ARTICOLO 1
Modifiche dell'art. 34-bis.
1.
Al
comma 1 dell'articolo 34-bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole "
per la fauna selvatica
" sono aggiunte le seguenti "
o gli Istituti riconosciuti a livello regionale quale tra gli altri l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche costituito ai sensi dell'
art. 9 della legge regionale 14/94
".
2.
Al
comma 1, lettera a) dell'articolo 34-bis della legge regionale 14/94
dopo la parola "
deroga
", sono aggiunte le seguenti "
tra quelle indicate al comma 1-bis.
".
3.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 34 bis della legge regionale 14/94
, è aggiunto il seguente comma:
"
1.bis. Il prelievo in deroga, ai sensi del comma 1, è consentito per le seguenti specie e con i mezzi di cui all'
art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
:
a) storno, passero, passera mattugia e cormorano, con riferimento alle ipotesi previste dall'
articolo 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE
;
b) fringuello, con riferimento alle ipotesi previste dall'
articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 79/409
/ CEE
".