ARTICOLO 2
1.
I contributi vengono erogati dalla Giunta regionale sulla base di un programma di riparto adottato dalla Giunta medesima secondo le seguenti percentuali: il 20 per cento dello stanziamento regionale viene assegnato alla Unione italiana ciechi (UIC), il 29 per cento all'ANMIC, il 20 per cento all'ANMIL, il 13 per cento all'ANMIG, il 6 per cento all'ENS, il 6 per cento all'UNMS, e il 6 per cento all'ANVCG.
2.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio atto provvede ogni due anni dall'entrata in vigore della presente legge alla revisione delle aliquote percentuali di cui al comma precedente, sulla base del numero degli assistiti di ciascuna associazione e del volume dell'attività svolta, da valutare in base al consuntivo di cui al successivo articolo.
ARTICOLO 3
1.
Al fine della formazione del piano di riparto di cui al
precedente art. 2
, gli aventi diritto devono presentare entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale il programma di attività per l'anno successivo ed il relativo piano finanziario.
2.
La Giunta regionale provvede alla liquidazione dei contributi di cui al
precedente art. 2
previa valutazione dei programmi presentati,
[ ... ]
[5]
.
3.
Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto presentano alla Giunta regionale il rendiconto delle attività svolte ed i relativi conti consuntivi.
4.
Qualora la Giunta regionale riscontri difformità rispetto ai programmi presentati o agli obiettivi di cui ai compiti istituzionali, prescritti dagli statuti degli Enti aventi diritto, revoca il contributo stesso.
ARTICOLO 4
Norma transitoria.
1.
Per l'esercizio 1984 il termine di cui al
primo comma del precedente art. 3
è fissato a due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 5
Norma finanziaria.
1.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1984, la spesa di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa, con iscrizione al cap. 2886 - di nuova istituzione nel bilancio regionale - denominato: " Contributi della Regione agli Enti di tutela e assistenza degli invalidi" ( tit. I, sez. 8, rubrica 28, tipo 1.1, cat. 5, settore 07).
2.
Per gli anni dal 1985 in poi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5, comma secondo, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
3.
All'onere di cui al
comma primo
si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 2885, voce 5040, per le finalità della
legge regionale 31 maggio 1982, n. 29
. La stessa riduzione è apportata al programma operativo 5.09.2.02 "Attività assistenziale delle ULSS" del bilancio pluriennale della Regione e gli interventi previsti dalla presente legge saranno inseriti nel programma operativo 5.09.2.03 "Interventi vari in materia di assistenza" dello stesso bilancio pluriennale.