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Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20


LEGGE REGIONALE n.20 del 16 Agosto 2001

Date di vigenza

13/09/2001 entrata in vigore mostra documento vigente dal 13/09/2001
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 13/09/2001

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 Agosto 2001 ,n. 20
"Trasferimento alle Aziende USL delle funzioni di cui alla legge 210/1992 - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all' art. 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 ".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 41 del 29/08/2001

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Trasferimento funzioni

1. Sono trasferite alle Aziende USL le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 " Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" e successive modifiche e integrazioni, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 " Disposizioni urgenti in materia sanitaria".

2. I fondi per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono ripartiti tra le Aziende USL, sulla base delle comunicazioni trimestrali contenenti l'ammontare degli importi dovuti per l'erogazione degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti nell'Azienda territorialmente competente.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità di attuazione della presente legge anche al fine di omogeneizzare le procedure e la modulistica su tutto il territorio regionale.

ARTICOLO 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse assegnate con DPCM 22 dicembre 2000 , iscritte in termini di competenza e di cassa nel Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2001, nella U.P.B. 12.1.011 - Cap. 2157 " Indennità per danni causati da trasfusioni e vaccinazioni ( legge n. 210/92 - DPCM 22 dicembre 2000 )".

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 16 agosto 2001

Il Vicepresidente Monelli

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