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Legge regionale 28 novembre 2001, n. 31


LEGGE REGIONALE n.31 del 28 Novembre 2001

Date di vigenza

18/12/2001 entrata in vigore mostra documento vigente dal 18/12/2001
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 18/12/2001

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 28 Novembre 2001 ,n. 31
"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30.6.1999, n. 20 - Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie di cui alla legge 15.10.1990, n. 295 ".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 59 del 03/12/2001

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modificazione dell' art. 2 )

1. All' art. 2 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono apportate le seguenti modificazioni :

a) al comma 2, la lettera c) è soppressa;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
 
" 3. I Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., in base al numero delle richieste ed effettive necessità, istituiscono una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi alle minorazioni di cui all' art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . ".

ARTICOLO 2

(Modificazione dell' art.3)

1. All' art. 3 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono apportate le seguenti modificazioni :

a) la lettera c) del comma 2, è così sostituita:
 
" c) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, da due medici dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da un esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le Aziende Sanitarie Locali. ";

b) il comma 7, è così sostituito:
 
" 7. Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio è ricompreso il Comune capoluogo di provincia, di concerto con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali il cui territorio è ricompreso nell'ambito provinciale di riferimento. ";

c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
 
" 8. Alle nomine di cui al comma 3 dell'art. 2 provvedono i Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., in base al numero delle richieste ed effettive necessità. ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 28 novembre 2001

Lorenzetti

[1]