Legge regionale 7 marzo 2002, n. 2


LEGGE REGIONALE n.2 del 7 marzo 2002,

Date di vigenza

30/03/2002 entrata in vigore mostra documento vigente dal 30/03/2002
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 30/03/2002

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 7 marzo 2002, n. 2
"Ulteriore modificazione della legge regionale 2.3.1999, n.3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15.3.1997, n.59 e del decreto legislativo 31.3.1998, n.112 - e ulteriore integrazione della legge regionale 23.1.1997, n. 3 - Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 12 del 15/03/2002

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modificazione dell' articolo 85 della l.r. 2.3.1999, n. 3 )

1. Il testo dell' articolo 85, comma 1 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 è sostituito dal seguente:
 
" 1. Le funzioni amministrative concernenti la concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, previste dall' articolo 130, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998 , sono trasferite ai comuni, che le esercitano in forma associata attraverso i comuni capofila degli ambiti territoriali ottimali definiti dal piano sociale regionale secondo le modalità previste dall'articolo 34, comma 1/bis della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 . ".

ARTICOLO 2

(Ulteriore integrazione dell' articolo 34 della l.r. 23.1.1997, n. 3 )

1. All' articolo 34 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 , così come modificato ed integrato dall' articolo 88, comma 1 della legge regionale 3/1999 , dopo il comma 1 /bis è aggiunto il seguente comma:
 
" 1/ter. I comuni compresi negli ambiti di cui al comma 1 individuano, a maggioranza, il comune capofila. ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 7 marzo 2002

Lorenzetti

[1]