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Legge regionale 16 aprile 1998, n. 13


LEGGE REGIONALE n.13 del 16 Aprile 1998

Date di vigenza

25/04/1998 entrata in vigore mostra documento vigente dal 25/04/1998
13/12/2001 modifica mostra documento vigente dal 13/12/2001
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 13/12/2001

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 Aprile 1998 , n. 13
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 27 del 24/04/1998

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Rinegoziazione mutui.

1. I mutui, anche quelli agevolati già contratti ai sensi della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33 , così come modificata e integrata dalla legge regionale 7 maggio 1997, n. 18 e dalla legge regionale 29 ottobre 1997, n. 32 , e delle altre leggi regionali incentivanti il settore turistico-alberghiero, possono essere rinegoziati dai beneficiari con l'istituto convenzionato, mantenendo le provvidenze acquisite, ferme restando la destinazione e la misura del contributo in conto interessi di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 della citata legge.

[ ARTICOLO 2 ] [4]

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 16 aprile 1998

Bracalente

[1]