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Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6


LEGGE REGIONALE n.6 del 14 febbraio 1995

Date di vigenza

09/03/1995 entrata in vigore mostra documento vigente dal 09/03/1995
31/01/2002 modificato mostra documento vigente dal 31/01/2002
08/05/2021 modifica mostra documento vigente dal 08/05/2021
03/11/2023 modifica mostra documento vigente dal 03/11/2023

Documento vigente dal 31/01/2002

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1995 ,n. 6
Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 22/02/1995

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Ristrutturazione

1. La presente legge promuove la ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 29 aprile 1974, n. 31 , modificata con la legge regionale 12 agosto 1982, n. 41 .

2. L'Istituto è ente pubblico  dotato di propria autonomia statutaria[5]     organizzativa e contabile, con lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza della storia dell'Umbria contemporanea, attraverso ricerche, studi, pubblicazioni e ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle sue finalità .

2.bis L'Istituto è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale, al quale invia entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. [7]

ARTICOLO 2

Statuto

1. Lo statuto dell'Istituto deve essere in armonia con i principi statutari e la legislazione della Regione dell'Umbria nonchè assicurare il rispetto dei criteri generali sanciti dalla presente legge.

2. Le deliberazioni in materia statutaria, da adottarsi, da parte dell'Assemblea dell'Istituto, con la maggioranza di due terzi dei presenti, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale. [9]

ARTICOLO 3

Soci

1. Possono essere soci dell'Istituto persone giuridiche pubbliche o private, organismi culturali, associazioni non riconosciute e persone fisiche.

2. Alle persone giuridiche pubbliche e private è attribuita la qualifica di " soci istituzionali", agli altri quella di " soci ordinari".

ARTICOLO 4

Organi (2)

1. Gli organi dell'Istituto sono  l'Assemblea, il Consiglio d'amministrazione[12]     , il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 5

 L'Assemblea[14]    

1. L'Assemblea è composta dai soci ordinari e istituzionali e dai rappresentanti dei soci non persone fisiche, nella misura di uno per ciascuno.

2. Spetta all'Assemblea:

a) approvare i programmi di attività dell'Istituto che sono trasmessi al Consiglio regionale per il relativo esame;

b) approvare i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

c) eleggere i componenti del Consiglio d'amministrazione, in rappresentanza dei soci istituzionali e di quelli ordinari;

d) nominare i revisori dei conti di sua spettanza;

[ e) ] [17]

f) approvare i regolamenti;

g) deliberare in materia statutaria.

[16]

ARTICOLO 6

Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto è composto di sette membri, di cui tre eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, e quattro eletti dall'Assemblea, due in rappresentanza dei soci istituzionali e due in rappresentanza dei soci ordinari.

2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e ad esso si applicano le norme che disciplinano le nomine e le designazioni di competenza regionale e la proroga degli organi amministrativi.

3. Spetta al Consiglio d'amministrazione la gestione dell'Istituto, con riferimento a tutti i compiti non espressamente attribuiti ad altri organi.

[21]
[ ARTICOLO 7 ] [24]
ARTICOLO 8

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente dell'Istituto sono eletti dal Consiglio d'amministrazione nel proprio seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, sovrintende all'attività dell'Istituto, presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio d'amministrazione e cura l'esecuzione dei deliberati degli organi.

[25]
ARTICOLO 9

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. Uno dei membri effettivi, con funzioni di presidente del Collegio, è nominato dal Consiglio regionale.

3. I due membri effettivi restanti e i due supplenti sono nominati dall'Assemblea dell'Istituto.

4. Spettano al Collegio dei revisori funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Istituto.

[27]
[ ARTICOLO 10 ] [29]
[ ARTICOLO 11 ] [30]
ARTICOLO 11

Contabilità

1. L'istituto disciplina con apposito regolamento da adottarsi in conformità alle norme regionali in materia, la propria contabilità e l'attività contrattuale.

2. Il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Istituto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e contemporaneamente al Consiglio regionale.

[31]
ARTICOLO 12

Entrate

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote sociali annuali, dal contributo finanziario annuale della Regione, da eventuali rendite patrimoniali, da corrispettivi di prestazioni e da ogni altro provento derivante da contributi, lasciti o donazioni.

2. Le quote sociali sono fissate  dal Consiglio d'amministrazione[32]     e differenziate in rapporto alle categorie dei soci.

ARTICOLO 13

Struttura

1. La struttura operativa dell'Istituto è costituita nelle forme e modalità previste dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, per quanto attiene alla dipendenza funzionale del personale e alla determinazione della dotazione organica.

[ ARTICOLO 14 ] [34]
ARTICOLO 14

Concorso della Regione al finanziamento dell'Istituto

1. La Regione concorre al finanziamento dell'attività dell'Istituto con un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale.

2. L'Istituto si avvale di personale, mezzi e strutture adeguate, messi a disposizione dal Consiglio regionale.

[35]
[ ARTICOLO 15 ] [36]
[ ARTICOLO 16 ] [37]
ARTICOLO 17

Abrogazione

1. Sono abrogate le leggi regionali 29 aprile 1974, n. 31 , 10 aprile 1975, n. 21 e 12 agosto 1982, n. 41 .

2. Fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo statuto dell'Istituto, la legge regionale 10 aprile 1975, n. 21 , conserva efficacia limitatamente alle norme compatibili con quelle della presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 febbraio 1995

Carnieri

Note sulla vigenza

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[7] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[17] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[19] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.

[20] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[23] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.

[24] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36.

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[29] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36.

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 5 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36.

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 5 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36.

[32] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 6 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36.

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 6 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36.

[36] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 7 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36.

[37] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 8 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36.

Note della redazione

(1) - 

Per le norme di prima applicazione vedi artt. 10 e11 della lr. 5 maggio 2021n. 8

(2) - 

Vedi art. 6, comma 1, L.R. 20 marzo 2020, n. 1