Legge regionale 4 luglio 2003, n. 10


LEGGE REGIONALE n., n. 10 del 4 Luglio 2003

Date di vigenza

31/07/2003 entrata in vigore mostra documento vigente dal 31/07/2003
28/08/2003 modifica mostra documento vigente dal 28/08/2003
07/06/2007 modifica mostra documento vigente dal 07/06/2007

Documento vigente dal 28/08/2003

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 Luglio 2003 , n. 10
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 29 del 16/07/2003

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Ulteriore modificazione della legge regionale 15.1.1973, n. 8 )

1. L' articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 3 (Contabilità del Fondo)
 
1. Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale.
 
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la struttura competente in materia di bilancio, rimette all'Ufficio di Presidenza una relazione concernente l'accertamento dell'andamento della gestione e la predisposizione degli interventi necessari per assicurare il pareggio di gestione tecnico-finanziario del fondo.
"

Art. 2

(Ulteriori modificazioni della legge regionale 1.8.1972, n. 15 )

1. L' articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15 , già sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 1. L'indennità per tutti i Consiglieri regionali, rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 , è fissata nella misura dell'80 per cento.
 
2. Il contributo di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 27 per cento, è calcolato sull'indennità di cui al comma 1 al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza della previsione dell' articolo 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 . ".

2. L' articolo 2 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
 
" Art. 2
 
1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1 decorre dalla data della proclamazione.
"

3. Al comma 1 dell'articolo 3 /bis della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: " alla lettera c) del " sono sostituite con la parola: " al ".

[1]
Art. 3

(Integrazione della legge regionale 26.2.1981, n. 9 )

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 , è inserito il seguente:
 
" 1 bis. Per il Presidente del Consiglio regionale, per il Presidente della Giunta regionale ed i componenti della Giunta, la diaria di cui al comma 1 è definita rispettivamente dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale. "

Art. 4

(Modificazione della legge regionale 23.3.2000, n. 26 )

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 sono soppresse le parole: " lettera b) " e le parole: " come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18 ".

Art. 4 bis

(Indennità spettanti agli amministratori di Enti e Aziende dipendenti dalla Regione)

1. Fino all'emanazione di una nuova disciplina organica in materia, gli importi delle indennità spettanti agli amministratori di enti e aziende dipendenti della regione, stabiliti dalle normative regionali vigenti in misura percentuale alle indennità dei Consiglieri regionali, restano fermi nella misura corrisposta alla data del 30 giugno 2003.

[2]
4 ter

(Norma finanziaria)

1. Per 1'attuazione di quanto previsto dalla presente legge si fa fronte per l'esercizio finanziario 2003 con le risorse disponibili nel bilancio di previsione del Consiglio regionale.

2. Per l'esercizio finanziario 2004 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata in sede di bilancio.

[3]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 4 luglio 2003

Lorenzetti