Legge regionale 18 novembre 1998, n. 37


LEGGE REGIONALE n. 37 (1) del 18 Novembre 1998

Documento vigente dal 25/04/2002

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 18 Novembre 1998 ,n. 37 (1)
Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 . [11]
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 69 del 25/11/1998
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 69 del 25/11/1998

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

Principi fondamentali e finalità


Capitolo I

Principi fondamentali

ARTICOLO 1

Principi programmatici comunitari e nazionali.

1. La Regione dell'Umbria assume come riferimenti programmatici di politica regionale della mobilità gli atti di indirizzo adottati dalle istituzioni comunitarie.

2. La Regione adotta le iniziative necessarie affinché il sistema del trasporto pubblico    locale sia coerente con le opzioni programmatiche contenute nello schema di sviluppo dello spazio europeo (S.S.S.E.).

3. La Regione, nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422    , di seguito chiamato decreto legislativo, in materia di trasporto pubblico    locale, persegue l'obiettivo di un coerente inserimento del sistema umbro dei trasporti nel quadro delle scelte nazionali contenute nel piano generale dei trasporti.

ARTICOLO 2

Principi programmatici regionali.

1. La Regione persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto regionale, promuovendo interventi finalizzati al coordinamento dei modi di trasporto, alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative strutture, in armonia con i principi dello Statuto regionale e con i contenuti del piano urbanistico territoriale.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1 :

a) assicura un sistema integrato di trasporto capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità, favorendo il superamento delle barriere che ne limitano l'accessibilità  e assicurando identiche condizioni di servizi allo spazio rurale[17]  ;

b) concorre alla realizzazione di un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale, garantendo ai cittadini pari opportunità di spostamento e di accesso ai servizi ed ai luoghi di lavoro;

[ c) ] [18]

c) promuove un sistema di mobilità che, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita e nell'ambito di uno sviluppo ecosostenibile, individua misure per la riduzione dei gas serra e dell'inquinamento acustico, nonché per la progressiva conversione del modello incentrato sul veicolo privato a motore; [19]

c-bis) promuove lo sviluppo del trasporto locale anche attraverso l'incentivazione dell'associazionismo nel settore. [20]

[16]

Capitolo II

Finalità

ARTICOLO 3

Finalità.

1. La Regione disciplina il trasporto pubblico locale conferendo agli enti locali le funzioni che non richiedano l'esercizio unitario su base regionale e a tal fine:

a) promuove il miglioramento della mobilità urbana, da conseguire attraverso la valorizzazione e qualificazione del trasporto pubblico, nonché il contenimento del traffico privato mediante l'offerta di altri sistemi di trasporto di adeguata efficacia temporale o attraverso la costituzione di centri di servizio localizzati nelle aree di sosta;

b) garantisce il miglioramento dell'offerta della mobilità extraurbana, anche tramite l'integrazione fra le diverse modalità di trasporto compresi i servizi a chiamata, nonché quelli disciplinati dalla L. 15 gennaio 1992, n. 21 e quelli indicati all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo;

c) promuove e sostiene il trasporto aereo ai fini dell'inserimento dell'Umbria nella rete dei collegamenti nazionali ed internazionali;

d) promuove i collegamenti tra le sponde del Lago Trasimeno, garantendo adeguati collegamenti agli abitanti dell'isola Maggiore;

e) determina con il concorso degli enti locali il livello dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini;

f) persegue l'economicità, l'efficienza e l'efficacia nella gestione dei servizi, garantendone adeguati livelli di qualità e sicurezza;

g) incentiva il riassetto organizzativo del trasporto pubblico locale, favorendo il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole di concorrenzialità nell'affidamento dei servizi;

h) favorisce ed incentiva la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società per azioni;

i) regola l'esercizio del trasporto pubblico locale mediante contratti di servizio e criteri di trasparenza, di economicità ed efficienza al fine di assicurare una piena corrispondenza fra oneri e risorse disponibili al netto dei proventi tariffari;

l) determina l'integrazione tariffaria fra modi, tipi e vettori del trasporto pubblico locale;

m) assicura il monitoraggio della mobilità regionale, garantendo l'accesso alle informazioni agli enti locali, alle aziende e ai cittadini utenti del trasporto pubblico, con la salvaguardia dei diritti di riservatezza delle imprese e quelli stabiliti dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675 ;

n) coordina, attraverso specifici studi e atti di indirizzo, le politiche di pianificazione del territorio con quelle dei trasporti, anche in attuazione a quanto previsto dalla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 , artt. 2 e 3, e dalla L.R. 16 dicembre 1997, n. 46 .

[23]
ARTICOLO 4

 Trasporto pubblico locale[25]     .

1. I servizi di trasporto pubblico    locale, definiti dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo, sono effettuati:

a) per ferrovie;

b) per via aerea; [28]

c) per via d'acqua;

d) su strada;

e) con altri sistemi su sede fissa.

ARTICOLO 5

Servizi ferroviari.

1. La Regione esercita le funzioni e svolge i compiti di programmazione e amministrazione inerenti ai servizi ferroviari così come previsti dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo e dall' art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 , promuovendo anche specifiche intese con gli enti locali, al fine di realizzare l'integrazione fra i servizi ferro-gomma. L'accordo di programma sancisce la proprietà pubblica delle infrastrutture.

[ 2. ] [30]

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare la gestione unitaria dei servizi ferroviari, può promuovere, ai sensi dell' articolo 16 dello Statuto regionale , la costituzione di una società a compartecipazione pubblico-privata. [31]

2-bis. La Giunta regionale trascorso il periodo transitorio previsto dall' articolo 18, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, affida la gestione dei servizi ferroviari attraverso procedure concorsuali, sulla base dei contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo stesso. [32]

3. La società di gestione di cui al comma 2 , in conformità alla normativa vigente, è tenuta a separare sul piano della contabilità le attività relative all'esercizio dei servizi di trasporto da quelle della gestione dell'infrastruttura ferroviaria.

4. I servizi interferenti con quelli ferroviari, di cui al comma 1 , ai sensi dell' art. 46 del D.P.R. n. 771 del 1955 , non sono consentiti. La Giunta regionale, fatte salve, fino al raggiungimento degli obiettivi del piano regionale dei trasporti, le autorizzazioni in essere al 31 dicembre 1997, rilascia, a carattere provvisorio ed in via del tutto eccezionale, specifiche e singole autorizzazioni.

4-bis. I servizi interferenti con quelli ferroviari di cui al comma 4 sono quelli che presentano analogia nella tipologia di trasporto relativamente agli orari di partenza ai percorsi e alle fermate, fatto salvo l'obiettivo del riequilibrio intermodale a favore del ferro. [33]

[29]
[ ARTICOLO 6 ] [36]
ARTICOLO 7

Definizione dei servizi di trasporto pubblico locale.

1. I servizi di trasporto pubblico locale su gomma si distinguono in:

a)   [ ... ] [38]   urbani[39]  ;

b)   [ ... ] [40]   extraurbani[41]  ;

c) regionali;

d) interregionali.

[ 2. ] [42]

2. Sono servizi urbani quelli svolti nell'ambito urbano del comune e quelli che collegano in modo diretto il centro urbano del comune con lo scalo ferroviario o con l'aeroporto, anche se situati nei comuni limitrofi, o con altre origini e destinazioni situate nell'ambito del territorio comunale. [43]

[ 3. ] [44]

3. Sono servizi extraurbani quelli che collegano in modo continuativo due o più comuni, ovvero i comuni con il capoluogo di provincia. [45]

4. Sono servizi di linea regionali quelli che collegano il territorio delle due province.

5. Sono servizi di linea interregionali quelli che collegano il territorio della Regione Umbria con quello di una o più regioni limitrofe.

[37]
TITOLO II

Ambiti e strumenti di programmazione


Capitolo I

Ambiti di programmazione

ARTICOLO 8

Ambito di traffico regionale e interregionale.

[ 1. ] [48]

1. Per ambito di traffico regionale si intende l'unità territoriale entro la quale si attuano i servizi di trasporto che collegano il territorio delle province. Per ambito di traffico interregionale s'intende l'insieme dei servizi che collegano la Regione Umbria con le regioni limitrofe. [49]

2. Nell'ambito di traffico regionale, di cui al comma 1 viene definita unitariamente la rete integrata dei servizi ferroviari.

[47]
ARTICOLO 9

  [ ... ] [52]   Ambito[53]  di traffico provinciale.

1.   [ ... ] [54]   Per ambito di traffico provinciale s'intende l'unità territoriale entro la quale si attuano i servizi extraurbani e si promuove[55]  un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, sociali e turistiche.

[ 2. ] [56]

2. Gli ambiti di traffico, ai fini della programmazione e dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi sono quelli individuati dall' articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 . [57]

[ 3. ] [58]

[51]
ARTICOLO 10

Ambito di traffico comunale.

[ 1. ] [60]

1. L'ambito di traffico comunale è costituito dall'unità territoriale entro la quale si attua il servizio di trasporto urbano di cui all' articolo 7, comma 2 . [61]

[ 2. ] [62]

[59]

Capitolo II

Strumenti di programmazione

ARTICOLO 11

Piano regionale dei trasporti.

1. La Regione adotta il piano regionale dei trasporti, anche al fine di realizzare l'integrazione fra i sistemi di trasporto su sede fissa compreso quello ferroviario, su gomma, aerei e lacuali, nonché delle relative infrastrutture. Tale piano, nel rispetto delle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, configura un sistema coordinato dei trasporti, in conformità ai principi e alle scelte del Piano urbanistico territoriale, degli atti di programmazione della Regione e della L.R. 16 dicembre 1997, n. 46 . [63]

2. Il Piano, in particolare:

a) individua le azioni politico amministrative della Regione nel settore dei trasporti e della viabilità per adeguare il livello del sistema delle infrastrutture agli standard europei;

b) individua le infrastrutture necessarie allo svolgimento della mobilità regionale e dei servizi di trasporto;

c) contiene gli indirizzi generali per la pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, nonché gli obiettivi e le linee per l'attuazione di una rete di servizi regionale integrata con quella nazionale e interregionale;

d) individua le misure atte a sviluppare i servizi ferroviari regionali e su sede fissa, anche al fine di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e l'impatto ambientale;

[ e) ] [65]

e) stabilisce gli indirizzi per l'elaborazione e il coordinamento dei piani di bacino di cui all' articolo 12 , dei piani urbani della mobilità di cui all' articolo 13 e dei programmi triennali di cui all' articolo 15 ; [66]

e-bis) stabilisce i criteri    per l'individuazione dei servizi minimi di cui all'articolo  16 del D.Lgs. 422/97[70]     ; [68]

f) stabilisce i criteri per l'individuazione da parte degli enti locali di interventi destinati alle persone a ridotta capacità motoria;

g) individua le linee fondamentali dell'organizzazione del sistema regionale del trasporto merci e della logistica;

h) stabilisce i criteri per l'individuazione delle aree a domanda debole; [72]

i) individua i criteri per la determinazione delle tariffe;

l) individua i criteri per la valutazione degli elementi esterni del costo delle varie modalità del trasporto pubblico locale in attuazione all'art. 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo;

m) individua le linee fondamentali per lo sviluppo del trasporto aereo;

n)   [ ... ] [74]   definisce i criteri per l'individuazione e la programmazione delle[75]  linee per la rete ciclopedonale nel territorio regionale;

o) definisce i parametri attraverso i quali ripartire le risorse finanziarie relativamente ai servizi di trasporto pubblico locale. [77]

o-bis) individua le misure per favorire, all'interno    degli enti locali, la crescita professionale e lo sviluppo degli strumenti gestionali, relativamente al processo di programmazione e regolamentazione dei servizi, ed il progressivo miglioramento dell'efficacia dello stesso sui risultati della gestione. [79]

3. La Giunta regionale promuove, anche d'intesa con gli Enti locali, studi, ricerche e progetti per favorire il conseguimento degli obiettivi contenuti nel piano regionale dei trasporti.

[ 4. ] [81]

4. Il piano regionale ha validità decennale e può essere aggiornato periodicamente. [82]

ARTICOLO 12

Piani di bacino.

1. I piani per l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico   [ ... ] [85]   degli ambiti[86]  di cui all' art. 9 , sono predisposti e approvati dalle Province, in conformità agli indirizzi contenuti nel piano regionale dei trasporti di cui all' art. 11 e   [ ... ] [87]   hanno validità per sei anni e possono essere sottoposti ad aggiornamenti annuali[88]  .

2. Tali piani in particolare:

[ a) ] [89]

a) determinano l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, privilegiando quelli a minor impatto ambientale, per migliorare l'organizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta di servizi ed incentivare l'uso del mezzo di trasporto collettivo; [90]

b) individuano la rete dei servizi di cui al comma 3, art. 7 ;

c) individuano le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto e indicano le modalità per l'effettuazione degli stessi in conformità all'art. 14,   [ ... ] [91]   commi 4 e 5[92]  del decreto legislativo;

d) individuano gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale;

e) definiscono, in ottemperanza al regolamento C.E.E. n. 1191 del 1969, modificato dal regolamento n. 1893 del 1991 , le modalità di servizio che, assicurando, in condizione analoghe, la fornitura di servizi sufficienti, comportano il minimo costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni di cui all'art. 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo;

[ f) ] [93]

g) individuano interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria in ottemperanza all' art. 26 della L. 5 febbraio 1992, n. 104   [ ... ] [94]  .

g-bis) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all' articolo 16, comma 3 del D.Lgs. 422/97 . [95]

3. La Provincia approva i piani di bacino previe conferenze partecipative, secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge regionale   [ ... ] [96]   14 ottobre 1998, n. 34[97]  .

4. La Provincia definisce i piani di bacino e la rete dei servizi che collegano due o più bacini tenuto conto dei pareri espressi in sede di conferenza partecipativa.

5. Alla conferenza è invitata la Regione.

5-bis. Ai fini della programmazione di servizi di trasporto pubblico locale, le province possono promuovere, fra i comuni tenuti alla redazione dei piani urbani del traffico, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e quelli ad essi limitrofi, anche se appartenenti a territori provinciali diversi, specifiche intese, nel rispetto delle procedure di cui all' articolo 7 della legge regionale del 14 ottobre 1998, n. 34 . [98]

[84]
ARTICOLO 13

  [ ... ] [101]   Piani urbani della mobilità[102] 

[ 1. ] [103]

1. I comuni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 adottano i piani urbani della mobilità, che integrano i piani urbani del traffico ed individuano gli interventi per favorire il trasporto pubblico locale. [104]

1-bis. I piani di cui al comma 1 sono redatti anche in conformità agli indirizzi contenuti nel piano generale dei trasporti e nel piano regionale dei trasporti di cui all' articolo 11 . [105]

2. Tali piani in particolare:

a) contengono la rete dei servizi compresi nell'ambito di traffico comunale ed eventualmente i servizi individuati all' art. 10, comma 2 ;

b) individuano le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto, nonché le modalità per l'effettuazione dei servizi anche in conformità all'art. 14,   [ ... ] [106]   commi 4 e 5[107]  , del decreto legislativo;

c) individuano gli interventi sulle infrastrutture   [ ... ] [108]   e sui sistemi di controllo del traffico per adeguarli[109]  alle esigenze del trasporto pubblico locale;

d) individuano, in ottemperanza al regolamento C.E.E. n. 1191 del 1969, modificato dal regolamento n. 1893 del 1991 , le modalità di servizio che, assicurando in condizioni analoghe la fornitura di servizi sufficienti comportano il minimo costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni di cui all'art. 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo;

[ e) ] [110]

f) individuano interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria.

f-bis) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all' articolo 16, comma 3 del D.Lgs. 422/97 , con oneri a carico dei bilanci comunali. [111]

[100]
[ ARTICOLO 14 ] [116]
[ ARTICOLO 15 ] [117]
ARTICOLO 15

Programmi triennali

1. Gli enti locali concedenti, per i servizi di competenza, sentite le organizzazioni sindacali confederali, le associazioni delle imprese di trasporto e dei consumatori, approvano i programmi triennali di cui all' articolo 14, comma 3 del D.Lgs. 422/97 , sulla base dell'atto di indirizzo di cui all' articolo 21 , tenendo conto:

a) degli atti di programmazione della Regione;

b) del miglioramento del livello medio regionale dei servizi storici;

c) degli standard di qualità e quantità coerenti con gli obiettivi economici ed ambientali della mobilità sostenibile;

d) dell'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;

e) delle integrazioni funzionali, tariffarie ed organizzative della mobilità;

f) della promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane;

g) dei parametri territoriali e di popolazione.

2. La Regione si assume l'onere finanziario dei servizi individuati nell'atto di indirizzo di cui all' articolo 21 e garantisce agli enti concedenti l'erogazione delle risorse nei modi e nei tempi previsti dal contratto stesso. Eventuali servizi aggiuntivi sono a carico dei bilanci degli enti locali.

3. La Provincia, per i servizi di competenza, approva i programmi triennali previa conferenza partecipativa convocata in conformità all' articolo 7 della legge regionale n. 34/1998 .

[118]
ARTICOLO 16

Investimenti.

1. La Giunta regionale predispone la programmazione degli investimenti raccordandola con quella dello Stato e degli Enti locali mediante la sottoscrizione di appositi accordi di programma.

2. Per l'individuazione delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto incluso il materiale rotabile ferroviario, nonché dell'ammontare delle risorse necessarie, delle fonti di finanziamento, degli accordi di programma fra i soggetti interessati e i rispettivi tempi di realizzazione, si applicano le norme di cui all'art. 15 del decreto legislativo.

3. Per quanto attiene i mezzi di trasporto e le relative attrezzature e beni strumentali, la Giunta regionale, previa intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, approva specifici piani contenenti:

a) l'individuazione dei mezzi di trasporto anche non convenzionali finalizzati ad assicurare la completa mobilità dei cittadini compresi quelli a ridotta capacità motoria;

b) le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento;

c) i soggetti assegnatari dei mezzi.

4. La Giunta regionale, per gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, tiene conto delle seguenti priorità:

a) investimenti che riducono al minimo l'impatto ambientale e la congestione del traffico  ivi compresi quelli mirati alla prevenzione dell'inquinamento mediante l'impiego del biodiesel e comunque di carburanti, puri e in miscela con additivi o riformulati a basso impatto[120]  ;

b) investimenti che determinano il maggior cofinanziamento   [ ... ] [121]  ;

c) investimenti per favorire la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria.

5. Le risorse sono assegnate alle Province nell'ambito delle priorità e secondo gli accordi di programma sottoscritti. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza sull'applicazione degli stessi.

[119]
TITOLO III

 Funzioni, competenze e organizzazione dei servizi di T.P.L. [123]    


Capitolo I

Funzioni e competenze

ARTICOLO 17

 Funzioni e competenze della Regione.[125]    

1. La Regione svolge i compiti di programmazione    dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, di cui agli artt. 8, 9, 10 e 14 del decreto legislativo, nonché i compiti di indirizzo coordinamento, allocazione delle risorse, vigilanza, monitoraggio, nei limiti della presente legge e del decreto legislativo.

2. In particolare:

a)   [ ... ] [128]   approva[129]  il piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti in armonia con le previsioni  del piano urbanistico territoriale[130]     e tenendo conto della programmazione degli Enti locali    ;

b) definisce gli indirizzi di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) e comma 3 del decreto legislativo; [133]

[ c) ] [134]

c) aggiorna periodicamente il piano regionale dei trasporti e ripartisce annualmente le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei servizi minimi con l'atto di indirizzo triennale di cui all' articolo 21 , tenendo anche conto delle misure per favorire la crescita delle risorse umane e strumentali e lo sviluppo degli strumenti gestionali degli enti locali concedenti, previste nel piano regionale dei trasporti di cui all' articolo 11, comma 2, lettera o-bis) ; [135]

d) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, relative ai servizi di trasporto su gomma di gran turismo e di interesse regionale ed interregionale, anche su proposta degli enti locali e le funzioni amministrative relative ai servizi di gran turismo e di interesse interregionale; [138]

e) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione, relative ai servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo e all' art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ; [140]

f)   [ ... ] [143]  definisce i servizi minimi; [142]

g) svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività conferite agli enti locali per effetto della presente legge;

h) garantisce il funzionamento dell'Osservatorio del sistema trasportistico regionale in attuazione all' art. 3 , nell'ambito del sistema informativo territoriale di cui alla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 , artt. 35 e 36;

i) contribuisce a promuovere lo sviluppo dell'Aeroporto regionale dell'Umbria e del complesso dei servizi aerei.

i-bis) approva i regolamenti di cui all' articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 . [146]

3. Il Consiglio regionale svolge le funzioni di cui al comma 2 , lettere a) e b) e la Giunta regionale quelle di cui al comma 2 , lettere c), d), e), f), g), h)   [ ... ] [149]   , i ed i-bis[150]  . [148]

ARTICOLO 18

Funzioni e competenze della Provincia.

1. In attuazione dell' art. 7 , commi 1 e 3, del decreto legislativo, sono delegate alla Provincia, nelle forme e con le modalità di cui alla presente legge, le seguenti funzioni di programmazione e di amministrazione.

2. In particolare la Provincia: .

a) approva la rete dei servizi di cui al comma 3, art. 7 , compresi i servizi lacuali;

b)   [ ... ] [153]   approva[154]  i programmi triennali di cui all' art. 15 ;

c) espleta le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, compresi quelli regionali, e la stipula dei relativi contratti per i servizi di bacino e per quelli che collegano più bacini. Qualora i servizi interessino il territorio delle due Province, le relative funzioni sono conferite alla Provincia nel cui territorio il servizio origina;

[ d) ] [155]

e) stipula gli accordi di programma per gli investimenti di cui all' art. 16 , nonché assegna ai Comuni i contributi previsti;

f) svolge le funzioni in materia sanzionatoria relative ai compiti conferiti con la presente legge, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 5 dicembre 1997, n. 42 ;

g) svolge le funzioni relative all'accertamento di cui all' art. 5 , ultimo comma del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 , relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;

h) rilascia l'autorizzazione di cui agli artt. 82 e 87 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ;

i) svolge le funzioni amministrative relative all'esercizio dei servizi regionali su gomma;

[ l) ] [156]

l) contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio di cui all' articolo 33 , fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi. [157]

3. Vigila sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo e invia alla Regione i dati e i risultati della rendicontazione relativa ai contratti di servizio.

4. Sono attribuite alle Province, ai sensi del decreto legislativo, le seguenti funzioni:

a) la predisposizione e l'approvazione dei piani di bacino;

b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio o in cofinanziamento con i Comuni;

c) i compiti amministrativi e le funzioni nel settore del trasporto lacuale   ivi compresi:
 
1. la concessione di autostazioni di servizio di linea;
 
2. l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti lacuali e le concessioni per l'occupazione e l'uso di aree e di altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità nonché le funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna, il noleggio da banchina e i servizi pubblici di traino;
 
3. l'approvazione dei regolamenti comunali per la navigazione e la regolamentazione delle funzioni di polizia amministrativa esercitata dai comuni interessati [158]
  .

d) tutte le funzioni, per i servizi di competenza, in materia di impianti fissi, tranvie, filovie e le linee automobilistiche compresi i servizi sostitutivi [159]

5. Coordina nel complesso le politiche di trasporto pubblico locale di tutti gli altri enti locali.

[152]
ARTICOLO 19

Funzioni e competenze del Comune.

1. In attuazione all' art. 7 , commi 1 e 3, del decreto legislativo, sono delegate al Comune le funzioni di programmazione e amministrative nelle forme e con le modalità di cui alla presente legge.

2. In particolare il Comune:

a) svolge le funzioni relative all'affidamento dei servizi di competenza e concorre alla individuazione della rete dei servizi dei piani di cui   [ ... ] [162]    all' articolo 12 comma 5-bis ; [163]  ;

b)   [ ... ] [164]   programma i[165]  servizi destinati alla mobilità delle persone a ridotta capacità motoria di cui all' art. 26, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e svolge le funzioni amministrative per la relativa gestione;

c)   [ ... ] [166]   approva i[167]  programmi triennali di cui all' art. 15 ;

d) partecipa, anche attraverso gli accordi di programma, alla definizione degli investimenti di cui all' art. 16 ;

e) svolge gli adempimenti di cui all' art. 14 , commi 4 e 5 del decreto legislativo, sentite le Comunità montane e le Organizzazioni sindacali, anche previa intesa con i Comuni limitrofi, relativi ai servizi di trasporto pubblico nei territori a domanda debole   [ ... ] [168]  ;

[ f) ] [169]

f) contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio di cui all' articolo 33 , fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi; [170]

g) eroga il corrispettivo previsto dai contratti di servizio;

h) svolge le funzioni in materia sanzionatoria, relativamente a quelle conferite con la presente legge, salvo quanto previsto dalla L.R. 5 dicembre 1997, n. 42 ;

i) rilascia l'autorizzazione di cui agli artt. 82 e 87 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ;

l) svolge le funzioni relative all'accertamento di cui all' art. 5 , ultimo comma del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 , relativi al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché nell'ubicazione delle fermate.

3. Vigila sulla regolarità, sulla qualità e sui risultati del servizio e invia alla Provincia   e all'Osservatorio della mobilità di cui all' articolo 33 [171]  i dati ed i risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalità istituzionali dei rispettivi Enti.

4. Sono attribuite ai Comuni, ai sensi del decreto legislativo, le seguenti funzioni:

a) la predisposizione e l'approvazione dei piani comunali di cui all' art. 13 ;

b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio o, previa intesa, in cofinanziamento con la Provincia.

[161]
ARTICOLO 20

Servizi per i territori montani.

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo, per i servizi di trasporto aggiuntivi a quelli minimi individuati da Province, Comuni e Comunità montane, l'atto di individuazione dei medesimi è trasmesso alla Giunta regionale che, entro 30 giorni può formulare osservazioni. L'avvenuto decorso del suddetto termine costituisce espressione della prevista intesa.

[175]

Capitolo II

Organizzazione dei servizi

ARTICOLO 21

Servizi minimi.

1.   [ ... ] [177]    La Giunta regionale, in attuazione all' articolo 16 del D.Lgs. 422/97 e del piano regionale dei trasporti, approva ogni tre anni un atto di indirizzo generale, che contiene la definizione del livello dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con oneri a carico del bilancio regionale, tenendo conto delle seguenti priorità: [178]  à:

a) collegare i nuclei e i centri abitati alla rete dei servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, nonché garantire il pendolarismo scolastico e lavorativo, assicurando idonea accessibilità a tutti i cittadini che si trovano nel territorio della Regione;

b) privilegiare, nelle aree per la residenza e per gli insediamenti produttivi, la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento da emissioni;

c) assicurare la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria;

d) utilizzare le forme di trasporto che maggiormente valorizzano le qualità naturali e storico culturali del territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 , i piani previsti agli artt. 12 e 13, nonché i programmi di cui all' art. 15 , anche per conseguire gli obiettivi fissati dall'art. 16 del decreto legislativo, individuano, sulla base delle risorse disponibili, prioritariamente:

a) l'integrazione fra le reti di trasporto, garantendo, in particolare, servizi di adduzione a quelli ferroviari e a tutti gli altri su sede fissa, con frequenza cadenzata secondo la programmazione degli stessi;

b) l'eliminazione dei servizi su gomma interferenti con quelli su sede fissa, destinando gli investimenti disponibili all'adeguamento, all'ammodernamento e all'ampliamento dei servizi ferroviari e degli altri su sede fissa, per conseguire adeguati tempi di percorrenza e frequenza temporale.

3. La Giunta regionale destina prioritariamente, per la realizzazione di quanto stabilito al comma 2 , relativamente agli investimenti necessari, le risorse previste negli accordi di programma sottoscritti con lo Stato, di cui all'art. 15 del decreto legislativo, anche, con l'eventuale utilizzo dei fondi previsti dalla L.R. 16 dicembre 1997, n. 46 .

[176]
ARTICOLO 21-bis

Strumenti di supporto tecnico-operativo

1. Le province e i Comuni concedenti possono istituire, in forma associata, strumenti di supporto tecnico-operativo per l'attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per l'affidamento dei servizi.

2. Attraverso gli strumenti di cui al comma 1 possono essere svolti in particolare i seguenti compiti:

a) programmazione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

b) progettazione e organizzazione dei servizi complementari della mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;

c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;

d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;

e) ogni altra funzione conferita agli enti concedenti ai sensi della presente legge.

[180]
ARTICOLO 22

Modalità per l'affidamento dei servizi.

1. In attuazione all'art. 18 del decreto legislativo,  la Regione e[182]  gli enti concedenti affidano i servizi di trasporto pubblico locale, con eccezione di quelli di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo, ciascuno secondo la propria competenza, con procedure concorsuali.

2. Gli eventuali soci privati delle società pubbliche o a capitale pubblico che gestiscono i servizi sono individuati tramite procedure concorsuali, anche in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste.

[ 3. ] [183]

3. Sono ammesse alle procedure concorsuali previste dal comma 1 le società scelte in conformità ai criteri di cui all' articolo 18, comma 2 del D.Lgs. 422/97 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 , e i raggruppamenti temporanei di impresa di cui all' articolo 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 costituiti da società a capitale pubblico e da società a capitale privato, con quote di partecipazione corrispondenti all'impegno che ciascun aderente può garantire. [184]

[ 4. ] [185]

4. I servizi di trasporto pubblico locale sono aggiudicati tenendo conto, prioritariamente, della qualità del servizio offerto determinata sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale e dei criteri individuati nello schema di bando di gara e di capitolato di cui all' articolo 23 . [186]

[ 5. ] [187]

[ 6. ] [188]

6. L'eventuale sub-affidamento dei servizi è autorizzato dall'ente concedente d'intesa con la Regione e sentite le organizzazioni sindacali. [189]

6-bis. L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante. [190]

6-ter. L'ente concedente verifica che l'impresa subaffidataria sia in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e applichi per le singole tipologie di servizi i rispettivi livelli di contrattazione collettiva. L'autorizzazione è revocata qualora l'impresa subaffidataria non rispetti i livelli di contrattazione collettiva, le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone e in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità, la qualità del servizio, nonché, per il personale utilizzato, le norme in materia di versamenti obbligatori previdenziali e assicurativi e la normativa sociale europea con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo. [191]

6-quater. L'impresa affidante riconosce un corrispettivo congruo al servizio effettuato che viene approvato dall'Ente concedente con l'atto di autorizzazione di cui al comma 6 . [192]

6-quinquies. Qualora sia ammessa alla gara un'azienda partecipata dall'ente concedente, le procedure concorsuali sono espletate da una commissione composta da soggetti terzi, nominata dalla Regione nel caso di società a partecipazione provinciale e dalla Provincia nel caso di aziende a partecipazione comunale. [193]

[181]
ARTICOLO 23

Contratti di servizio.

1. I contratti di servizio regolano    l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico    locale con qualsiasi modalità effettuati e sono stipulati, per i servizi di rispettiva competenza, dagli enti concedenti con le imprese affidatarie.   [ ... ] [197] 

2. Agli oneri a carico degli enti contraenti, previsti dai contratti di servizio, devono corrispondere le risorse finanziarie effettivamente disponibili.

3. I contratti di servizio contengono iniziative per un miglioramento del rapporto ricavi e costi.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone lo schema per i bandi di gara e per i contratti di servizio. [198]

ARTICOLO 24

Contenuto dei contratti di servizio e obblighi dell'affidatario dei servizi.

1. I contratti di servizio sono stipulati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo e in particolare contengono:

a) il periodo di validità comunque non superiore a sei anni; [200]

b) l'oggetto del contratto;

c) le caratteristiche dei servizi offerti e il programma analitico di esercizio;

d) i casi in cui può o deve essere variato il programma; [202]

e) l'  impegno[204]     dell'affidatario ad utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza e la qualità del servizio;

f) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati nonché in termini di regolarità e di affidabilità dei servizi, di puntualità delle singole corse, di informazione all'utenza, di rispetto per l'ambiente e della carta dei servizi;

g) la struttura tariffaria adottata;

h) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria per le prestazioni oggetto del contratto nonché gli eventuali incentivi dipendenti dal miglioramento dell'efficienza, le modalità e i tempi dei rispettivi pagamenti, gli eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;

i) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale;

l) i casi di revisione degli importi pattuiti e i limiti di percentuali entro cui può essere prevista la revisione;

m) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio;

n) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contenuto del contratto e i casi di risoluzione del medesimo;

o) la ridefinizione dei rapporti relativamente ai lavoratori dipendenti e al capitale investito dall'affidatario, in caso di discontinuità nell'entità dei servizi durante il periodo del contratto;

p) l'obbligo di applicare per le singole tipologie di servizio i rispettivi livelli di contrattazione collettiva;

p-bis) le specifiche relative alla tipologia del carburante a basso impatto ambientale da utilizzare con particolare riferimento al biodiesel o comunque ai carburanti puri o in miscela con additivi o riformulati; [207]

q) l'obbligo dell'affidatario di fornire, su supporto cartaceo o informatico i dati riguardanti la qualità, la carta dei servizi e la rendicontazione annuale dei dati di bilancio riclassificati ai sensi della normativa vigente o di specifiche disposizioni regionali  nonché tutti gli altri dati ritenuti necessari e richiesti da Regione ed enti concedenti[208]  ;

r) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'ente affidante;

s) le procedure da osservare in caso di controversie.

2.  L'affidatario, in particolare, è comunque tenuto al rispetto dei seguenti obblighi, anche se non espressamente contenuti nel contratto[211]     :

a) garantire la puntualità, la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio;

b) ad utilizzare mezzi e materiale rotabile aventi requisiti previsti dalle norme vigenti  , in particolare autobus immatricolati da non più di 15 anni[213]  ;

b-bis) garantire materiale rotabile e servizi a terra per assicurare l'intermodalità tra i vettori di trasporto ivi compresa quella con la bicicletta; [214]

b-ter) utilizzare per il TPL il biodiesel o comunque carburanti puri o in miscela con additivi o riformulati a basso impatto nelle percentuali individuate nel contratto di servizio di cui al comma 1, lett. p-bis) ; [215]

c) ad applicare al personale dipendente, che deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, i contratti collettivi    della categoria di appartenenza;

d) a garantire un servizio di qualità e di informazione all'utenza;

e) a fornire all'ente affidante   [ ... ] [217]    e all'Osservatorio della mobilità di cui all' articolo 33 [218]  , i dati ritenuti necessari e richiesti dagli stessi, utilizzando anche i supporti informatici;

e-bis) istituire, a livello aziendale, Comitati per la qualità dei servizi prodotti, composti dai rappresentanti degli enti concedenti, delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative e delle organizzazioni sindacali. I suddetti Comitati hanno potere di monitoraggio, di controllo e di intervento esercitabile attraverso proposte e indicazioni operative sottoposte ai competenti organi dei soggetti gestori; [219]

f) ad adottare la carta dei servizi, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 . [220]

3. I contratti di servizio sono aggiornati ogni tre anni, sulla base dei programmi triennali di cui all' art. 15 . Nel caso che non comportino oneri aggiuntivi, i gestori dei servizi sono tenuti immediatamente ad adeguarsi senza alcun ulteriore contributo. [224]

4. L'ente concedente, in particolare è tenuto:

a) ad assicurare  per i servizi aggiuntivi[225]  la copertura finanziaria per il periodo di vigenza del contratto;

b) ad assicurare il trasferimento delle risorse nel rispetto delle scadenze previste nel contratto;

c) a rispettare le condizioni d'esercizio indicate nel contratto stesso.

5. Nel contratto di servizio, per la risoluzione delle eventuali controversie conseguenti all'applicazione del comma 3 , è previsto un Collegio arbitrale. [226]

6. Il Collegio di cui al comma 5 , è composto da un rappresentante dell'ente concedente, un rappresentante del gestore, e un componente con funzioni di presidente, sorteggiato tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti con almeno 5 anni di iscrizione. [227]

7. Per ricavi di traffico si intendono i ricavi derivanti dai titoli di viaggio venduti, dalla pubblicità sui mezzi di trasporto e gli eventuali contributi versati dagli enti locali a compensazione di tariffe agevolate o di mancati adeguamenti tariffari. [228]

[ 8. ] [230]

[ 9. ] [231]

ARTICOLO 25

Modalità di trasferimento dei beni strumentali funzionali ai servizi.

1. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente gestore si applicano le seguenti disposizioni:

a) al gestore che cessa il servizio per qualsiasi causa non spetta alcun indennizzo;

b) il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall' art. 26 , allegato A), al R.G. 8 gennaio 1931, n. 148, con l'applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria, nonché degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere    ;

[ c) ] [234]

c)  i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d'uso per un periodo di dieci anni, quanto agli autobus e impianti, e di venti, quanto ai beni immobili funzionali al servizio. [236]     Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, egli è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tal caso decade il vincolo di destinazione d'uso. [235]

2. In sede di approvazione di bilancio, i gestori dei servizi del trasporto pubblico locale, redigono, separatamente, l'elenco dei beni strumentali con l'indicazione del valore economico determinato con le modalità di cui al comma 1, lettera c) e ne trasmettono copia all'ente concedente.

[ ARTICOLO 26 ] [239]
ARTICOLO 26

Organizzazione dei servizi

1. Al fine di separare i compiti di programmazione da quelli di gestione per il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi sono espletate, per l'affidamento di qualsiasi modalità di servizio di trasporto pubblico locale, le procedure concorsuali di cui all' art. 18 D.Lgs. 422/97 .

2. La Regione favorisce, per la gestione dei servizi di TPL, la costituzione di società a capitale pubblico e privato.

[240]
ARTICOLO 27

Normativa europea.

1. I contratti di servizio sono predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute  negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69 /C.E.E., così come modificato dal regolamento 1893/91 /C.E.E.[241]     , nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, così come fissati dalla Carta dei servizi, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 .

ARTICOLO 28

Comunità tariffaria.

1. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la realizzazione della comunità tariffaria. Gli Enti locali sono tenuti all'attuazione della stessa, anche con l'inserimento prioritario degli oneri necessari nei programmi di cui all' articolo 15 .

2. Le aziende che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale devono adeguare le tecnologie dei mezzi di trasporto a quelle idonee a realizzare la comunità tariffaria.

[243]
ARTICOLO 29

Immatricolazione autovetture.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nei casi previsti all'art. 7, comma 1, della L. l5 gennaio 1992, n. 21, possono immatricolare l'autovettura a nome degli organismi previsti nel suddetto comma 1 .

TITOLO IV

Norme finali, finanziarie e transitorie

ARTICOLO 30

Poteri sostitutivi regionali.

1. In caso di inerzia da parte degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite, la Giunta regionale dispone specifici interventi sostitutivi con le modalità previste  nella legge regionale approvata dal Consiglio regionale con Delib.C. R. 15 settembre 1998, n. 584[245]     .

ARTICOLO 31

Vigilanza e controllo.

1. Gli enti concedenti esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico    locale di rispettiva competenza.

2. I funzionari, ai quali sono attribuiti i compiti di vigilanza, devono essere muniti di apposita tessera di servizio rilasciata dalle amministrazioni di appartenenza    .

ARTICOLO 32

Norma finanziaria.

1. Per il finanziamento di quanto previsto nella presente legge è istituito il fondo regionale trasporti.

2. Le risorse destinate al trasporto pubblico locale sono allocate in separati capitoli di bilancio e in particolare:

a) risorse destinate all'effettuazione dei servizi ferroviari;

b) risorse-destinate agli investimenti per i servizi ferroviari e dell'aeroporto regionale dell'Umbria;

c) risorse destinate all'effettuazione dei servizi su sede fissa esclusi quelli ferroviari;

d) risorse destinate agli investimenti della rete dei servizi su sede fissa, esclusa la rete ferroviaria;

e) risorse destinate all'effettuazione dei servizi su gomma e lacuali;

f) risorse destinate agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile per i servizi su gomma e lacuali.

[250]

3. La Giunta regionale provvede annualmente all'assegnazione delle risorse in attuazione della presente legge   [ ... ] [252]   e sulla base dei criteri definiti dal piano regionale dei trasporti[253]  .

4. Le risorse destinate ai servizi su gomma non devono essere inferiori allo stanziamento previsto per le medesime finalità nella legge di bilancio 1998. [254]

5. All'onere derivante dalle funzioni conferite con la presente legge si provvede annualmente con legge di bilancio.

6. Con legge di bilancio o di variazione dello stesso si provvederà alle necessarie dotazioni regionali.

[ ARTICOLO 33 ] [260]
ARTICOLO 33

Osservatorio della mobilità

1. La Giunta regionale istituisce presso la Direzione Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture una specifica struttura organizzativa denominata "Osservatorio della Mobilità" con il compito di:

a) acquisire, aggiornare, analizzare ed elaborare i dati connessi alla mobilità regionale, anche ai fini della valutazione della relativa tendenza, con particolare riferimento alla domanda ed all'offerta dei servizi;

b) fornire alla Giunta Regionale ed agli Enti Locali il supporto informativo per la pianificazione, programmazione e gestione del trasporto;

c) definire le procedure, anche automatizzate, di acquisizione ed aggiornamento dei dati di cui alla lettera b) , in collaborazione con le Province, i Comuni e le aziende.

2. Per il coordinamento dell'attività di cui al comma 1 è costituito un Comitato composto dai rappresentanti di Regione, Province, Comuni e aziende. I rappresentanti delle Province e dei Comuni sono nominati dal Consiglio delle Autonomie Locali. [262]

[261]
ARTICOLO 33-bis

Comitato di monitoraggio

1. E' istituito, presso il Servizio Trasporti della Regione, il Comitato di monitoraggio per l'attuazione dei principi di riforma contenuti nel D.Lgs. 422/97 e nella presente legge, composto dai rappresentati di Regione, Province, Comuni, aziende e rappresentanti di associazioni dei consumatori. I rappresentanti delle Province e dei Comuni sono nominati dal Consiglio delle Autonomie Locali.

2. Il Comitato svolge funzioni consultive e con relazioni semestrali informa la Giunta regionale dell'andamento della spesa per la gestione dei servizi minimi e del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi nonché del livello degli stessi previsti nei contratti di servizio.

[263]
ARTICOLO 33-ter

Distrazione di autobus acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al servizio di noleggio

1. Gli Enti concedenti autorizzano le aziende a distrarre gli autobus acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al servizio di noleggio sulla base delle modalità fissate dalla Giunta regionale.

2. Gli Enti concedenti sono tenuti a relazionare annualmente alla Giunta regionale sulle autorizzazioni di cui al comma 1 rilasciate alle aziende.

[265]
ARTICOLO 34

Norme transitorie.

1. La Regione approva il piano regionale dei trasporti entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

2. Gli Enti locali adempiono a quanto previsto agli articoli 9, 12, 13, 14, e 15 entro sei mesi dalla pubblicazione del piano regionale di cui al comma 1 .

3. Le risorse destinate all'effettuazione dei servizi del trasporto pubblico locale, esclusi i servizi ferroviari ed aerei, sono ripartite fino al 2000 in conformità alla L.R. 15 gennaio 1997, n. 2 e alla L.R. 5 dicembre 1997, n. 42 , articolo 7 .

4. Le concessioni e gli altri atti di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, comprese le sub concessioni, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sono prorogati,   [ ... ] [270]     fino al 31 dicembre 2003, previ accordi di servizio dal 1° gennaio 2001[272]     [271]  .

5. Le procedure concorsuali di cui alla presente legge sono espletate in tempo utile per l'affidamento dei servizi   [ ... ] [274]     dal 1° gennaio 2004[276]     [275]  .

5bis) le risorse destinate al trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite annualmente e fino all'anno 2003, in conformità alle disposizioni di cui all' art. 7 , commi 2 e 3, e all' art. 13 /bis, commi 5 e 6, della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali risorse, per i servizi ordinari, sono ripartite dalle Province, fra gli enti concedenti, nelle stesse percentuali fissate per l'anno 2000. [278]

6. In sede di prima applicazione della presente legge, la rete dei servizi minimi, compresi quelli ferroviari, può essere individuata prima dell'approvazione del piano regionale dei trasporti e degli atti pianificatori degli enti locali da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con le procedure di cui all' articolo 21 , al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti al precedente comma 5 .

ARTICOLO 35

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate, dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti norme:

a) L.R. 4 novembre 1981, n. 74 ;

b) L.R. 17 agosto 1979, n. 44 , e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione dell' art. 7 e dell' art. 12, comma 5 ;

c) L.R. 13 marzo 1995, n. 10 , ad esclusione degli articoli  9bis,[279]  10 e 11, e   [ ... ] [280]   degli artt. 7, 9 e 13-bis che rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003;[281]  ;

d) L.R. 20 agosto 1981, n. 58 ;

e) L.R. 11 agosto 1982, n. 34 .

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 novembre 1998

Bracalente

Note sulla vigenza

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[13] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[14] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[15] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[17] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[20] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[22] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[27] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 2 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[28] - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 3 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[32] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[33] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[35] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[36] - Abrogazione da: Articolo 25 Comma 2 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[37] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[47] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[48] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[49] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[51] - Abrogazione da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[52] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[53] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[54] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[58] - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[59] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[60] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[61] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[62] - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[63] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[64] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[65] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[66] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 2 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[67] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 2 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[68] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[69] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 3 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[70] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 3 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[71] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 3 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[72] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 4 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 4 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[74] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[75] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[76] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 5 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[77] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 6 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[78] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 6 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[79] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[80] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 7 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[81] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[82] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 8 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[83] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 8 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[84] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[85] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[86] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[87] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[88] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[89] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 2 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[90] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 2 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[91] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[92] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[93] - Abrogazione da: Articolo 8 Comma 2 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[94] - Abrogazione da: Articolo 8 Comma 2 Lettera d legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[95] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 2 Lettera e legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[96] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[97] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 3 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[98] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 4 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[99] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[100] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[101] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[102] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[103] - Sostituzione (testo eliminato) da: Comma 2 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[104] - Sostituzione (testo inserito) da: Comma 2 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[105] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 2 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[106] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 3 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[107] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 3 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[108] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 3 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[109] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 3 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[110] - Abrogazione da: Articolo 9 Comma 3 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[111] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 3 Lettera d legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[112] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[113] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 29 luglio 2022, n. 13.

[114] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 29 luglio 2022, n. 13.

[115] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 29 luglio 2022, n. 13.

[116] - Abrogazione da: Articolo 25 Comma 2 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[117] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[118] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3. - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[119] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[120] - Integrazione da: Articolo 11 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[121] - Abrogazione da: Articolo 11 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[122] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[123] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[124] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[125] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[126] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[127] - Integrazione da: Articolo 19 Comma 2 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[128] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[129] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[130] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 3 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[131] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 3 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[132] - Integrazione da: Articolo 19 Comma 3 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[133] - Abrogazione da: Articolo 19 Comma 4 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[134] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[135] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 5 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[136] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 5 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[137] - Integrazione da: Articolo 19 Comma 6 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[138] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 7 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[139] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 7 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[140] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 8 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[141] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 8 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[142] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 9 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[143] - Abrogazione da: Articolo 12 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[144] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 9 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[145] - Integrazione da: Articolo 19 Comma 10 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[146] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3. - Abrogazione da: Articolo 19 Comma 11 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[147] - Integrazione da: Articolo 19 Comma 12 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[148] - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 13 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 13 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[149] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 2 Lettera legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[150] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 2 Lettera legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[151] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 13 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[152] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[153] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[154] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 12 Comma 2 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[155] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[156] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 13 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[157] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 13 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[158] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 22 dicembre 2000, n. 42.

[159] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 22 dicembre 2000, n. 42.

[160] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[161] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[162] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[163] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[164] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[165] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[166] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[167] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[168] - Abrogazione da: Articolo 14 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[169] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 14 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[170] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3. - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 14 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[171] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 2 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[172] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[173] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 9. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[174] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14.

[175] - Abrogazione da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[176] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[177] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[178] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[179] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[180] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3. - Abrogazione da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[181] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[182] - Integrazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[183] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[184] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[185] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[186] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[187] - Abrogazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[188] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[189] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[190] - Integrazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[191] - Integrazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[192] - Integrazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[193] - Integrazione da: Articolo 17 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[194] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[195] - Integrazione da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[196] - Integrazione da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[197] - Abrogazione da: Articolo 18 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[198] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 26 Comma 2 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[199] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 26 Comma 2 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[200] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[201] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 27 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[202] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 2 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[203] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 27 Comma 2 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[204] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 3 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[205] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 27 Comma 3 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[206] - Integrazione da: Articolo 27 Comma 4 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[207] - Integrazione da: Articolo 19 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3. - Abrogazione da: Articolo 27 Comma 5 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[208] - Integrazione da: Articolo 19 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[209] - Integrazione da: Articolo 27 Comma 6 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[210] - Integrazione da: Articolo 27 Comma 6 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[211] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 7 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[212] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 27 Comma 7 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[213] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 16 dicembre 2002, n. 31.

[214] - Integrazione da: Articolo 19 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[215] - Integrazione da: Articolo 19 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3. - Abrogazione da: Articolo 27 Comma 8 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[216] - Integrazione da: Articolo 27 Comma 9 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[217] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 19 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[218] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 19 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[219] - Integrazione da: Articolo 19 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[220] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 10 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[221] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 27 Comma 10 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[222] - Integrazione da: Articolo 27 Comma 11 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[223] - Integrazione da: Articolo 27 Comma 11 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[224] - Abrogazione da: Articolo 27 Comma 12 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[225] - Integrazione da: Articolo 19 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[226] - Abrogazione da: Articolo 27 Comma 12 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[227] - Abrogazione da: Articolo 27 Comma 12 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[228] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 27 Comma 13 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[229] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 27 Comma 13 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[230] - Abrogazione da: Articolo 19 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[231] - Abrogazione da: Articolo 19 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[232] - Integrazione da: Articolo 28 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[233] - Integrazione da: Articolo 28 Comma 2 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[234] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[235] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 20 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[236] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5.

[237] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5.

[238] - Integrazione da: Articolo 28 Comma 3 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[239] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[240] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 21 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3. - Abrogazione da: Articolo 29 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[241] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 30 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[242] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 30 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[243] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 31 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5. - Abrogazione da: Articolo 31 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[244] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 31 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[245] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 32 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[246] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 32 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[247] - Integrazione da: Articolo 33 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[248] - Integrazione da: Articolo 33 Comma 2 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[249] - Integrazione da: Articolo 34 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[250] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 2 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[251] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 34 Comma 2 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[252] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[253] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[254] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 34 Comma 3 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[255] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 34 Comma 3 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[256] - Integrazione da: Articolo 34 Comma 4 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[257] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 28 novembre 2020, n. 12.

[258] - Integrazione da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[259] - Integrazione da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 28 novembre 2020, n. 12.

[260] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[261] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 23 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3.

[262] - Abrogazione da: Articolo 26 Comma 1 legge Regione Umbria 9 aprile 2013, n. 8.

[263] - Integrazione da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3. - Abrogazione da: Articolo 35 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[264] - Integrazione da: Articolo 36 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5. - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5.

[265] - Integrazione da: Articolo 24 Comma 1 legge Regione Umbria 27 marzo 2002, n. 3. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 37 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[266] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 37 Comma 1 legge Regione Umbria 3 aprile 2012, n. 5.

[267] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 3 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5.

[268] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 3 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5.

[269] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 4 legge Regione Umbria 11 aprile 2016, n. 5.

[270] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 22 dicembre 2000, n. 42.

[271] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 22 dicembre 2000, n. 42.

[272] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 10 dicembre 2004, n. 26.

[273] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 10 dicembre 2004, n. 26.

[274] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 22 dicembre 2000, n. 42.

[275] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 22 dicembre 2000, n. 42.

[276] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 10 dicembre 2004, n. 26.

[277] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 10 dicembre 2004, n. 26.

[278] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 3 legge Regione Umbria 22 dicembre 2000, n. 42.

[279] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2001, n. 16.

[280] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 22 dicembre 2000, n. 42.

[281] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 22 dicembre 2000, n. 42.

Note della redazione

(1) - 

Per completezza nella consultazione si riportano gli articoli 38 e 39 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5
 
Art. 38 Norme finali e transitorie
 
1. La Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva il Piano regionale trasporti in base ai criteri e con le modalità di cui alla legge regionale 37/1998 così come modificata ed integrata dalla presente legge.
 
2. Il piano regionale trasporti vigente alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione del Piano di cui al comma 1 nel Bollettino ufficiale della Regione.
 
3. La Regione e gli enti locali approvano i piani e i programmi di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 37/1998, così come modificata ed integrata dalla presente legge, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano regionale trasporti di cui al comma 1.
 
4. I contratti di servizio stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla loro scadenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale vigente.
 
5. I contratti di servizio stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza prima dell'affidamento dei servizi ai sensi della l.r. 37/1998, così come modificata dalla presente legge, sono prorogati fino al subentro effettivo del nuovo affidatario.
 
6. La Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con regolamento la composizione della Consulta di cui all'articolo 33 bis 1, come introdotto dall'articolo 36 della presente legge e ne definisce i compiti ed il funzionamento.
 
Art. 39 Compenso degli amministratori delle società del trasporto pubblico regionale e locale
 
1. Nelle società del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, costituite o partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione, e dagli enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico, al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore rispettivamente all'80 per cento e al 50 per cento dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni. La partecipazione maggioritaria si ottiene considerando l'insieme delle quote sociali possedute dai soggetti di cui al primo periodo.
 
2. Il limite di cui al comma 1 si applica all'insieme dei compensi percepiti dagli amministratori nelle società di cui al comma 1 e nelle società partecipate o controllate dalle stesse.
 
3. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(2) - 

La società Umbria TPL e Mobilità Spa può operare, quale Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale ai sensi del presente articolo, dal giorno successivo all?entrata in vigore della legge 9/2015 (Vedi art. 2 stessa legge)

(3) - 

Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento ai beni strumentali acquistati dopo l'entrata in vigore della L.R. 5/2016. Per i beni strumentali consistenti in autobus, impianti e beni immobili funzionali al servizio, acquistati prima dell'entrata in vigore della stessa legge, trova applicazione la normativa contenuta negli articoli 25 e 33-ter della presente legge, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 5/2016 (14 aprile 2016). (Vedi art. 11, comma 9, L.R. 28 dicembre 2016, n. 18)

(4) - 

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano con riferimento ai beni strumentali acquistati dopo l'entrata in vigore della L.R. 11 aprile 2016,n. 5. Per i beni strumentali consistenti in autobus, impianti e beni immobili funzionali al servizio, acquistati prima dell'entrata in vigore della stessa legge, trova applicazione la normativa contenuta negli articoli 25 e 33-ter della presente legge, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 5/2016 (14 aprile 2016). (Vedi art. 11, comma 9, L.R. 28 dicembre 2016, n. 18)