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Legge regionale 27 novembre 2003, n. 20


LEGGE REGIONALE n.20 del 27 Novembre 2003

Date di vigenza

29/11/2003 entrata in vigore mostra documento vigente dal 29/11/2003
22/07/2004 modifica mostra documento vigente dal 22/07/2004
29/11/2014 modifica mostra documento vigente dal 29/11/2014
30/04/2015 abrogazione mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 29/11/2003

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 Novembre 2003 , n. 20
Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (bluetongue). (1) [6]
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. Ed.str. n. 50 del 28/11/2003
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. Ed.str. n. 50 del 28/11/2003

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità.

1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino, e bufalino, al fine di indennizzare gli eventuali danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito del piano vaccinale previsto dall'O.M. 11 maggio 2001 del Ministero della sanità, concernente " Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue)" e successive modifiche ed integrazioni, come recepita con D.P.G. R. 13 marzo 2003, n. 71 .

[8]
ARTICOLO 2

Interventi.

1. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono in un indennizzo a parziale risarcimento del danno subito dagli allevatori in conseguenza della vaccinazione di cui all' art. 1, comma 1 :

a) per gli aborti;

b) per la morte dei capi.

2. La concessione degli indennizzi previsti nel presente articolo è in ogni caso effettuata nel limite delle previsioni annuali di bilancio. [17]

[11]
ARTICOLO 3

Beneficiari.

1. Hanno diritto all'indennizzo di cui all' art. 2, comma 1, lettera a) le aziende agricole con allevamento zootecnico, ovino, caprino, bovino e bufalino, ove si verifichino aborti di fattrici entro venti giorni dalla data di vaccinazione, accertati tramite conforme diagnosi differenziale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.

2. Hanno diritto all'indennizzo di cui all' art. 2, comma 1, lettera b) le aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino, e bufalino ove si verifichi la morte dei capi sottoposti a vaccinazione, come certificato dal veterinario che ha eseguito l'intervento o dal servizio veterinario della competente azienda Asl.

[19]
ARTICOLO 4

Misura degli aiuti.

1. In caso di aborto dell'animale conseguente a vaccinazione spetta un indennizzo, fino al novanta per cento del valore di mercato, per categoria e tipologia di animale abortito, vitello, agnello, capretto, e bufalo, rilevato dai bollettini pubblicati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

2. In caso di morte del bestiame conseguente alla vaccinazione spetta un indennizzo, fino al novanta per cento del valore di mercato, per categoria e tipologia del capo di bestiame morto, rilevato dai bollettini pubblicati dall'ISMEA.

[21]
ARTICOLO 5

Modalità di erogazione degli indennizzi.

1. Con norme regolamentari è disciplinata l'attuazione della presente legge con particolare riferimento alle procedure e alle modalità per l'erogazione degli indennizzi.

[24]
ARTICOLO 6

Norma finanziaria.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di euro 30.000,00, da imputarsi alla unità previsionale di base 07.1.010 del bilancio regionale di previsione denominata " Interventi in zootecnia".

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa prevista per la legge 27 dicembre 1977, n. 984 , nella tabella D della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 , alla unità previsionale di base 07.2.006 denominata " Interventi vari relativi a contributi in conto interesse" (Cap. 7661/2400).

3. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

ARTICOLO 7

Efficacia.

1. Alla presente legge è data attuazione dal giorno successivo alla pubblicazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione, dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 novembre 2003

Lorenzetti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 225 Comma 1 Lettera hh legge Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 novembre 2014, n. 22.

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 5 luglio 2004, n. 10.

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 5 luglio 2004, n. 10. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 novembre 2014, n. 22.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 novembre 2014, n. 22.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 27 novembre 2014, n. 22.

[12] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 5 luglio 2004, n. 10.

[13] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 5 luglio 2004, n. 10.

[14] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 5 luglio 2004, n. 10.

[15] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 5 luglio 2004, n. 10.

[16] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 5 luglio 2004, n. 10.

[17] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 5 luglio 2004, n. 10.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 27 novembre 2014, n. 22.

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 5 luglio 2004, n. 10.

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 5 luglio 2004, n. 10.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 5 luglio 2004, n. 10.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 5 luglio 2004, n. 10. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 27 novembre 2014, n. 22.

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 27 novembre 2014, n. 22.

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 5 luglio 2004, n. 10.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 5 luglio 2004, n. 10.

Note della redazione

(1) - 

Le disposizioni di cui alla presente legge, così come modificata ed integrata dalla L.R. 5 luglio 2004, n. 10, si applicano a partire dalla campagna vaccinale relativa all'anno 2004.