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Legge regionale 17 agosto 1983, n.37


Legge regionale n.37 del 17 agosto 1983

Date di vigenza

19/08/1983 entrata in vigore mostra documento vigente dal 19/08/1983
13/09/2001 modifica mostra documento vigente dal 13/09/2001
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 13/09/2001

Regione Umbria
Legge regionale 17 agosto 1983 ,n. 37
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 , recante «interventi straordinari a favore di cooperative edilizie».
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 54 del 18/08/1983

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 , concernente interventi straordinari a favore di cooperative edilizie è modificata ed integrata come il seguito indicato: Al primo comma dell'art. 1 sono soppresse le parole « ricorrendo a mutui agevolati con contributo dello Stato o della Regione d'importo inferiore al 60 per cento del costo di intervento » e sono sostituite con le parole: « ricorrendo a mutui concessi dal Fondo europeo di ristabilimento del Consiglio d'Europa o a mutui agevolati col contributo dello Stato o della Regione d'importo inferiore al 60 per cento del costo d'intervento ».

2. Al secondo comma dell'art. 1 le parole « 50 alloggi » sono sostituite con « 100 alloggi ».

3. Il terzo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente: « Per gli interventi finanziati in applicazione della presente legge valgono le norme ed i requisiti soggettivi relativi al finanziamento originario, fatta eccezione per l'accertamento del costo effettuato ai sensi del precedente comma ».

4. Alla lettera b) dell'art. 3 la parola « originario » è sostituita con « ordinario ».

5. L'art. 4 è sostituito dal seguente: « L'erogazione in semestralità del contributo è disposta dalla Giunta regionale direttamente a favore dell'Istituto di credito mutuante, secondo modalità da concordare con lo stesso ».

ARTICOLO 2

1. Per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le cooperative dovranno presentare domanda entro 20 giorni dall'entrata in vigore della stessa allegando la documentazione prevista dall' art. 3 , primo e secondo comma , della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 .

2. Entro i 30 giorni successivi, la Giunta regionale   [ ... ] [5]  procede all'individuazione delle cooperative ammissibili al contributo.

ARTICOLO 3

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 - come modificata ed integrata con la presente legge - è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni per l'anno 1984.

2. Le conseguenti annualità relative agli esercizi dal 1984 al 1993 sono così determinate:

- lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988;

- lire 110 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993;
 
e saranno iscritte in aggiunta allo stanziamento del cap. 7001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale inerente agli esercizi dal 1984 al 1993.

3. Resta confermato il disposto di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 8 marzo 1982, n. 11 .

4. Agli oneri annuali di cui al precedente secondo comma si farà fronte con quota dello stanziamento previsto nel bilancio pluriennale 1983/ 1985 per l'ammontare del mutuo a pareggio del bilancio pluriennale 1983/ 1985 per l'ammortamento del mutuo a pareggio del bilancio regionale dell'esercizio 1982, al ripiano del quale si è provveduto con altri mezzi.

5. Al bilancio pluriennale 1983/ 1985 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
 

           
Programma operativo    Anno 1984    Anno 1985   
4.21.2.06 (cap. 7001) -     
in aumento  150.000.000  150.000.000 
7.03.2.06 (cap. 6080) -     
in diminuzione  150.000.000  150.000.000 


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione..

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 17 agosto 1983

Marri

[1]