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Legge regionale 8 giugno 1984, n.29


LEGGE REGIONALE n.29 del 8 giugno 1984

Documento vigente dal 13/12/2001

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 8 giugno 1984 ,n. 29
Norme urbanistiche ed ambientali modificative ed integrative delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40, 9 maggio 1977, n. 20, 4 marzo 1980, n. 14, 18 marzo 1980, n. 19 e 2 maggio 1980, n. 37.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 42 del 14/06/1984

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ Art. 1 ] [7]
[ Art. 1 ] [8]
[ Art. 2 ] [9]
[ Art. 3 ] [10]
[ Art. 4 ] [11]
[ Art. 5 ] [12]
[ Art. 6 ] [13]
Art. 7

Sostituzione dell' art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 .

1. L' art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Gli elenchi delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , predisposti dalle commissioni provinciali, di cui al precedente art. 3, sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e sono notificati ai sensi dell'art. 6, commi primo e secondo, della stessa legge.
 
2. Gli elenchi delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , predisposti dalle commissioni provinciali, dopo la pubblicazione effettuata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della stessa legge, sono approvati dalla Giunta regionale che decide, altresì, sulle opposizioni di cui all'art. 3 della legge medesima, sentita la commissione consiliare competente.
 
  [ ... ] [14]  .
 
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, decide i ricorsi di cui agli artt. 4, terzo comma, e 6, terzo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497
".

[ Art. 8 ] [15]
[ Art. 9 ] [16]
[ Art. 10 ] [17]
Art. 11

Enti, Aziende pubbliche e tutela ambientale .

1. All' art. 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , è aggiunto il seguente art. 10 bis:
 
" Ai fini delle competenze di cui agli artt. 12 e 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , nonchè degli artt. 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , gli Enti e Aziende pubbliche, che intendano realizzare opere incidenti sull'aspetto esteriore dei luoghi, devono inviare alla Giunta regionale copia del progetto di massima, relativo alle opere medesime ".

Art. 12

Poteri sostitutivi e cautelari .

1. L' art. 9 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , è sostituito dal seguente:
 
"   [ ... ] [18] 
 
  [ ... ] [19] 
 
3. I provvedimenti cautelari di cui all' art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , adottati dall'Ente subdelegato, si intendono revocati se entro il termine di tre mesi non sia stato comunicato all'interessato che la commissione provinciale, di cui all'art. 3, ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione a intraprendere i lavori o la sospensione dei lavori iniziati.
 
4. I provvedimenti cautelari, di cui al precedente comma, possono essere adottati in via alternativa dalla Giunta regionale
".

Art. 13

Poteri di annullamento in materia ambientale .

1. Il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , è sostituito dal seguente: " La Giunta regionale, per motivi di pubblico interesse, anche su proposta delle commissioni provinciali, di cui all'art. 3, della presente legge, può annullare gli atti amministrativi illegittimi assunti dagli Enti subdelegati, entro il termine di diciotto mesi dalla conoscenza dell'atto medesimo, con la stessa procedura di cui all' art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ".

Art. 14

Individuazione dell'organo competente in materia ambientale .

1. L' art. 11 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Tutte le funzioni indicate nella legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nel regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 , che non siano state specificatamente regolate dalla presente legge, sono esercitate dalla Giunta regionale quando nella legge e nel decreto predetti si legge " Ministro" , " Ministero" e " Governo" ".

Art. 15

Modifica degli artt. 12 e 13 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 .

1. Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , sono soppresse le parole: " ai Comuni ".

2. Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 , è abrogato.

Art. 16

Modifica dell' art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19 e modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 giugno 1981, n. 32 , in materia di vincolo idrogeologico .

1. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle Comunità montane o, in caso di non appartenenza ad alcuna Comunità, dei Comuni, competenti per territorio, predispone la carta delle zone già assoggettate e di quelle da assoggettare al vincolo idrogeologico e ai vincoli per gli scopi, di cui all' art. 17 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267 .

[ 2. ] [21]

3. I Comuni ed i Consorzi economico - urbanistici, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, in sede di adozione degli strumenti urbanistici generali, che ricomprendano previsioni insediative su aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, devono predisporre uno studio idrogeologico per verificare la compatibilità degli interventi edificatori nelle aree medesime.

4. Negli atti di approvazione degli strumenti urbanistici generali la Giunta regionale detta norme e prescrizioni anche sulla base del regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1 .

5. Il sindaco nel rilasciare la concessione o l'autorizzazione edilizia verifica la conformità del progetto con le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma .

6. Fino a quando gli strumenti urbanistici generali non contengono le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma , le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico, limitatamente ai terreni su cui è consentita l'attività edificatoria, sono concesse dal sindaco.

7. E' abrogata la disposizione di cui al terzo alinea dell' art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19 .

[20]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 8 giugno 1984

Marri

Note sulla vigenza

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 18 agosto 1989, n. 26.

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 18 agosto 1989, n. 26. - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[9] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[10] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[11] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[12] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[13] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[14] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[15] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[16] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31.

[17] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[18] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[19] - Abrogazione da: Articolo 28 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 10 aprile 1995, n. 28.

[20] - Abrogazione da: Articolo 115 Comma 1 legge Regione Umbria 16 settembre 2011, n. 8.

[21] - Abrogazione da: Articolo 51 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 19 novembre 2001, n. 28.