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Legge regionale 16 dicembre 2002, n. 32


LEGGE REGIONALE n.32 del 16 dicembre 2002

Date di vigenza

08/01/2003 entrata in vigore mostra documento vigente dal 08/01/2003
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 08/01/2003

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2002 , n. 32
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 58 del 24/12/2002

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Modifiche dell'art. 34-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34-bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole " per la fauna selvatica " sono aggiunte le seguenti " o gli Istituti riconosciuti a livello regionale quale tra gli altri l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche costituito ai sensi dell' art. 9 della legge regionale 14/94 ".

2. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 34-bis della legge regionale 14/94 dopo la parola " deroga ", sono aggiunte le seguenti " tra quelle indicate al comma 1-bis. ".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 bis della legge regionale 14/94 , è aggiunto il seguente comma:
 
" 1.bis. Il prelievo in deroga, ai sensi del comma 1, è consentito per le seguenti specie e con i mezzi di cui all' art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 :
 
a) storno, passero, passera mattugia e cormorano, con riferimento alle ipotesi previste dall' articolo 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE ;
 
b) fringuello, con riferimento alle ipotesi previste dall' articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 79/409 / CEE
".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 16 dicembre 2002

Lorenzetti

[1]