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Legge regionale 27 marzo 2002, n. 4


LEGGE REGIONALE n.4 del 27 marzo 2002

Date di vigenza

25/04/2002 entrata in vigore mostra documento vigente dal 25/04/2002
17/05/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 17/05/2007

Documento vigente dal 25/04/2002

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 marzo 2002 ,n. 4
"Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 16 del 10/04/2002

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Rilascio di licenze

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le licenze di attingimento delle acque pubbliche, di cui all'articolo 56 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, possono essere rilasciate fino a cinque volte, per la durata di un anno ciascuna, a prescindere dal numero di rilasci già assentiti in precedenza.

ARTICOLO 2

Funzioni delle Province

1. Le Province rilasciano le licenze di attingimento secondo gli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale che devono prevedere prioritariamente, nell'ambito del quinquennio, l'uso razionale delle acque e l'introduzione di varietà a ridotto fabbisogno idrico e di sistemi irrigui più efficienti ed a basso impatto ambientale, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile dei territori interessati.

2. Nel corso del terzo anno la Giunta regionale procede alla verifica della applicazione degli indirizzi di cui al comma precedente.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 marzo 2002

Lorenzetti

[1]