ARTICOLO 1
Modifica dell'art. 43
1.
Il
comma 3 dell'art. 43 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3
è così sostituito:
"
3. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione dell'
art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328
, con particolare riferimento:
a) alla individuazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale, nonché per le comunità di tipo familiare con sede in civili abitazioni;
b) alle procedure per l'autorizzazione e alle modalità per la vigilanza dei servizi e delle strutture di cui alla lettera a).