ARTICOLO 1
(Sostituzione dell'
art. 4
)
1.
L'
articolo 4 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42
è sostituito dal seguente:
"
Art. 4
(Composizione)
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni.
2. Ciascuna Commissione provinciale per l'artigianato è composta da undici membri di cui:
a) sei membri titolari di imprese artigiane o soci artigiani di società, iscritte all'Albo provinciale da almeno tre anni, designati dalle associazioni sindacali di categoria a struttura nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella provincia e con un numero di iscritti pari ad almeno il dieci per cento dell'Albo provinciale;
b) il responsabile dell'Ufficio provinciale dell'Istituto nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o suo delegato;
c) il responsabile dell'Ufficio provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o suo delegato;
d) il responsabile della Direzione provinciale del lavoro o suo delegato;
e) due esperti designati dalle associazioni sindacali di categoria a struttura nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella provincia e con un numero di iscritti pari ad almeno il dieci per cento dell'Albo provinciale.
3. I componenti le Commissioni provinciali per l'artigianato, di cui al comma 2, lettera a), decadono dall'incarico in caso di perdita dei requisiti prescritti.
4. I componenti le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui al comma 2, lettere a) ed e) decadono dall'incarico in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.
5. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. Le Commissioni provinciali per l'artigianato eleggono, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendo quest'ultimo tra i titolari di imprese artigiane o soci artigiani di società.
".
ARTICOLO 3
(Modifiche dell'art. 23)
1.
All'
articolo 23, comma 1 della l.r. 42/1988
la lettera c) è sostituita dalla seguente: "
c) cinque esperti designati dalle associazioni sindacali di categoria a struttura nazionale, firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, più rappresentative a livello regionale, regolarmente costituite ed operanti nella Regione e con un numero di iscritti pari ad almeno il dieci per cento delle imprese iscritte agli albi provinciali
".
2.
All'
articolo 23 della l.r. 42/1988
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"
3. Per la decadenza dei componenti la commissione regionale di cui alle lett. b) e c) del comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 commi 3 e 4
".
ARTICOLO 4
(Modifiche dell'art. 25)
1.
All'
articolo 25, comma 1 della l.r. 42/1988
la parola "
quindici
" è sostituita con la parola "
otto
".
2.
All'
articolo 25 della l.r. 42/1988
, il
comma 2
è sostituito dal seguente:
"
2. In prima convocazione le sedute delle Commissioni provinciali e regionale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, le sedute della Commissione provinciale per l'artigianato, sono valide con la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di quattro componenti, di cui almeno uno titolare di impresa artigiana o socio artigiano di società. In seconda convocazione, le sedute della Commissione regionale per l'artigianato sono valide con la presenza del Presidente o del Vicepresidente, dei Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e di almeno due dei componenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere b) e c).
".
ARTICOLO 6
(Modifica dell'art. 30)
1.
All'
articolo 30 della l.r. 42/1988
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"
4. Ai fini delle iscrizioni le Commissioni provinciali possono richiedere periodicamente informazioni al Conservatore del Registro delle imprese, relativamente alle nuove iscrizioni o quant'altro ritenuto utile ai fini del dispiego dei poteri d'accertamento d'ufficio.
".
ARTICOLO 7
(Sostituzione dell'art. 31)
1.
L'
articolo 31 della l.r. 42/1988
è sostituito dal seguente:
"
Art. 31
(Procedimento per l'iscrizione)
1. La domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane è presentata al comune dove l'impresa svolge la propria attività, unitamente alla documentazione inerente il possesso dei requisiti previsti dalla
legge 8 agosto 1985, n. 443
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il comune trasmette la domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma 1, alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.
3. La Commissione provinciale per l'artigianato trasmette copia della domanda alla Camera di Commercio competente, ai fini dell'annotazione nel Registro delle Imprese.
4. La Commissione provinciale per l'artigianato delibera l'iscrizione all'Albo imprese artigiane delle imprese in possesso dei requisiti di legge.
5. I provvedimenti di iscrizione o di diniego sono notificati agli interessati entro sessanta giorni dalla adozione.
".
ARTICOLO 9
(Modifiche dell'art. 33)
1.
All'
articolo 33, comma 2 della l.r. 42/1988
le parole "
Gli ispettori del lavoro
" sono sostituite con le parole "
Gli enti di vigilanza sul lavoro
".
2.
All'
articolo 33 della l.r. 42/1988
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"
6. I provvedimenti di cancellazione vanno assunti entro sessanta giorni dalle denunce o dalle comunicazioni di cui ai commi precedenti e debbono essere notificati agli interessati nonché comunicati agli uffici dell'INPS e dell'INAIL territorialmente competenti, oltre che ad ogni amministrazione che abbia effettuato le segnalazioni di cui al comma 2.
".
3.
All'
articolo 33 della l.r. 42/1988
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"
7. La Commissione provinciale per l'artigianato trasmette immediatamente copia delle denunce di modificazione o cessazione assunte al Conservatore del Registro e dei conseguenti provvedimenti, ai fini delle annotazioni previste nel Registro delle Imprese.
".
4.
All'
articolo 33 della l.r. 42/1988
il comma 8 è abrogato.
ARTICOLO 11
(Modifica dell'art. 34)
1.
L'
articolo 34 della l.r. 42/1988
è sostituito dal seguente:
"
Art. 34
(Efficacia dei provvedimenti)
1. La Commissione provinciale per l'artigianato delibera, con effetti costitutivi anche ai fini previdenziali, assistenziali, assicurativi, di classificazione delle imprese con dipendenti, nonché per l'accesso a tutte le agevolazioni disposte da norme comunitarie, nazionali e regionali, in favore delle imprese artigiane. Avverso le delibere della Commissione provinciale per l'artigianato è ammesso il ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato ai sensi dell'
art. 7 della legge 443/1985
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con il provvedimento che dispone l'iscrizione, modificazione o cancellazione dell'impresa, la Commissione provinciale per l'artigianato fissa la data dalla quale decorre la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione all'albo imprese artigiane decorrono dalla data accertata dalle Commissioni provinciali ai sensi del presente comma.
3. Gli effetti delle modificazioni e delle cessazioni decorrono dalla data accertata con il provvedimento di cui al comma 2.
".
ARTICOLO 12
(Modifica dell'art. 39)
1.
All'
articolo 39 della l.r. 42/1988
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"
5. Le sanzioni amministrative sono inflitte, nei limiti minimi e massimi di seguito indicati in rapporto alla gravità delle infrazioni rilevate:
a) da euro duecentocinquantotto/00 (258,00) a euro duemilacinquecentottantadue/00 (2.582,00) nei casi di:
1) esercizio abusivo di attività artigiana;
2) uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte all'Albo delle imprese artigiane, ovvero da altri soggetti, del riferimento all'artigianato nella ditta, nell'insegna o nel marchio;
b) da euro centocinquantacinque/00 (155,00) a euro millecinquecentocinquanta/00 (1.550,00) nel caso di omessa denuncia di iscrizione all'Albo imprese artigiane da parte di impresa avente i requisiti artigiani;
c) da euro cinquantuno/65 (51,65) a euro cinquecentosedici/50 (516,50), con riferimento alle imprese individuali per la violazione di quanto previsto dall'
articolo 2194 c.c.
; da euro centotre/30 (103,30) a euro milletrentatre/00 (1.033,00), con riferimento alle società di cui all'
articolo 2626 c.c.
nei casi di:
1) ritardata presentazione della denuncia di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
2) omessa o ritardata presentazione della denuncia di cessazione;
3) omessa o ritardata presentazione della denuncia di modificazione relativa ad eventi incidenti sui requisiti sostanziali di impresa artigiana ovvero di titolare, socio, collaboratore artigiano.
".