ARTICOLO 1
Trasferimento funzioni
1.
Sono trasferite alle Aziende USL le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla
legge 25 febbraio 1992, n. 210
" Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" e successive modifiche e integrazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'
articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362
" Disposizioni urgenti in materia sanitaria".
2.
I fondi per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1
sono ripartiti tra le Aziende USL, sulla base delle comunicazioni trimestrali contenenti l'ammontare degli importi dovuti per l'erogazione degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti nell'Azienda territorialmente competente.
3.
La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità di attuazione della presente legge anche al fine di omogeneizzare le procedure e la modulistica su tutto il territorio regionale.