Legge regionale 4 dicembre 2001, n. 35


LEGGE REGIONALE n.35 del 4 Dicembre 2001

Date di vigenza

13/12/2001 entrata in vigore mostra documento vigente dal 13/12/2001
23/10/2003 abrogazione mostra documento vigente dal 23/10/2003

Documento vigente dal 13/12/2001

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 Dicembre 2001 ,n. 35
"Nuova delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane - Abrogazione della legge regionale 6.9.1972, n.23 e ulteriori modificazioni della legge regionale 2.3.1999, n. 3 ".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 61 del 12/12/2001

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Zone omogenee

1. Sono individuate le seguenti zone omogenee in attuazione dell' articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 e nel rispetto dei principi contenuti nell' articolo 27, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 :

  1. ZONA A
     
    Comunità Montana Alto Tevere Umbro
     
    Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide;  
  2. ZONA B
     
    Comunità Montana dell'Alto Chiascio
     
    Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica;  
  3. ZONA C
     
    Comunità Montana Monte Subasio Assisi, Bastia Umbra, Nocera Umbra, Spello, Torgiano, Valtopina;  
  4. ZONA D
     
    Comunità Montana Valnerina
     
    Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera;  
  5. ZONA E
     
    Comunità Montana Monti Martani e del Serano Acquasparta, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Spoleto, Trevi;  
  6. ZONA F
     
    Comunità Montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio
     
    Arrone, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino, San Gemini, Stroncone;  
  7. ZONA G
     
    Comunità Montana Amerino e Croce di Serra
     
    Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Amelia, Baschi, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Penna in Teverina;  
  8. ZONA H
     
    Comunità Montana Monte Peglia e Selva di Meana
     
    Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Collazzone, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Montecastello di Vibio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo, Todi;  
  9. ZONA I
     
    Comunità Montana Monti del Trasimeno
     
    Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Deruta, Magione, Marsciano, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno.  
  10.  

ARTICOLO 2

Abrogazioni

1. L' articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n.23 è abrogato.

2. Il comma 2, dell'articolo 111 e il comma 2 dell'articolo 115 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 sono abrogati dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di costituzione delle Comunità montane, ai sensi dell' articolo 3 della L.R. n. 19/2000 .


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 4 dicembre 2001

Lorenzetti

[1]