ARTICOLO 1
Modificazione dell'
art.12 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4
1.
L'
art. 12 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 12.
(Contribuenza)
1. Sono obbligati al pagamento del contributo consortile relativo alle spese di esecuzione, manutenzione, esercizio delle opere di bonifica ed alle spese per il funzionamento del consorzio, quando non siano a totale carico pubblico, i proprietari di immobili agricoli ed extragricoli situati nel comprensorio di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica gestite dal consorzio.Il contributo è ripartito tra i proprietari in proporzione a tale beneficio.
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con il piano annuale di riparto, adottato dal consorzio sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica degli immobili, ed è esigibile a norma dell'
art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
da parte dei consorzi di bonifica.
3. Per i fini di cui al comma 2, entro il termine perentorio di dieci mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il consorzio di bonifica adotta un piano di classifica degli immobili che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la qualificazione dei medesimi e determina l'indice di contributo di ciascun immobile. Al piano è allegata una cartografia che definisce il comprensorio di contribuenza al cui interno sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica. Il piano e il relativo perimetro di contribuenza sono approvati dalla Giunta regionale.
4. Sono esentati dal pagamento del contributo di cui al comma 1 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'
art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura.
5. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla
legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43
, che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'
art. 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36
, alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine le Autorità d'ambito di cui alla
L.r. n. 43/1997
stipulano con i consorzi di bonifica apposite convenzioni, sulla base di una convenzione - tipo approvata dalla Giunta regionale.
6. Le Autorità d'ambito e i Consorzi di bonifica procedono alla stipula delle convenzioni di cui al comma 5 entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente.
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