CAPO I
COMUNITA' MONTANE
ARTICOLO 7
Natura e funzioni delle Comunità montane
1.
Le Comunità montane sono unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, per la valorizzazione delle zone montane.
2.
Le Comunità montane sono titolari:
a)
delle funzioni loro attribuite dalla legge nazionale e regionale;
b)
degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea e dalle leggi statali e regionali;
c)
dell'esercizio di ogni altra funzione conferita ad esse dalla Regione, dalle Province e dai Comuni.
3.
L'esercizio associato di funzioni conferite ai Comuni dalla Regione spetta, di norma, alle Comunità montane. Specifiche convenzioni stipulate tra i Comuni e la Comunità montana disciplinano le modalità di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi, nonché i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
4.
Le funzioni di cui al
comma 2
, lettere b) e c), sono assunte direttamente dal Comune nel caso in cui ne sia disposta l'esclusione dalla Comunità montana in base a quanto previsto dall'
articolo 22
, commi 4 e 5.
5.
Possono far parte della Comunità montana, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, i Comuni confinanti, diversi da quelli di cui al
comma 1
, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità stessa.
6.
Non possono far parte della Comunità montana i Comuni capoluogo di Provincia e i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.
[13]
ARTICOLO 8
Costituzione delle Comunità montane
1.
Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, costituisce in ciascuna zona omogenea la Comunità montana.
[17]
ARTICOLO 9
Autonomia statutaria e contenuto
1.
Le Comunità montane hanno autonomia statutaria nei limiti fissati dalla legge.
2.
Lo
Statuto
è approvato dal Consiglio della Comunità montana. Le norme dello
Statuto
che stabiliscono la composizione del Consiglio e della Giunta di ogni Comunità montana sono approvate a seguito di conforme proposta avanzata dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'
articolo 11
, votata da Sindaci che rappresentino almeno i due terzi dei Comuni e almeno il sessanta per cento della popolazione complessiva della medesima Comunità montana.
[19]
3.
Lo
Statuto
contiene le norme fondamentali per l'organizzazione della Comunità montana e, in particolare, la denominazione, la sede, le finalità, le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici, le forme della collaborazione ed i rapporti con altri enti pubblici del territorio, le norme sull'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, gli indirizzi per la partecipazione di famiglie, associazioni, Comunità ed imprese private all'attività della Comunità montana, le procedure di concertazione per l'approvazione dei piani e dei programmi.
4.
Lo Statuto della Comunità montana disciplina i casi di decadenza e le modalità di sostituzione dei membri del Consiglio nel rispetto dei principi di cui all'
articolo 12
.
ARTICOLO 10
Adeguamento degli Statuti
1.
Le Comunità montane adeguano il proprio
Statuto
alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento di entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
[22]
ARTICOLO 11
Conferenza dei Sindaci
1.
La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito di ogni Comunità montana o assessore da loro delegato.
2.
La Conferenza dei Sindaci formula proposte relative alla composizione degli organi.
3.
Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci è disciplinato dallo
Statuto
su proposta della stessa Conferenza.
[25]
ARTICOLO 12
Consiglio della Comunità Montana
1.
Lo
Statuto
definisce la composizione del Consiglio della Comunità montana, nel rispetto dei seguenti limiti:
a)
ogni Comune elegge almeno tre rappresentanti;
b)
il numero massimo dei rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, è pari a sei.
[26]
2.
Almeno un terzo dei rappresentanti del Comune è eletto dalle minoranze con voto separato.
3.
Possono essere eletti a far parte del Consiglio esclusivamente Sindaco, assessori o consiglieri dei Comuni che fanno parte della Comunità montana.
4.
A seguito del rinnovo dei Consigli comunali, i nuovi rappresentanti dei Comuni in seno al Consiglio della Comunità montana sono eletti dai Consigli comunali entro il termine massimo fissato dallo
Statuto
. 1 rappresentanti precedentemente eletti rimangono in carica fino al subentro dei nuovi, fatto salvo quanto previsto al
comma 5
.
5.
Qualora il Comune, entro il termine stabilito dallo Statuto della Comunità montana, non abbia provveduto alla elezione, i rappresentanti precedentemente eletti del Comune stesso decadono e il Consiglio della Comunità montana continua ad operare ad ogni effetto purchè siano in carica i rappresentanti della maggioranza dei Comuni che rappresentino la maggioranza
dei consiglieri assegnati[28]
.
6.
Il Comune che non ha provveduto all'elezione dei rappresentanti entro il termine previsto dallo
Statuto
, può procedervi successivamente e il subentro viene disposto nella prima seduta utile dal Consiglio della Comunità montana.
ARTICOLO 13
Presidente della Comunità montana
1.
Il Presidente è eletto dal Consiglio della Comunità montana tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
[32]
ARTICOLO 14
Giunta della Comunità montana
1.
La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti fissato dallo
Statuto
.
[35]
2.
La Giunta è eletta dal Consiglio tra i suoi componenti su proposta del Presidente con le modalità previste nello
Statuto
.
3.
Il numero massimo di componenti dell'organo esecutivo è pari a quello stabilito dalla legge per il Comune di maggiore dimensione demografica della Comunità montana.
[37]
[34]
ARTICOLO 15
Competenze degli organi
1.
Le competenze degli organi sono quelle definite dallo
Statuto
in armonia con i principi generali in materia di Enti locali.
ARTICOLO 16
Indennità
1.
Al Presidente e ai componenti della Giunta della Comunità montana spetta una indennità definita dalla Conferenza dei Sindaci, nel limite massimo di quelle previste dalla legge per il Comune di maggiore dimensione demografica della Comunità montana.
[41]
2.
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni del titolo 111,
capo IV, del D.lgs. 267/00
.
[40]
ARTICOLO 17
Revisore dei conti
1.
Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio della Comunità montana a maggioranza assoluta dei membri ed è scelto tra:
a)
gli iscritti al registro dei revisori contabili;
b)
gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c)
gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
ARTICOLO 18
Risorse
1.
Alle Comunità montane spettano:
a)
gli introiti derivanti dalla gestione dei servizi affidati;
b)
i proventi della gestione patrimoniale;
c)
i contributi per l'esercizio associato delle funzioni proprie dei Comuni;
d)
i fondi comunitari, statali e regionali per l'esercizio delle funzioni di cui all'
articolo 7, comma 2
, lettere a) e b).
[44]
ARTICOLO 19
Criteri di ripartizione ed erogazione finanziamenti
1.
Il fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane di cui all'
articolo 41, comma 1, lettera a)
è ripartito
sulla base dei seguenti criteri:[47]
a)
venti per cento in parti uguali;
[49]
b)
cinquanta per cento in base alla superficie montana, individuata ai sensi della
legge 31 gennaio 1994 n. 97
e successive modificazioni e integrazioni;
[50]
c)
trenta per cento in base alla popolazione residente nella Comunità montana, risultante dai dati dell'ultimo censimento.
[51]
2.
Il fondo per gli investimenti delle Comunità montane di cui all'
articolo 41, comma 1, lettera b)
è ripartito sulla base dei seguenti criteri:
a)
venti per cento in base alla popolazione montana risultante dai dati dell'ultimo censimento;
b)
trentacinque per cento in base alla superficie montana;
c)
trentacinque per cento in base alla superficie forestale;
d)
dieci per cento in base ad eventuali altri parametri definiti nell'ambito del programma annuale attuativo del piano forestale decennale.
3.
Alla ripartizione e all'erogazione dei finanziamenti del fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane, l'amministrazione regionale provvede in un'unica soluzione.
4.
Alla erogazione dei finanziamenti del fondo per gli investimenti delle Comunità montane l'amministrazione regionale provvede:
a)
quanto all'ottantacinque per cento, quale anticipazione, all'atto del riparto;
b)
quanto alla rimanente quota, all'approvazione degli atti attestanti l'avvenuta corretta esecuzione dei lavori. Contestualmente alla presentazione dei certificati o dei verbali di collaudo, le Comunità montane presentano all'amministrazione regionale una documentata relazione illustrativa degli interventi eseguiti.
ARTICOLO 20
Patrimonio
1.
Le Comunità montane hanno patrimonio proprio, acquisito a titolo originario o derivato, owero trasferito in forza di specifiche disposizioni dalla Regione o da altro ente pubblico.
2.
La Regione, le Province e i Comuni possono conferire in uso alla Comunità Montana loro beni demaniali o patrimoniali, al fine dell'esercizio delle funzioni proprie della Comunità montana o di quelle conferite alla stessa.
3.
La Regione, le Province e i Comuni, previa convenzione che disciplini i rapporti con gli enti interessati, possono conferire mandato alla Comunità montana per la gestione dei loro beni demaniali o patrimoniali.
ARTICOLO 21
Gestione del patrimonio agro-forestale regionale
1.
1 Comuni per la gestione dei beni agro-forestali ad essi trasferiti dalla Regione si avvalgono della Comunità montana di cui fanno parte o di una Comunità montana limitrofa. Le Comunità montane esercitano le suddette funzioni in modo unitario e complessivo sulla base di specifici accordi stipulati con i Comuni destinatari nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale.
2.
Al fine di una maggiore razionalità ed efficacia della gestione del patrimonio agro-forestale pubblico, i Comuni possono affidare la gestione di tutti i beni agro-forestali di loro proprietà diversi da quelli di cui al
comma 1
, alle Comunità montane, che le esercitano secondo le modalità indicate al
comma 1
.
ARTICOLO 22
Zone omogenee
(1)
1.
Le zone omogenee sono le seguenti:
- ZONA A- Comunità Montana Alto Tevere Umbro: Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide;
- ZONA B - Comunità Montana dell'Alto Chiascio: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica;
- ZONA C - Comunità Montana Monte Subasio: Assisi, Bastia Umbra, Nocera Umbra, Spello, Torgiano, Valtopina;
- ZONA D - Comunità Montana Valnerina: Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera;
- ZONA E - Comunità Montana Monti Martani e del Serano: Acquasparta Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Spoleto, Trevi;
- ZONA F - Comunità Montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio: Arrone, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni, Otricoli, Polino, San Gemini, Stroncone;
- ZONA G - Comunità Montana Amerino e Croce di Serra: Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Amelia, Baschi, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Penna in Teverina;
- ZONA H - Comunità Montana Monte Peglia e Selva di Meana: Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Collazzone, Fabro, Ficulle, Fratta Todina, Montecastello di Vibio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo, Todi;
- ZONA 1 - Comunità Montana Monti del Trasimeno: Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Deruta, Magione, Marsciano, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno.
2.
La revisione delle zone omogenee definite al
comma 1
è effettuata con il programma di riordino territoriale di cui all'
articolo 2
, nel rispetto di quanto disposto ai commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3.
Ogni Comune può proporre, nell'ambito della procedura per la formazione e l'aggiornamento del programma di riordino territoriale, la revisione della zona omogenea della Comunità montana a cui appartiene.
4.
1 Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e i Comuni di cui al
comma 5
, in particolare, possono proporre, con deliberazione assunta dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nell'ambito di quanto disciplinato agli articoli 2 e 3, di essere esclusi dalla Comunità montana di cui fanno parte.
5.
Possono essere esclusi dalla Comunità montana i Comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al quindici per cento della popolazione complessiva, nonché quelli di cui al
comma 5, dell'articolo 7
.
6.
La non appartenenza, ovvero l'esclusione di Comuni dalle Comunità montane non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali. L'appartenenza di Comuni non montani nella Comunità montana ai sensi di quanto previsto all'
articolo 7, comma 5
non comporta l'attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna.
7.
Il decreto del Presidente della Giunta regionale di ridelimitazione della zona omogenea, a seguito della procedura di cui al
comma 4
, definisce, previo accordo, i rapporti tra la Comunità montana e i Comuni che escono dalla stessa in riferimento alle risorse finanziarie, umane, patrimoniali e strumentali nonché ai rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.
ARTICOLO 23
Piano pluriennale di sviluppo e programmi annuali operativi
1.
Le Comunità montane per il raggiungimento delle proprie finalità adottano, entro sei mesi dalla loro costituzione con le modalità previste dall'
articolo 2, comma 1 della legge regionale 28 agosto 1995 n. 40
, tenuto conto della programmazione generale e di settore della Regione e, in particolare del piano regionale decennale di forestazione, il piano quinquennale di cui all'
articolo 28, comma 3 del D.Lgs. 267/00
. Il piano quinquennale è approvato dalla Provincia entro sessanta giorni dal ricevimento.
2.
1 programmi annuali di esecuzione, sono approvati dalle Comunità Montane contestualmente al bilancio di previsione.
3.
Il piano quinquennale comprende tutti gli interventi che la Comunità montana intende realizzare nell'esercizio delle proprie funzioni e costituisce l'unitario strumento di programmazione dell'attività nell'ambito del territorio di competenza.
4.
Il programma annuale è specificazione del piano pluriennale e comprende la proposta alla Regione per il finanziamento delle azioni e progetti da svolgere nel corso dell'anno da parte della Comunità montana, riferita a tutte le possibili fonti finanziarie, ad esclusione, ove motivata da particolari procedure, dei finanziamenti comunitari. Al finanziamento del piano concorrono le risorse previste all'
articolo 41
.
ARTICOLO 24
Manodopera forestale
1.
Le Comunità montane per la realizzazione degli interventi previsti nei piani e programmi e per ogni altro intervento riconducibile alle mansioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal contratto integrativo regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, impiegano manodopera forestale, nel rispetto della relativa disciplina contrattuale.
2.
La disposizione di cui al
comma 1
può applicarsi all'unione di Comuni e ai Comuni nei casi di cui al
comma 2 dell'articolo 6
e al
comma 4 dell'articolo 7
.
[52]
ARTICOLO 25
Disposizioni in materia di affidamenti di lavori e di servizi alle Comunità montane
1.
La Regione, le Province o i Comuni non ricompresi nella Comunità montana, possono affidare alla Comunità montana, mediante convenzione, la gestione di funzioni e di servizi omogenei o similari a quelli propri della Comunità montana o ad essa conferiti dai Comuni.
2.
1 Comuni che fanno parte della Comunità montana possono affidare alla stessa, mediante specifica convenzione, la realizzazione di lavori in economia nel limite massimo di 200.000,OO euro.
3.
La previsione di cui al
comma 2
, trova applicazione anche per i Comuni non ricompresi in alcuna Comunità montana in riferimento a Comunità montana limitrofa.
[12]
CAPO III
INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELLE GESTIONI ASSOCIATE
ARTICOLO 27
Destinatari degli incentivi
1.
La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ed i processi di fusione tra i Comuni, destinando contributi finanziari e fornendo sostegno tecnico e logistico anche mediante la messa a disposizione di personale e patrimonio proprio alle Comunità montane, alle unioni di Comuni, alle associazioni intercomunali ed al Comune risultante dalla fusione.
ARTICOLO 28
Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi finanziari agli Enti locali
1.
1 programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata.
2.
La disposizione di cui al
comma 1
, si applica anche ai provvedimenti provinciali relativi all'erogazione di contributi agli enti locali.
ARTICOLO 29
Criteri per la concessione di incentivi alle forme associative
1.
Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata oltrechè della popolazione interessata.
2.
Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali
della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo anno[54]
, da erogarsi all'atto del conferimento delle funzioni alle Comunità montane, all'atto della costituzione di unioni di Comuni e di associazioni intercomunali ovvero in sede di prima attuazione della presente legge per quelle unioni, associazioni, o Comunità montane, che all'entrata in vigore della presente legge siano già state costituite e/o gestiscono in forma associata funzioni e/o servizi.
3.
Nella determinazione dell'importo dei contributi ordinari è prevista in ogni caso una maggiorazione per le unioni e le Comunità montane.
4.
E' prevista in ogni caso una maggiorazione per le forme associative delle quali fanno parte Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in ragione del numero degli stessi e avuto riguardo in particolare alla gestione associata dei servizi educativi-scolastici e socio-sanitari quando in essa è preminente lo scopo di favorire la permanenza di tali servizi nei Comuni di minore dimensione demografica.
5.
Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti effettivamente in forma associata da almeno i tre quinti dei Comuni ricompresi nella Comunità montana, e dalla totalità degli stessi nell'unione o nell'associazione.
6.
In caso di mutamento di confini o costituzione di una nuova unione o associazione intercomunale che ricomprenda Comuni che già avevano fruito di incentivi all'esercizio associato di funzioni, i criteri di durata di cui al
comma 2
, tengono conto anche del periodo delle precedenti erogazioni.
[55]
7.
1 contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi.
8.
Il programma può prevedere altresì l'erogazione di contributi straordinari concessi sulla base di specifiche richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata avanzate dalla Comunità montana o dalla unione di Comuni.
9.
La concessione dei contributi ordinari e straordinari in ogni caso è effettuata nei limiti delle previsioni annuali di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.
ARTICOLO 30
Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni
1.
Il programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo:
a)
che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello spettante ad una unione di Comuni in eguali condizioni;
b)
che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma massima erogabile ad una unione di Comuni in eguali condizioni, e che abbia durata decennale.
2.
Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di cui al
comma 9 dell'articolo 29
.