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Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1


LEGGE REGIONALE n., n. 1 del 21 Gennaio 2003

Date di vigenza

12/02/2003 entrata in vigore mostra documento vigente dal 12/02/2003
18/02/2010 modifica mostra documento vigente dal 18/02/2010
08/05/2021 modifica mostra documento vigente dal 08/05/2021

Documento vigente dal 12/02/2003

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 Gennaio 2003 , n. 1
Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 4 del 28/01/2003

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. Il Centro Studi Giuridici e Politici, con sede in Perugia, presso il Consiglio regionale, promuove studi e ricerche nel campo delle scienze giuridiche e politiche, allo scopo di contribuire alle dinamiche dell'istituzione regionale ed all'approfondimento delle problematiche di rilevante interesse per la comunità regionale umbra.

2. Il Centro a tal fine opera come strumento di promozione culturale e di ricerca, in grado di offrire riflessioni ed analisi caratterizzate da rigore scientifico e da pluralità di orientamenti.

ARTICOLO 2

Attività del Centro

1. Il Centro persegue le proprie finalità mediante:

a) la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, corsi e altre manifestazioni di carattere scientifico e culturale;

b) la cura e la pubblicazione di volumi e periodici;

c) la realizzazione di ricerche;

d) la cura di rapporti di collaborazione e di scambi culturali e scientifici con enti e istituzioni nazionali ed internazionali;

e) l'organizzazione di altre iniziative idonee a perseguire gli scopi di cui all' articolo 1 .

ARTICOLO 3

Statuto

1. Il Centro ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia statutaria e finanziaria.

2. Lo Statuto regola l'attività e il funzionamento del Centro.

3. Lo Statuto prevede:

a) la composizione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento degli organi, nonché i procedimenti per le relative nomine, anche in deroga a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 4, della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni;

b) le funzioni del Consiglio direttivo relative alla determinazione e attuazione dei programmi, ivi comprese quelle riguardanti l'instaurazione di rapporti di collaborazione esterna;

c) la riserva al Consiglio regionale della nomina dei due terzi dei membri del Consiglio direttivo;

d) la nomina del Presidente da parte del Consiglio Direttivo;

e) il conferimento al Presidente di poteri di vigilanza e coordinamento per l'attuazione degli indirizzi e dei programmi;

f) le modalità di ammissione e di esclusione dei soci, riservando la decisione all'Assemblea.

ARTICOLO 4

Soci

1. Sono soci del centro associazioni culturali, enti ed istituzioni pubbliche e private, nonché persone fisiche, che ne condividono le finalità istituzionali.

ARTICOLO 5

Organi

1. Sono organi del Centro:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 6

Entrate

1. Le entrate del centro sono costituite da dotazioni della regione, dalle quote dei soci, da altri contributi e da eventuali donazioni.

2. Per la realizzazione dei fini statutari il centro può utilizzare, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, uffici, mezzi e personale del Consiglio regionale.

ARTICOLO 7

Rimborsi spese

1. Le cariche sociali sono gratuite.

2. Spetta ai componenti degli organi unicamente il rimborso delle spese di viaggio sostenute nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.

[4]
ARTICOLO 8

Bilanci

1. Il bilancio di previsione annuale corredato dal programma delle attività, predisposto dal Consiglio direttivo, è approvato dall'Assemblea dei soci ed è inviato al Consiglio regionale entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

2. Il conto consuntivo corredato dalla relazione in ordine all'attività svolta nell'anno precedente, predisposto dal Consiglio direttivo, è approvato dall'Assemblea dei soci ed è inviato al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

ARTICOLO 9

Norma finanziaria

1. La Regione concorre al finanziamento dell'attività del centro con un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale.

ARTICOLO 10

Norma transitoria

1. Fino alla nomina del Consiglio direttivo del Centro Studi giuridici e politici restano in carica il Presidente ed i componenti dell'attuale Comitato direttivo.

ARTICOLO 11

Abrogazioni

1. La legge regionale 26 maggio 1975, n. 38 è abrogata.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 gennaio 2003

Lorenzetti

Note della redazione

(1) - 

Per le norme di prima applicazione vedi art. 10 della lr. 5 maggio 2021n. 8