ARTICOLO 1
Soppressione del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali
1.
Il comitato regionale di controllo istituito ai sensi della
legge regionale 30 marzo 1992, n. 7
, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 2
Controlli preventivi di legittimità
1.
Il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle comunanze e università agrarie ed associazioni agrarie comunque denominate, è esercitato dalla apposita struttura della Giunta regionale, da individuare tra quelle già esistenti, con atto amministrativo della Giunta regionale.
[1]
ARTICOLO 3
Disposizioni transitorie e finali
1.
Gli importi delle indennità di presenza e dei rimborsi spese stabiliti dall'
art. 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7
, così come modificata ed integrata dall'
art. 17 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 19
, ove richiamati da leggi regionali o da atti amministrativi della Regione, continuano ad applicarsi fino alla disciplina organica delle indennità relative alle nomine e designazioni di competenza della Regione.
2.
Le leggi regionali 30 marzo 1992, n. 7 , 5 aprile 1995, n. 23 e 19 luglio 1996, n. 19 sono abrogate.