ARTICOLO 6
(Modificazione dell'art. 41)
1.
L'
articolo 41 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48
è così sostituito:
"
Art. 41
(Diritti annuali)
1. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali o di acque di sorgente, di cui al
decreto legislativo 4 agosto 1999, n.339
, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o concessione.
2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, i titolari di concessioni, ad eccezione di quelle di acqua minerale destinata esclusivamente a cure termali, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719
.
3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti del cinquanta per cento nei confronti dei titolari che, nelle attività di imbottigliamento, abbiano utilizzato esclusivamente contenitori in vetro.
4. L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'
articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
.
5. I titolari di cui al comma 2 sono tenuti, a propria cura e spesa, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di imbottigliamento.
6. Le modalità di determinazione e di versamento dei diritti annui, di rilevamento, controllo e accertamento della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata sono disciplinate dalla Regione.
".
ARTICOLO 7
(Norme transitorie)
1.
Per l'anno 2002 gli importi unitari di cui all' articolo 41, comma 3 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 , come sostituito dalla presente legge, sono stabiliti in misura di euro cinquanta (lire novantaseimilatottocentoquattordici), per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie accordata in permesso o concessione, ed in misura di cinquanta centesimi di euro (lire novecentossessantotto), per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale imbottigliata.
2.
Per l'anno 2002 e comunque fino all'adempimento di quanto previsto all'articolo 41, commi 5 e 6 della
legge regionale 11 novembre 1987, n. 48
, come sostituito dalla presente legge, per la determinazione dei diritti di cui allo stesso articolo 41, è fatto riferimento ai dati statistici relativi all'anno 2000 denunciati ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 48/87
. In sede di prima applicazione della presente legge, gli adempimenti previsti dall'
articolo 41, comma 5 della legge regionale 48/87
, così sostituito dalla presente legge, debbono essere effettuati entro sei mesi dalla entrata in vigore. A tal fine, i titolari di cui al
comma 2
presentano alla Regione Umbria la documentazione attestante le caratteristiche e certificazioni tecniche dei contatori volumetrici, il loro posizionamento e lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.