenza almeno mensile.
3.
Nel caso di contestazione tra le parti, deve essere usata una apparecchiatura automatica che consenta la massima garanzia di risultato quale potrebbe essere una apparecchiatura a raggi infrarossi.
ARTICOLO 14
1.
In sede di formazione del bilancio pluriennale e dei bilanci annuali verranno determinati gli impegni di spesa per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.
ARTICOLO 15
1.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si intendono richiamate le norme della
legge 8 luglio 1975, n. 306
.