ARTICOLO 2
Integrazione della
legge regionale 12 agosto 1994, n. 26
1.
Dopo l'
articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26
, è inserito il seguente:
"
Art. 16 bis (Mutui e prestiti)
1. L'Agenzia può contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento.
2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, non deve superare il venticinque per cento dell'ammontare complessivo delle entrate proprie dell'Agenzia.
3. Le entrate proprie valide per il calcolo del limite di indebitamento di cui al comma 2 sono quelle derivanti da:
a) proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;
b) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per i servizi resi dall'Agenzia;
c) proventi dalle sanzioni amministrative.
4. La deliberazione di contrazione del mutuo fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura di spesa.
5. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.
6. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.
".