ARTICOLO 2
(Modificazione dell' art.3)
1.
All'
art. 3 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20
sono apportate le seguenti modificazioni
:
a)
la lettera c) del comma 2, è così sostituita:
"
c) per gli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, da due medici dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, uno dei quali scelto tra gli specialisti in psichiatria, nonché da un operatore sociale e da un esperto dell'area specialistica riferita al caso da esaminare, in servizio presso le Aziende Sanitarie Locali.
";
b)
il comma 7, è così sostituito:
"
7. Alle nomine di cui alla lettera b) del comma 2, provvede il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio è ricompreso il Comune capoluogo di provincia, di concerto con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali il cui territorio è ricompreso nell'ambito provinciale di riferimento.
";
c)
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"
8. Alle nomine di cui al comma 3 dell'art. 2 provvedono i Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., in base al numero delle richieste ed effettive necessità.
".