Capo I
Artigianato
ARTICOLO 4
Funzioni e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni amministrative relativi:
a)
alla disciplina degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato;
b)
alla determinazione dei requisiti, dei criteri e dei presupposti per la concessione e la erogazione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, comunque denominati;
c)
alle attività inerenti il sistema informativo regionale e l'Osservatorio regionale dell'artigianato, e alla connessione con il Sistema informativo e osservatorio economico nazionale dell'artigianato (S.I.O.E.) di cui alla
L. 3 ottobre 1987, n. 399
;
d)
allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione;
e)
alla promozione e allo sviluppo dei servizi reali alle imprese;
f)
alla valorizzazione, alla qualificazione e allo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale;
g)
alla definizione delle intese con lo Stato per l'avvalimento dei comitati tecnici regionali di cui all'
articolo 37 della L. 25 luglio 1952, n. 949
, nelle ipotesi di cofinanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'
articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
[12]
ARTICOLO 5
Funzioni e compiti conferiti alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni concernenti la erogazione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.
2.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate ai sensi della
L.R. 12 marzo 1990, n. 5
e successive modificazioni e integrazioni.
[13]
ARTICOLO 6
Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1.
Tutte le funzioni connesse con l'attività degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato a livello provinciale, così come disciplinate dalla
L.R. 7 novembre 1988, n. 42
e successive modificazioni e integrazioni, sono trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
[14]
Capo II
Industria e insediamenti produttivi
ARTICOLO 8
Funzioni riservate alla Regione .
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di industria, così come delegate dallo Stato ai sensi dell'
articolo 19
, commi 1, 2 e 4 del
decreto legislativo n. 112 del 1998
, ivi compresa la determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la erogazione alle industrie di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, comunque denominati.
ARTICOLO 9
Funzioni conferite alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate dalla
L.R. 23 marzo 1995, n. 12
, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.
2.
Sono sub-delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la concessione e la erogazione alle imprese industriali di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari.
ARTICOLO 10
Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1.
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura esercitano le funzioni loro attribuite dall'
articolo 20 del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
ARTICOLO 11
Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate.
1.
La Regione disciplina con legge le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'
articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
2.
Con la legge di cui al
comma 1
, la Regione detta anche criteri e procedure volti a garantire:
a)
che la individuazione delle aree avvenga prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi;
b)
che sia assicurata la partecipazione degli enti locali interessati, anche mediante accordi di programma.
ARTICOLO 12
Funzioni relative alla materia insediamenti produttivi.
1.
Le funzioni relative agli insediamenti produttivi, sono quelle concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie, ai sensi dell'
articolo 23, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
ARTICOLO 13
Funzioni conferite ai comuni.
1.
I comuni esercitano, anche in forma associata, le funzioni loro attribuite in materia di insediamenti produttivi dagli articoli 23, comma 1, e 24 del
decreto legislativo n. 112 del 1998
.
ARTICOLO 14
Assistenza alle imprese e sportello unico per le attività produttive.
1.
La Regione, nell'ambito delle funzioni di assistenza alle imprese di cui all'
articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998
assicura la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'
articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998
, nonché agli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
2.
Al fine di garantire una informazione capillare e completa in tutto il territorio regionale, la Regione, per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 1
, si avvale prioritariamente degli sportelli unici costituiti dai comuni in forma singola o associata ai sensi dell'
articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
3.
La Regione, in attuazione anche di quanto previsto dall'
articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998
e dall'
articolo 13 della legge regionale n. 34 del 1998
, sull'individuazione dei livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni attribuite ai comuni, promuove, con il concorso del Consiglio delle autonomie locali, le opportune intese tra i comuni al fine di favorire l'istituzione degli sportelli unici in ambiti di utenza adeguati.
4.
La Regione, anche con la collaborazione delle province e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, assicura agli sportelli unici la disponibilità di tutte le informazioni necessarie.
5.
In caso di stipula di patti territoriali o contratti d'area, la gestione dello sportello unico può essere attribuita, sulla base delle intese di cui al
comma 3
, al soggetto pubblico responsabile del patto e del contratto.
ARTICOLO 15
Funzioni relative alla materia energia.
1.
Le funzioni relative alla materia energia concernono la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, così come indicate dall'
articolo 28 del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
ARTICOLO 16
Funzioni e compiti riservati alla Regione.
1.
La Regione esercita le funzioni amministrative delegate dall'
articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998
, nonché quelle già delegate dall'
articolo 9 della L. 9 gennaio 1991, n. 10
e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quelle sub-delegate alle province dall'
articolo 17, comma 2
della presente legge.
2.
Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti attribuiti dall'
articolo 30
, commi 2 e 5 del
decreto legislativo n. 112 del 1998
, nonché le funzioni già attribuite dall'
articolo 5
, commi 1 e 2, e dall'
articolo 6, comma 1 della legge n. 10 del 1991
e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
In riferimento all'
articolo 15
, la Regione adotta il Piano Energetico Regionale (P.E.R.) che costituisce lo strumento di attuazione della politica energetica regionale e ne fissa gli obiettivi con particolare riferimento agli aspetti ambientali, avvalendosi anche delle forme di incentivazione previste dalla
legge n. 10 del 1991
.
4.
La Regione concorre alla elaborazione delle norme attuative sulle tipologie tecnico-costruttive ai sensi dell'
articolo 4
, commi 1, 2, 3 e 4 della
legge n. 10 del 1991
e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 3, 5, 6, 16 e 17 della
L. 9 gennaio 1991, n. 9
e successive modificazioni ed integrazioni.
5.
La Regione determina i requisiti, i criteri e i presupposti per la concessione e la erogazione degli ausili finanziari previsti dalla legge.
6.
La Regione, per le finalità di cui alla
legge n. 10 del 1991
, può stipulare convenzioni e accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali e per programmi di diagnosi energetica.
7.
La Regione concorre alla stipulazione dell'accordo di programma di cui all'
articolo 30, comma 2 della legge n. 9 del 1991
.
8.
La Regione svolge funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412
.
ARTICOLO 17
Funzioni e compiti conferiti alle province.
1.
Le province, nell'ambito delle linee di indirizzo e coordinamento previste dal piano regionale sull'uso delle fonti rinnovabili di energia, esercitano le funzioni loro attribuite dall'
articolo 31, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
2.
Sono sub-delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la erogazione e la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della
legge n. 10 del 1991
, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.
3.
Le province svolgono le funzioni amministrative relative al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, ed in particolare quelle di cui all'
articolo 31, comma 3 della legge n. 10 del 1991
, salvo quelle attribuite ai comuni ai sensi dell'
articolo 18
.
ARTICOLO 18
Funzioni e compiti conferiti ai comuni.
1.
I comuni esercitano le funzioni di controllo in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici di cui agli articoli 33, 34 e 35 della
legge n. 10 del 1991
e successive modificazioni e integrazioni. I comuni con più di quarantamila abitanti esercitano, altresì, le funzioni di controllo previste dall'articolo 31, comma 3 della stessa legge, nonché quelle di cui all'
articolo 2
, commi 3 e 4, all'articolo 4, comma 5 e all'
articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993
.
2.
I comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti prevedono, nell'ambito del piano regolatore generale, il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge n. l0 del 1991.
Capo IV
Miniere e risorse geotermiche
ARTICOLO 19
Funzioni relative alla materia miniere e risorse geotermiche.
1.
Le funzioni amministrative relative alla materia miniere e risorse geotermiche concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività, così come indicate dall'
articolo 32 del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
ARTICOLO 20
Funzioni e compiti riservati alla Regione.
1.
La Regione esercita le funzioni delegate dall'
articolo 34
, commi 1, 3 e 4 del
decreto legislativo n. 112 del 1998
, salvo quanto disposto dall'
articolo 21, comma 1
.
2.
La Regione determina i presupposti, i requisiti e i criteri per la concessione ed erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari dei permessi di ricerca o di concessione di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.
3.
La Giunta regionale determina annualmente l'ammontare dei canoni minerari e delle tariffe relative ad autorizzazioni, verifiche e collaudi, entro i limiti fissati con legge della Repubblica.
4.
La Regione provvede a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati concernenti le informazioni acquisite dai titolari di permessi e di concessioni, ai sensi dell'
articolo 34, comma 6 del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
ARTICOLO 21
Funzioni conferite alle province.
1.
Sono delegate alle province le funzioni amministrative di vigilanza e di polizia sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonché le funzioni di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere.
2.
Sono sub-delegate alle province:
a)
le funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti;
b)
le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche;
c)
la concessione e la erogazione degli ausili di cui all'
articolo 20, comma 2
, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.
ARTICOLO 22
Valutazione di impatto ambientale.
1.
La Regione provvede alla valutazione di impatto ambientale dei progetti di ricerca e di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma, così come disciplinato dalla
L.R. 9 aprile 1998, n. 11
.
2.
I comuni rilasciano i pareri di cui all'
articolo 5, comma 4 della legge regionale n. 11 del 1998
e partecipano alla conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'articolo 6 della legge medesima.
Capo V
Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ARTICOLO 24
Funzioni e compiti conferiti alla Regione.
1.
Le funzioni di controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferite alla Regione ai sensi dell'
articolo 37, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998
, sono esercitate dalla Giunta regionale.
2.
Lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'
articolo 5 della L. 29 dicembre 1993, n. 580
, salva l'ipotesi di cui all'
articolo 38, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 112 del 1998
, è disposto con decreto del presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.
3.
Il Consiglio regionale procede alla designazione del componente del collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riservato alla Regione ai sensi dell'
articolo 17 della legge n. 580 del 1993
.
4.
La Regione trasmette annualmente al Ministro dell'industria, commercio e artigianato una relazione sull'attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentita l'unione regionale delle stesse. Per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la stesura della relazione, le camere di commercio trasmettono alla Regione gli statuti e le loro modificazioni, i bilanci corredati delle relazioni illustrative, nonché il consuntivo dei programmi attuati.
5.
La Regione promuove forme di collaborazione con il sistema camerale e tra questo e il sistema degli enti locali.
ARTICOLO 25
Funzioni relative alla materia fiere e mercati.
1.
Le funzioni amministrative relative alla materia fiere e mercati ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati, così come indicate dall'
articolo 39, comma 1
,
prima parte del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
[15]
ARTICOLO 28
Funzioni relative alla materia commercio.
1.
Le funzioni amministrative relative alla materia commercio ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, di commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita, nonché quelle concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio, così come indicate dall'
articolo 39, comma 1
,
seconda parte del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
[18]
ARTICOLO 29
Funzioni e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione i compiti e le funzioni amministrative relative:
a)
alle competenze già delegate ai sensi degli articoli 52, comma 1 e 77 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977
;
b)
alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio nonché allo sviluppo dei servizi reali alle piccole e medie imprese;
c)
alla programmazione, nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale, anche avvalendosi per l'organizzazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), di corsi di qualificazione tecnica e manageriale degli operatori commerciali con l'estero, di cui all'
articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977
;
d)
alla determinazione dei requisiti, dei criteri e dei presupposti per la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati;
e)
allo studio, alla ricerca e alla programmazione in materia di consumi; alla promozione dell'associazionismo tra consumatori alla cura degli osservatori regionali dei prezzi, consumi, tariffe e tributi locali.
[19]
ARTICOLO 30
Funzioni conferite alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative relative alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.
2.
Sono inoltre, trasferite le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione dei corsi di qualificazione tecnica e manageriale degli operatori commerciali con l'estero. Le province, per l'esercizio delle funzioni, possono avvalersi anche dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).
[20]
ARTICOLO 31
Funzioni e compiti conferiti ai comuni.
1.
Sono trasferiti ai comuni i compiti e le funzioni amministrative relativi:
a)
all'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di ogni genere;
b)
al controllo sui numeri isolati di arte varia e sull'impiego degli artisti extracomunitari.
[21]
ARTICOLO 33
Funzioni concernenti la materia turismo.
1.
Le funzioni concernenti la materia turismo ed industria alberghiera, così come definita dall'
articolo 43 del decreto legislativo n. 112 del 1998
, comprendono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.
[23]
ARTICOLO 34
Funzioni e compiti riservati alla Regione.
1.
La Regione promuove la valorizzazione e lo sviluppo del turismo, nel quadro delle linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'
articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
2.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:
a)
allo studio, alla ricerca e alla programmazione in materia di qualificazione dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e assistenza al turista;
b)
alla promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale nonché delle diverse componenti dell'offerta turistica presenti nel territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva;
c)
ai criteri per l'organizzazione, anche in forma telematica ed informatizzata, nell'ambito del sistema informativo regionale, o di altri sistemi, della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;
d)
all'istituzione e al funzionamento dell'osservatorio regionale sul turismo di cui alla
L.R. 8 agosto 1996, n. 20
;
e)
alla programmazione e al coordinamento in relazione ai profili professionali inerenti al turismo, in collegamento con gli altri soggetti pubblici competenti nonché all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche e alla tenuta dei relativi elenchi ricognitivi;
f)
alla programmazione e al coordinamento in materia di intermediazione turistica e di agenzie di viaggio e turismo;
g)
alla determinazione dei requisiti minimi e delle modalità di funzionamento ed esercizio delle attività compiute dalle associazioni senza scopo di lucro e dalle pro-loco;
h)
alla determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la erogazione alle imprese ed alle associazioni turistiche di contributi, sovvenzioni ed incentivi, comunque denominati;
i)
alle funzioni di vigilanza e controllo sugli enti strumentali del comparto turistico;
l)
alla tenuta dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo;
m)
alla tenuta dell'elenco delle strutture ricettive;
n)
alla classificazione delle strutture ricettive.
[24]
ARTICOLO 35
Funzioni e compiti conferiti alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative relative:
a)
al rilascio della autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo di cui alla
L.R. 16 febbraio 1998, n. 5
, dandone comunicazione alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo ivi previsto;
b)
alla realizzazione di corsi finalizzati all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, nell'ambito degli strumenti programmatori regionali ed in conformità con le leggi regionali sulle professioni turistiche;
c)
alla concessione e all'erogazione alle imprese di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.
2.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate ai sensi della
legge regionale n. 20 del 1996
.
[25]
ARTICOLO 36
Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1.
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alla tenuta del registro dei titolari e dei gestori di imprese turistiche di cui alla
L.R. 30 agosto 1988, n. 37
.
[26]
ARTICOLO 37
Funzioni e compiti conferiti ai comuni.
1.
Sono trasferite ai comuni, oltre le funzioni ed i compiti amministrativi loro conferiti dalla legislazione nazionale e regionale di settore, quelle relative:
a)
alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle norme in materia di esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo di cui alla
L.R. 22 giugno 1989, n. 20
e successive modificazioni e integrazioni;
b)
alla gestione del vincolo di destinazione alberghiera di cui all'
articolo 8 della L. 17 maggio 1983, n. 217
.
[27]
ARTICOLO 39
Trasferimento funzioni dei servizi turistici territoriali.
1.
Le funzioni ed i compiti svolti sul territorio dai servizi turistici territoriali - IAT, sono trasferiti ai comuni.
2.
I beni mobili e immobili e le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti attualmente svolti dai servizi turistici territoriali - IAT, sono trasferiti ai comuni, secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 19 della
l.r. 34/1998
.
3.
I comuni, già ricompresi negli ambiti operativi dei servizi turistici territoriali - IAT, si associano secondo le forme previste dal
Capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142
, per l'organizzazione e la gestione dei servizi turistici locali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4.
I beni mobili ed immobili, il personale e le risorse finanziarie funzionali alla organizzazione e alla gestione dei servizi turistici territoriali sono messi a disposizione, da parte dei comuni cui sono stati trasferiti, della struttura associativa costituita ai sensi del
comma 3
.
5.
Il trasferimento ai comuni dei beni, del personale e delle risorse finanziarie ed il concreto esercizio delle funzioni è subordinato alla costituzione delle strutture associative, ai sensi del
comma 3
.
5-bis.
Entro un anno dalla costituzione delle forme associative previste dal
comma 3
, la Giunta regionale procede, anche su proposta dei Comuni, alla verifica della adeguatezza degli ambiti territoriali ivi individuati.
[30]
5-ter.
I Comuni destinatari dei trasferimenti, possono individuare nella Comunità montana, il soggetto per la gestione associata delle funzioni
[31]
[29]
ARTICOLO 43
Patrimonio.
1.
I beni immobili di proprietà della A.P.T. regionale, necessari allo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'
articolo 39
, o comunque utili allo svolgimento della promozione, dell'offerta e dell'accoglienza turistica, sono trasferiti ai comuni nei quali sono situati, secondo quanto disposto dall'
articolo 17 della legge regionale n. 34 del 1998
.
[35]
Capo X
Disposizioni comuni
ARTICOLO 45
Funzioni generali riservate alla Regione.
1.
Nell'ambito delle materie del presente titolo, sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:
a)
al concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore, ivi compreso il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree interessate da programmi comunitari;
b)
alle intese e alle concertazioni che regolano i rapporti della Regione con la Comunità europea, lo Stato e le altre regioni;
c)
all'approvazione di piani pluriennali e annuali per il coordinamento e l'armonizzazione in un quadro unitario degli interventi e alla verifica della relativa attuazione;
d)
alla realizzazione di programmi di sviluppo territoriale o settoriale, attuati secondo la procedura negoziale, di cui all'
articolo 6 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123
, che richiedano l'unitario esercizio a livello regionale, ivi comprese le funzioni e gli adempimenti relativi alla concessione ed erogazione di ausili finanziari da essi previsti;
e)
al coordinamento dei sistemi informativi al fine del miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, ai sensi dell'
articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998
, anche con la collaborazione delle province e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. A tal fine, la Regione individua forme di raccordo delle strutture e degli sportelli unici istituiti dai comuni ai sensi dell'
articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998
e dall'
articolo 14
della presente legge;
f)
alla determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regione, enti locali, autonomie funzionali e soggetti privati;
g)
al coordinamento per lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti e dell'internazionalizzazione delle imprese;
h)
alla definizione di speciali qualità delle imprese ai fini della concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici;
i)
ai rapporti con le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
ARTICOLO 46
Funzioni riservate alla Regione in materia di accesso al credito.
1.
Ai sensi dell'
articolo 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998
, tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione nelle materie di cui al presente titolo, sono ricomprese anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato secondo i principi contenuti nel
decreto legislativo n. 123 del 1998
, i controlli sulla sua effettiva destinazione, e la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito e con l'Artigiancassa.
2.
Le funzioni di cui al
comma 1
, comprendono le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
ARTICOLO 47
Funzioni riservate alla Regione in materia di commercializzazione dei prodotti e internazionalizzazione delle imprese.
1.
La Regione, sulla base degli indirizzi forniti dal CIPE ai sensi dell'
articolo 24 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143
definisce le politiche ed i programmi rivolti ai processi di commercializzazione dei prodotti e internazionalizzazione delle imprese, per i settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale, del turismo, del commercio e dei servizi.
2.
Le funzioni di cui all'
articolo 48 del decreto legislativo n. 112 del 1998
, sono riservate alla Regione che esercita altresì quelle previste dall'articolo 18, comma 2 dello stesso decreto, nel rispetto del principio di concorrenza con lo Stato.
3.
La Regione favorisce la gestione unitaria delle attività di promozione economica tra tutti i soggetti operanti nel settore, in attuazione di quanto previsto dall'
articolo 3 della L. 25 marzo 1997, n. 68
recante norme di riforma dell'I.C.E.
4.
Per il conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 3
, la Regione istituisce un apposito soggetto dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile, al quale possono aderire tutti i soggetti pubblici interessati.
ARTICOLO 48
Fondo unico regionale industria.
1.
È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali, nel quale confluiscono le risorse provenienti dallo Stato per l'industria ai sensi dell'
articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 112 del 1998
e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno per l'industria.
2.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base del bilancio di previsione, definisce il riparto, tra le diverse tipologie di intervento, delle risorse finanziarie del fondo regionale nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate alla Regione ai sensi dell'
articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
Capo I
Tutela della salute
ARTICOLO 80
Funzioni concernenti le materie della salute umana e della sanità veterinaria.
1.
La Regione esercita le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle materie della salute umana e della sanità veterinaria, così come indicati dall'
articolo 113 del decreto legislativo n. 112 del 1998
, non riservati allo Stato.
2.
Sono riservate, in particolare, alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi relativi:
a)
all'approvazione dei piani e programmi non aventi rilievo e applicazione nazionale;
b)
all'adozione dei provvedimenti puntuali per l'erogazione delle prestazioni;
c)
alla verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall'
articolo 115, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998
, nonché, alla vigilanza successiva, ivi compresa la verifica della applicazione della buona pratica di laboratorio;
d)
alle verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'
articolo 119, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 112 del 1998
;
e)
all'adozione dei provvedimenti d'urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica qualora l'emergenza abbia una dimensione sovracomunale;
f)
alla pubblicità sanitaria di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 175
, ad esclusione delle funzioni previste dagli articoli 7 e 9 stessa legge, riservate allo Stato e ferme restando le competenze del sindaco di cui agli articoli
2, comma
1, e 6 della stessa legge;
g)
all'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e alle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, ivi comprese quelle di vigilanza amministrativa, di controllo, di indirizzo e di verifica e quelle relative alla disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento;
h)
alla vigilanza ed al controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché le funzioni già di competenza delle regioni sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali;
i)
alla vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'
articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
, istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale;
l)
al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione a concorsi indetti a livello regionale e infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le ASL per l'assistenza generica e specialistica di cui alla
L. 10 luglio 1960, n. 735
, e all'
articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
.
3.
La Regione esercita, inoltre, le funzioni ed i compiti amministrativi delegati ai sensi dell'
articolo 114, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998
, concernenti i prodotti cosmetici.
ARTICOLO 81
Avvalimento S.S.R.
1.
La Regione, per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio o esecutivo può avvalersi degli uffici e delle strutture del servizio sanitario regionale.
ARTICOLO 82
Funzioni e compiti relativi alla materia servizi sociali.
1.
Le funzioni ed i compiti concernenti la materia servizi sociali comprendono le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia, così come definite dall'
articolo 128, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
ARTICOLO 83
Ripartizione delle funzioni e dei compiti in materia di servizi sociali.
1.
Le funzioni amministrative concernenti i servizi sociali, di cui all'
articolo 132, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998
, sono individuate e ripartite tra la Regione e gli enti locali, ai sensi della
L.R. 23 gennaio 1997, n. 3
.
2.
Le funzioni amministrative concernenti la promozione e il coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, di cui all'
articolo 132, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998
, sono ripartite tra la Regione e gli enti locali ai sensi della
L.R. 2 novembre 1993, n. 12
e della
L.R. 25 maggio 1994, n. 15
.
ARTICOLO 84
Funzioni e compiti riservati alla Regione in materia di invalidi civili.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi:
a)
alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all'
articolo 130, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1998
;
b)
alla definizione dei criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario disciplinata dal
D.P.R. 21 settembre 1994, n 698
emanato in attuazione della
L. 24 dicembre 1993, n. 537
;
c)
alla definizione dei criteri di semplificazione del procedimento ai fini dell'ammissibilità dell'accertamento sanitario dell'invalidità civile anche nell'ambito di procedimenti, diversi da quelli le cui funzioni sono attribuite ai comuni, per l'accesso a prestazioni e benefici riservati alle persone disabili.
[54]
ARTICOLO 88
Modifica e integrazione della
legge regionale n. 3 del 1997
, relativa al riordino funzioni socio-assistenziali.
1.
Il
comma 1, dell'articolo 34 della l.r. 3/1997
è sostituito dai seguenti: "
1. Il piano sociale regionale è lo strumento di governo del sistema dei servizi e delle attività sociali mediante il quale la regione definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità sociali, gli ambiti territoriali ottimali per la programmazione e la gestione degli interventi sociali ed i criteri per la relativa attuazione.
1/bis. Gli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, sono definiti secondo la procedura partecipativa prevista dall'
articolo 13 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34
".
2.
All'
articolo 35, comma 1 della l.r. 3/1997
le parole "con le modalità di cui all'
articolo 28
", sono sostituite dalle seguenti "anche in forma associata negli ambiti territoriali ottimali definiti dal piano sociale regionale".
3.
I numeri I) e II), della
lettera b), del comma 1, dell'articolo 46 della l.r. 3/1997
, sono sostituiti dalle seguenti lettere:
"
a) il 60 per cento fra tutti i comuni in proporzione alla popolazione residente;
b) il 20 per cento al fine di incentivare le forme di gestione associativa fra i comuni dell'ambito territoriale;
c) il 15 per cento per il funzionamento di progetti di innovazione sociale previsti dal piano sociale regionale;
d) il 5 per cento per iniziative dirette della regione.
"
Capo III
Istruzione scolastica
ARTICOLO 89
Programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico.
1.
La programmazione e la gestione del servizio scolastico ricomprendono l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e la continua erogazione dei servizi di istruzione, come definiti dall'
articolo 136 del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
ARTICOLO 90
Funzioni riservate alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi:
a)
alla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b)
alla programmazione della rete scolastica nell'ambito del piano regionale, nei limiti delle disponibilità umane e finanziarie e sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla
lettera a)
;
c)
alla suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento della offerta formativa;
d)
alla determinazione del calendario scolastico;
e)
ai contributi alle scuole non statali;
f)
alle iniziative e alle attività di promozione relative all'ambito delle funzioni di cui alle precedenti lettere;
g)
alla formulazione del parere al Ministro della pubblica istruzione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo delle scuole di ogni ordine e grado.
ARTICOLO 91
Riordino delle funzioni.
1.
La Regione provvede al riordino delle funzioni conferite in materia di programmazione e gestione del servizio scolastico.
ARTICOLO 93
Funzioni e compiti conferiti ai comuni.
1.
I comuni esercitano le funzioni e i compiti loro attribuiti dall'
articolo 139, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998
, nonché, in collaborazione con le comunità montane e le province, quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche.
Capo IV
Formazione professionale
ARTICOLO 95
Funzioni e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi:
a)
alla programmazione pluriennale ed annuale della formazione professionale, compresa quella del personale del servizio sanitario nazionale, dell'orientamento professionale e della promozione educativa ed educazione permanente;
b)
agli adempimenti, avvalendosi anche delle province, connessi all'attività di alta formazione di interesse interregionale o che richiedano una gestione unitaria a livello regionale;
c)
agli adempimenti connessi ai rapporti con l'Unione europea e alla attuazione e controllo della realizzazione dei programmi comunitari, con particolare riferimento al monitoraggio, al controllo di gestione, alla valutazione dell'efficacia, agli adempimenti finalizzati ai saldi contabili, ai certificati di esecuzione e alla rendicontazione e ad ogni altro adempimento ad essi connesso;
d)
alla programmazione, in raccordo con le province, delle iniziative volte a realizzare l'integrazione tra i sistemi educativi-formativi e quello produttivo;
e)
all'osservazione del mercato del lavoro e delle professioni per il miglioramento delle politiche del lavoro e all'indicazione alle province sulle tendenze del mercato del lavoro e dei relativi fabbisogni formativi;
f)
alla formazione professionale e all'aggiornamento del personale della Regione e degli enti, agenzie e istituti regionali;
g)
alla formazione professionale del personale del servizio sanitario, che richiede una gestione unitaria a livello regionale.
ARTICOLO 96
Funzioni e compiti conferiti alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni in materia di formazione, orientamento professionale ed educazione permanente, ivi comprese quelle di cui all'
articolo 144, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
[62]
2.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate dall'
articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 1981, n. 69
e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
Le province organizzano ed attuano i servizi di orientamento professionale, collocati all'interno dei centri per l'impiego di cui all'
articolo 4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469
, in forma integrata agli altri servizi per le politiche del lavoro ed in raccordo con gli altri enti locali.
Capo V
Beni e attività culturali
ARTICOLO 98
Funzioni e compiti concernenti la materia beni e attività culturali.
1.
Le funzioni ed i compiti relativi alla materia beni e attività culturali comprendono le attività di tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali, dei beni ambientali, nonché le attività culturali ad essi connessi, così come definiti dall'
articolo 148, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
ARTICOLO 99
Tutela e conservazione dei beni culturali.
1.
La Regione e gli enti locali concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla attività di conservazione dei beni culturali, intesa come attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali ed ambientali.
2.
Ferme restando le funzioni amministrative esercitate dalla Regione in ordine alla tutela dei beni bibliografici di cui agli articoli 7 e 9 del
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3
e all'
articolo 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
, la Regione coopera con lo Stato alla definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione dei beni culturali, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta e la elaborazione dei dati a livello nazionale, ai sensi dell'
articolo 149, comma 4, lettera e) del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
3.
La Regione, le province ed i comuni possono formulare proposte ai fini di:
a)
apposizione di vincolo diretto o indiretto di interesse storico o artistico e vigilanza su beni vincolati;
b)
espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico.
4.
La Regione, le province ed i comuni possono esercitare, ove lo Stato rinunci, il diritto di prelazione di cui all'
articolo 31 della L. 1° giugno 1939, n. 1089
.
ARTICOLO 100
Gestione dei beni culturali.
1.
Le province e i comuni provvedono alla gestione dei musei e degli altri beni culturali trasferita ai sensi dell'
articolo 150, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998
e a tal fine esercitano le attività concernenti:
a)
l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale; i servizi aggiuntivi; le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;
b)
la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;
c)
la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'
articolo 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
2.
La Regione detta con legge le norme generali sull'organizzazione, funzionamento e sostegno dei musei e degli altri beni culturali la cui gestione sia trasferita ai sensi del
comma 1
.
ARTICOLO 101
Valorizzazione dei beni culturali.
1.
La Regione e gli enti locali curano, anche mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali, anche con lo Stato, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ponendo in essere, a tal fine, ogni attività diretta a migliorarne le condizioni di conoscenza e conservazione e ad incrementarne la fruizione ai sensi dell'
articolo 152, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
ARTICOLO 102
Promozione delle attività culturali.
1.
La Regione e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività rivolte a formare e diffondere le espressioni della cultura e dell'arte, ponendo in essere, a tal fine, ogni iniziativa diretta a suscitarne lo sviluppo e la diffusione ed a sostenerle, ai sensi dell'
articolo 153, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998
.
ARTICOLO 103
Commissione regionale per i beni e le attività culturali.
1.
La Giunta regionale promuove la costituzione della Commissione regionale per i beni e le attività culturali, composta secondo quanto previsto dall'
articolo 154 del decreto legislativo n. 112 del 1998
, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell'articolo 155 dello stesso decreto legislativo.
2.
La Giunta regionale approva il regolamento per il funzionamento della Commissione regionale per i beni e le attività culturali.
3.
La Commissione regionale per i beni e le attività culturali è costituita con decreto del Presidente della Giunta.
4.
La Commissione regionale per i beni e le attività culturali costituisce strumento di cooperazione strutturale e funzionale tra lo Stato, la Regione e gli enti locali per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e per la promozione delle attività culturali.
ARTICOLO 104
Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali.
1.
La Regione e gli enti locali promuovono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, azioni coordinate di intervento nel settore dello spettacolo al fine di incrementare le attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive, valorizzandone la qualità e la progettualità, anche al fine di un migliore equilibrio delle presenze, dei soggetti e delle attività teatrali sull'intero territorio regionale.
2.
La Regione provvede alla programmazione degli interventi diretti alla promozione dello sviluppo, della qualificazione e della produzione delle attività di cui al
comma 1
.
ARTICOLO 105
Funzioni e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:
a)
alla programmazione degli impianti sportivi, attraverso il programma pluriennale delle opere pubbliche ed il piano attuativo annuale e di intervento di settore;
b)
alla programmazione delle iniziative di promozione sportiva e motorio-ricreativa e delle manifestazioni sportive, così come disciplinata dalla
L.R. 4 luglio 1997, n. 21
;
c)
alla tutela della salute dei cittadini nell'esercizio della pratica sportiva e motorio-ricreativa;
d)
alla tutela della salute dei cittadini ed alla regolamentazione dei Centri di attività motoria (C.A.M.) di cui al
titolo IV della legge regionale n. 21 del 1997
e al
Reg. 29 maggio 1998, n. 16
.
ARTICOLO 106
Funzioni conferite alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni relative alla concessione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b) e d) della
legge regionale n. 21 del 1997
.
ARTICOLO 107
Funzioni conferite ai comuni.
1.
I comuni esercitano le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'apertura e all'esercizio dei C.A.M..
TITOLO V
Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio
Capo I
Ambito di applicazione
ARTICOLO 109
Ambito di applicazione.
1.
Le disposizioni contenute nel presente titolo costituiscono integrazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale n. l0 del 1998 con specifico riferimento alle materie dell'agricoltura, delle foreste ed economia montana, della caccia e pesca e danno attuazione all'
articolo 28
, commi 2 e 3 della
legge n. 142 del 1990
, in materia di delimitazione dei territori montani.
ARTICOLO 110
Funzioni e compiti conferiti alle comunità montane.
1.
Sono trasferiti alle comunità montane, i compiti e le funzioni amministrativi relative:
a)
al riconoscimento del diritto ai benefici fiscali a favore dei coltivatori diretti previsti dalla
L. 6 agosto 1954, n. 604
per la formazione della piccola proprietà contadina;
b)
al riconoscimento delle agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della
L. 21 febbraio 1977, n. 36
;
c)
all'attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento dei benefici fiscali a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della
legge n. 36 del 1977
;
d)
alla gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.), ai sensi dell'
articolo 3 della L.R. 26 ottobre 1994, n. 35
, compresa l'emissione dei ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza, ai sensi dell'
articolo 12, comma 4 della L.R. 25 gennaio 1990, n. 4
;
e)
alle attività istruttorie relative agli interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito delle calamità naturali previste dall'
articolo 3 della L. 14 febbraio 1992, n. 185
;
f)
alle attività connesse al servizio a favore degli Utenti Motori Agricoli, con esclusione dei compiti previsti dall'articolo 18 del D.M. 6 agosto 1963;
g)
alle rilevazioni statistiche già attribuite alle regioni dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977
;
h)
all'autorizzazione all'acquisto di presidi sanitari appartenenti alla I e II classe, disciplinate dall'
articolo 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255
, dall'
articolo 11, comma 1, lettera b) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11
e dall'
articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977
;
i)
agli accertamenti finalizzati all'attribuzione dei benefici previsti dall'
articolo 12 della L. 27 ottobre 1966, n. 910
, come integrato dall'
articolo 7 della L. 16 ottobre 1975, n. 493
, con esclusione del riparto dei fondi, delle convenzioni con gli Istituti di credito e dei rendiconti complessivi da presentare al Ministero per le politiche agricole ed al Ministero del tesoro, che rimangono di competenza della Giunta regionale;
l)
al rilascio del parere della licenza relativa all'attività sementiera ai sensi della
L. 20 aprile 1976, n. 195
;
m)
al rilascio del parere per l'abbattimento di piante di olivi ai sensi del decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475;
n)
al controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla
L.R. 28 agosto 1995, n. 39
;
o)
all'autorizzazione per attività vivaistica e vendita di semi e piante ai sensi della
L. 18 giugno 1931, n. 987
;
p)
all'abilitazione all'esercizio delle attività di operatore agrituristico di cui alla
L.R. 14 agosto 1997, n. 28
, e successive modificazioni ed integrazioni, dandone comunicazione alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'elenco ivi previsto;
q)
all'individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della
L. 4 agosto 1978, n. 440
e della
L.R. 29 maggio 1980, n. 59
;
r)
al rilascio delle certificazioni agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi delle
L. 28 gennaio 1977, n. 10
e la
legge n. 6 del 1977
, nonché della
L. 9 maggio 1975, n. 153
;
[65]
s)
alle vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della
L. 3 maggio 1982, n. 203
;
t)
alla richiesta dei pareri per la realizzazione di elettrodotti ai sensi dell'
articolo 3, comma 6 della L.R. 11 agosto 1983, n. 31
, ad eccezione di quelli che interessano i territori di più di una comunità montana che rimangono in capo alla Regione;
u)
ai pareri relativi alle estinzioni anticipate alle restrizioni ipotecarie ed accolli di operazioni creditizie agrarie agevolate;
v)
al regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione di cui ai regolamenti C.E.E. n. 1272 del 1988 e n. 2328 del l991, esercitate in conformità. direttive regionali;
z)
alla raccolta e alla tenuta delle dichiarazioni vitivinicole e delle dichiarazioni delle giacenze vini e/o mosti;
aa)
agli accertamenti delle condizioni richieste agli impianti viticoli per l'iscrizione all'albo dei vigneti per la produzione dei vini D.O.C.;
bb)
agli accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianti e nuovi impianti;
cc)
al rilascio del nulla-osta per accedere ai benefici per il potenziamento e lo sviluppo del patrimonio zootecnico previsti dall'
articolo 5
, comma unico,
lettera c)
L.R. 24 aprile 1979, n. 17
;
dd)
alla concessione dei benefici di cui all'
articolo 3
, comma l, lettere a), b), c), d), e), h) ed i) della
L.R. 22 gennaio 1986, n. 6
;
[68]
ee)
alle sanzioni amministrative previste dall'
articolo 13 della legge regionale n. 6 del 1986
;
ff)
alla vigilanza di cui all'articolo 31 del D.M. 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di riproduzione animale;
gg)
all'attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2066 del 1992 "Premio speciale ai produttori di carni bovine e per il mantenimento delle vacche nutrici", e del Regolamento C.E.E. n. 2069 del 1992 "Premi ai produttori di carni ovine e caprine";
hh)
alle funzioni ed agli accertamenti in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2201 del 1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996;
ii)
al prelievo di campioni su prodotti finiti presso le aziende locali di trasformazione di foraggi essiccati richiedenti i benefici comunitari di cui ai regolamenti U.E. n. 603 del 1995 del Consiglio del 21 febbraio 1995, n. 785 del 1995 della Commissione del 6 aprile 1995 e n. 1794 del 1997 della Commissione del 17 settembre 1997, sulla base di direttive della Regione cui è riservata l'intera funzione di organo di controllo definita in "unico referente a livello territoriale regionale" dei regolamenti sopra indicati.
[64]
ARTICOLO 111
Conferimento di funzioni e compiti ai comuni.
1.
Nei territori di Foligno, Perugia e Terni le funzioni amministrative di cui all'
articolo 110
sono trasferite ai rispettivi comuni che possono affidarle, in tutto o in parte, ad una delle comunità montane limitrofe.
[69]
2.
Le funzioni amministrative, di cui all'
articolo 110
, sono trasferite ai comuni di Torgiano, Bastia, Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Porano e San Gemini.
(1)
[70]
Capo III
Foreste ed economia montana
ARTICOLO 112
Funzioni riservate alla Regione.
[ 1. ]
[71]
[ 2. ]
[72]
[ 3. ]
[73]
[ 4. ]
[74]
[ 5. ]
[75]
6.
La Regione, per la gestione delle attività connesse al vivaismo pubblico del Vivaio forestale regionale, può istituire ai sensi dell'
articolo 16, comma 2 dello Statuto regionale
, un'Azienda, anche in forma di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, alla quale possono aderire i comuni e gli enti montani interessati, nonché i soggetti imprenditoriali privati.
7.
La Giunta regionale è delegata agli adempimenti connessi alla costituzione dell'Azienda.
ARTICOLO 116
Funzioni e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, la promozione di studi, di ricerche e di interventi sull'ambiente e sulla fauna e la redazione del calendario venatorio.
ARTICOLO 117
Funzioni e compiti conferiti alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative in materia di gestione faunistica caccia, in particolare quelle relative:
a)
all'adozione dei piani faunistico-venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali-intervento;
b)
all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico;
c)
alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei Comitati;
d)
all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e alle autorizzazioni connesse alle diverse forme di caccia.
ARTICOLO 118
Funzioni e compiti riservati alla Regione.
1.
Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:
a)
all'elaborazione e all'approvazione dei piani pluriennali per la conservazione e valorizzazione delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici;
b)
alla ricerca e alla sperimentazione finalizzate all'acquisizione di elementi conoscitivi e al supporto della programmazione, con particolare riferimento all'elaborazione ed all'aggiornamento della carta ittica regionale.
ARTICOLO 119
Funzioni e compiti conferiti alle province.
1.
Sono trasferite alle province le funzioni amministrative concernenti la gestione, la tutela e conservazione del patrimonio ittico e la pesca nelle acque interne ed, in particolare, quelle relative:
a)
all'elaborazione e all'approvazione dei programmi annuali degli interventi in materia ittiofaunistica, articolati per bacini idrografici;
b)
all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e ai relativi adempimenti;
c)
ai ripopolamenti;
d)
al rilascio delle licenze di pesca;
e)
all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica;
f)
al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali.
ARTICOLO 120
Ridelimitazione dei territori montani ai sensi della
legge n. 142 del 1990
.
1.
In attuazione dell'
articolo 28, comma 2 della L. 8 giugno 1990, n. 142
, sono esclusi dalle comunità montane i comuni di Perugia, Foligno e Terni, aventi ciascuno una popolazione complessiva superiore ai 40.000 abitanti.
2.
I benefici e gli interventi speciali per la montagna, stabiliti dalla Comunità Europea o dalle leggi statali e regionali, compresi quelli di cui alla
L. 31 gennaio 1994, n. 97
, sono estesi ai territori montani dei comuni non ricompresi nelle zone omogenee delle comunità montane.
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