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Legge regionale 23 dicembre 2003, n. 25


LEGGE REGIONALE n.25 del 23 Dicembre 2003

Date di vigenza

22/01/2004 entrata in vigore mostra documento vigente dal 22/01/2004
30/04/2015 modifica mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente dal 22/01/2004

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 Dicembre 2003 , n. 25
Norme per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 1 del 07/01/2004

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto.

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 26, commi 3 e 5, e 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , disciplina il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli e delle loro forme associate e istituisce l'elenco regionale delle Organizzazioni riconosciute.

[3]
ARTICOLO 2

Modalità per il riconoscimento.

1. Con norme regolamentari da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori agricoli, con particolare riguardo:

a) definizione dei settori della produzione, della quantità minima di prodotto rappresentato e del numero minimo dei soci, tale da garantire uno sviluppo coerente e sostenibile delle principali produzioni regionali;

b) deroghe alle quantità di prodotto ed al numero minimo dei soci in presenza di peculiari situazioni territoriali o di specifici settori della produzione;

c) disciplina del procedimento di riconoscimento nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , individuando la struttura della Giunta regionale competente ad adottare il provvedimento;

d) disciplina degli obblighi dei soci, delle eventuali deroghe e delle relative condizioni;

e) disciplina del controllo e della vigilanza sul mantenimento dei requisiti, nonché delle cause di decadenza e revoca e delle relative sanzioni.

[4]
ARTICOLO 3

Elenco regionale.

1. È istituito l'elenco regionale delle Organizzazioni dei produttori agricoli riconosciute. La gestione dell'elenco è disciplinata con le norme regolamentari di cui all' art. 2 .

[5]
ARTICOLO 4

Abrogazione.

1. È abrogata la legge regionale 1° luglio 1981, n. 42 .

[6]
ARTICOLO 5

Norme transitorie.

1. Le associazioni di produttori agricoli riconosciute e operanti, in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674 , alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere iscritte, a domanda, nell'elenco di cui all' articolo 3 a condizione che:

a) abbiano ottemperato a quanto disposto dall' articolo 26, comma 7, del D.Lgs. n. 228/2001 ;

b) si siano adeguate, entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del regolamento di cui all' art. 2 , ai requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 228/2001 , dalla presente legge e dal regolamento stesso.

2. Con le norme regolamentari di cui all' art. 2 sono stabilite le modalità per la revoca del riconoscimento nei confronti delle associazioni che non si sono adeguate ai sensi del comma 1 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 dicembre 2003

Lorenzetti