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Legge regionale 27 dicembre 2001, n. 38


LEGGE REGIONALE n.38 del 27 Dicembre 2001

Date di vigenza

31/01/2002 entrata in vigore mostra documento vigente dal 31/01/2002
14/01/2009 abrogazione mostra documento vigente dal 14/01/2009

Documento vigente dal 31/01/2002

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 Dicembre 2001 ,n. 38
"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n.48 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 3 del 16/01/2002

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modificazione dell'art. 23)

1. All' articolo 23, comma 1 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 è aggiunta la seguente lettera:
 
" e) non abbia installato o abbia manomesso i contatori volumetrici di cui all'articolo 41, comma 5. "

ARTICOLO 2

(Modificazione dell'art. 25)

1. L' articolo 25 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 25 (Uso delle pertinenze) 1. Il concessionario subentrante ha diritto di servirsi delle pertinenze. ".

ARTICOLO 3

(Modificazione dell'art. 30)

1. All' articolo 30, comma 1 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 le parole " sono soggetti al pagamento delle tasse previste dalla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successivi aggiornamenti e modificazioni e " sono soppresse.

ARTICOLO 4

(Modificazione dell'art. 33)

1. All' articolo 33, comma 3 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 le parole " del Consiglio tecnico regionale per la sanità di cui alla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72 e successive modifiche e integrazioni " sono sostituite dalle seguenti: " dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 . ".

ARTICOLO 5

(Modificazione dell'art. 38)

1. All' articolo 38, comma 1 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 dopo le parole: " attività termali " sono aggiunte le seguenti: " e la produzione di bevande analcoliche in acqua minerale ".

ARTICOLO 6

(Modificazione dell'art. 41)

1. L' articolo 41 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 è così sostituito:
 
" Art. 41
 
(Diritti annuali)
 
1. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali o di acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n.339 , sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o concessione.
 
2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, i titolari di concessioni, ad eccezione di quelle di acqua minerale destinata esclusivamente a cure termali, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 .
 
3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti del cinquanta per cento nei confronti dei titolari che, nelle attività di imbottigliamento, abbiano utilizzato esclusivamente contenitori in vetro.
 
4. L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell' articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 .
 
5. I titolari di cui al comma 2 sono tenuti, a propria cura e spesa, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di imbottigliamento.
 
6. Le modalità di determinazione e di versamento dei diritti annui, di rilevamento, controllo e accertamento della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata sono disciplinate dalla Regione.
".

ARTICOLO 7

(Norme transitorie)

1. Per l'anno 2002 gli importi unitari di cui all' articolo 41, comma 3 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 , come sostituito dalla presente legge, sono stabiliti in misura di euro cinquanta (lire novantaseimilatottocentoquattordici), per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie accordata in permesso o concessione, ed in misura di cinquanta centesimi di euro (lire novecentossessantotto), per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale imbottigliata.

2. Per l'anno 2002 e comunque fino all'adempimento di quanto previsto all'articolo 41, commi 5 e 6 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 , come sostituito dalla presente legge, per la determinazione dei diritti di cui allo stesso articolo 41, è fatto riferimento ai dati statistici relativi all'anno 2000 denunciati ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 48/87 . In sede di prima applicazione della presente legge, gli adempimenti previsti dall' articolo 41, comma 5 della legge regionale 48/87 , così sostituito dalla presente legge, debbono essere effettuati entro sei mesi dalla entrata in vigore. A tal fine, i titolari di cui al comma 2 presentano alla Regione Umbria la documentazione attestante le caratteristiche e certificazioni tecniche dei contatori volumetrici, il loro posizionamento e lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 dicembre 2001

Lorenzetti

[1]